Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7965 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 7965 /0 1 REPUBBLICA ITAL IN NAME DEL POPOL LA CORTE SUPRE IA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 6367/00 Cron.18284 Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Giuseppe CELLERINO - Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 03/04/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente S ENT EN Z A sul ricorso proposto da: NO IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA STAZIONE M. MARIO 9 presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentata e difesa giusta delega in MAGARAGGIA, dall'avvocato GIUSEPPE atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO INTERNO, MINISTERO TESORO;
- intimati avverso la sentenza n. 2557/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 08/11/99 R.G.N. 16/99;2001 1582 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- RG6367/00 Svolgimento del processo Rigettata, sulla scorta di una negativa consulenza tecnica d'ufficio, dal Pretore- giudice del lavoro di Lecce, la domanda del 13 febbraio 1998 della sig.ra NE LI, diretta ad ottenere dai Ministeri dell'Interno e del Tesoro, che ne avevano contestata la fondatezza, il pagamento della pensione o dell'assegno d'invalidità civile, l'assistita proponeva appello, nel corso del quale il Tribunale, nel ricostituito contraddittorio, rifiutava la rinnovazione dell'indagine medico legale, condividendo il giudizio negativo d'invalidità (62 per cento) del Consu- lente di I grado, ritenendo generiche le contestazioni mosse dalla difesa del- l'assistita e irrilevante la documentazione prodotta, pur posteriore all'espletata consulenza (esame radiografico e elettrocardiografico), poichè "non si evinco- no elementi di aggravamento rispetto a quanto già accertato dal CTU..". Contro questa sentenza la LI illustra due motivi di ricorso per cassazio- ne. Le Amministrazioni dello Stato non si sono costituite. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 149, disp.att. c.p.c., e omessa e insufficiente motivazione per avere il Tribunale trascurato di prendere in considerazione: la certificazione, prodotta in appello, del dr. EL del 26 giugno 1998, attestante "polimialgia siero- negativa in pz con epatopatia cronica HBS ab Positiva HB e AB positiva-HCV AB negativa. Aortomiocardiosclerosi ipertensiva;
grave osteoartrosi generaliz- zata con notevole limitazione funzionale, artropatia degenerativa polidistrettua- le di grado invalidante"; il referto RX "Modesti segni di coxoartrosi da ambo i lati, osteosclerosi sottocondrale nelle superfici articolari delle sacroiliache... piccola immagine calcica si proietta in prossimità della diafisi femorale di sini- In stra" e, infine, il referto ELCG del 9 giugno 1998 con diagnosi di aortosclerosi ipertensiva 2 e 2)". Assume la difesa ricorrente che tali documenti evidenziano un aggravamento rispetto al quadro morboso rilevato dal CTU di primo grado (Epatopatia croni- ca;
aortomiocardiosclerosi ipertensiva;
osteoartrosi con notevole limitazione funzionale). Con il secondo mezzo di gravame la LI adduce la omessa ed insuffciente motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nonchè la violazione dell'art. 132, cod.proc.civ., e la violazione ed erronea applicazione degli artt. 12 e 13 della 1. n. 118/71, sostenendo che la motivazione del Tribunale, reiettiva della rinno- vazione dell'indagine medico legale, é assolutamente generica e di stile, non dando conto della documentata condizione patologica dell'assistita, con limita- zioni alla deambulazione e ai movimenti, associata a alti valori pressori (110/180), dovendo questo quadro clinico indurre il Tribunale a considerare la capacità lavorativa generica e a valutare l'incidenza complessiva delle minora- zioni, come attestato da questa Corte circa l'esigenza di un'analisi approfondita del caso, in relazione all'attività potenziale di lavoro del soggetto. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell'identità delle questioni che sottopongono a questa Giustizia, meritano di essere condivisi. La sentenza, infatti, non dà ragione, se non attraverso l'uso di un'espressione generica ("le osservazioni critiche formulate dalla difesa dell'appellante ap- paiono alquanto generiche.."), del rifiuto di rinnovazione dell'indagine medico legale, limitandosi a contrapporre, in modo assiomatico, l'esistenza di una criti- ca generica alla valutazione medico legale dell'Ausiliare, di cui non é dato di conoscere il giudizio conclusivo se non attraverso la misura (62 per cento) del grado d'invalidità. Questa carenza di motivazione rispetto all'identificazione degli elementi di fatto su cui il Tribunale fonda il suo giudizio negativo, si traduce, d'altra parte, nel- l'impossibilità di argomentare, in questa sede, la coerenza del convincimento espresso dalla sentenza gravata circa l'irrilevanza della documentazione suc- cessiva alla CTU, puntualmente richiamata dalla difesa ricorrente, dalla quale, invece, si evidenzierebbe l'aggravamento delle patologie della LI, sicchè il sia pur legittimo uso discrezionale, in appello, della rinnovazione dell'indagi- ne peritale non appare supportato da una convincente ed esaustiva disamina del caso (v. Cass. 6 maggio 1998, n. 4577; 9 giugno 2000, n. 7933). L'accoglimento del ricorso comporta il rinvio della causa, per un nuovo giudi- zio e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Lecce.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma il 3 aprile 2001. Il Consigliere esp っ Il Presidente ееPhill JERE I D r , A O S L S 0 L 1 A 2 6'0 2001 O T . 3 B , T 3 I A R 5 ES D 'A . P A L ELLIERE S N T L I S E N O 3 D G P -7 I O S IM 8 - EN A 1 A D 1 S D , E I E E A O T G R O N T G T E IS E S IT L E G IR E R A D L L O 5 E D