Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2001, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B 04245 /0 1 • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G. n. 8020/1998 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.9085 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 31 gennaio 2001 h Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. h ha pronunciato la seguente: P SENTENZA sul ricorso proposto da RR AU, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Ferraro e Mattia Persiani, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma al Lungotevere Michelangelo n.9, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro 543 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (non costituito)
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino-Sezione Lavoro n. 1888/97 del 18 marzo/13 maggio 1997 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 420/1996). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Guido Rossi per delega dell'avv. Persiani;
PR Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al ET-Giudice del Lavoro di Torino UR OC conveniva in giudizio l'I.N.P.S. esponendo: a) di avere inoltrato il 18 ottobre 1993 alla competente sede di detto Istituto, istanza di anticipazione della indennità di mobilità ex quinto comma dell'art. 7 della legge n. 223/1991 per essere stato licenziato dalla s.p.a COMAU e contestualmente posto in mobilità, b) di avere visto respinta tale richiesta per non avere egli dimostrato di aver intrapreso 2 attività di lavoro autonoma, c) di avere infruttuosamente esperito il relativo procedimento amministrativo. Il ricorrente richiedeva, quindi, che il ET avesse voluto condannare l'I.N.P.S. al pagamento del trattamento di mobilità dovutogli. Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. contestando integralmente la domanda attorea e concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso. L'adito ET-Giudice del Lavoro - dopo avere interrogato il ricorrente, escusso un testimone ed ordinato l'acquisizione di documenti accoglieva il ricorso, ma - a seguito di appello proposto - dall'I.N.P.S. e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Torino (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) riformava l'impugnata sentenza e, per l'effetto, respingeva la domanda formulata da OC UR con il ricorso introduttivo del giudizio e dichiarava R U P integralmente compensante tra le parti le spese processuali dei due gradi>>. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che: a) l'art. 7, quinto comma, della legge n. 223/1991 dispone che i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità nelle misure indicate nei commi 1 e 2 detraendone il numero di mensilità già godute e lo stesso OC, 3 ha evidenziato la ratio della norma in questione, che allo scopo di - incentivare l'esodo del rapporto di lavoro subordinato verso forme di lavoro autonomo - individua "come condizione legittimante l'anticipo del trattamento l'intenzione di intraprendere una attività autonoma”>>; b) nel caso di specie il OC ha richiesto il trattamento di mobilità non di certo per intraprendere una nuova attività: l'acquisizione di quota societaria nella società Les Choses s.a.s. AV (come risulta dall'atto di cessione per notaio Roberti Goveani) in data 10 marzo 1992 e, dunque, un anno e mezzo prima del licenziamento, e contestuale messa in mobilità, intimato con lettera 30 settembre 1993 dalla s.p.a. Comau con decorrenza 18 ottobre 1993>>. Per la cassazione di tale sentenza UR OC ha proposto ricorso sostenuto da tre motivi. L'intimato I.N.P.S. non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE I-. Con il primo motivo il ricorrente - denunziando "violazione delle norme di legge circa la valutazione delle risultanze probatorie di causa ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia>>. addebita al Tribunale di Torino di essere incorso in macroscopica omissione di una completa motivazione delle risultanze probatorie, pur condividendo totalmente l'impostazione di diritto del OC>>; in particolare rileva che l'intenzione di iniziare una nuova attività non 4 ha a che fare con l'acquisizione della quota societaria avvenuta in data 18 marzo 1992 per sostituzione alla cognata sig.ra EL OL, bensì con la circostanza che in data 6 dicembre 1993 la detta società (come comprovato dalla certificazione camerale in primo grado prodotta, come riconosciuto dal ET di Torino ed anche testimonialmente in quella fase confermato) acquisì una unità locale autonoma in Rivoli, via Rombo n. 35, aggiungendola a quella di già esistente in Torino, corso Orbassano n. 235>>. Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza del Tribunale di Torino per violazione delle norme di legge regolanti il principio dell'iuxta petita et alligata partium">>, in quanto l'opposizione dell'I.N.P.S. nell'anticipazione del trattamento indennitario era fondata sulla qualificazione del rapporto intercorso tra il OC, socio accomandante della "Les Choses s.a.s. di EL OS e c.", e la detta società [mentre] il Tribunale ha ritenuto ... unico discriminante tra l'avere ed il non avere diritto al trattamento richiesto dal OC la volontà, o meno, di intraprendere attività autonoma, con irrilevanza della forma giuridica sotto la quale la stessa potesse essere iniziata>>; per cui, secondo il ricorrente, da tale decisione avrebbe dovuto conseguire il riconoscimento del diritto del OC non essendo tra le parti in contestazione, nei motivi d'appello, l'eventuale carenza di volontà di quest'ultimo di intraprendere 5 un'attività autonoma, ma solo quella della forma giuridica sotto la quale lo stesso dovesse intraprenderla>>. Con il terzo motivo il ricorrente - denunziando contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia - censura la sentenza del Tribunale di Torino che, pur riconoscendo l'assunto di diritto del OC e la legittimità delle sue istanze motivate dall'intendimento d'iniziare un lavoro autonomo, ne ha respinto comunque le richieste ritenendo inesistente l'intendimento in un certo momento storico [in tale modo] sostituendosi all'I.N.P.S. nel suo PR ... potere, successivo all'eventuale erogazione della dovuta anticipazione, di verificare che alla stessa seguisse la concreta intrapresa d'attività autonoma oltrechè il comprovato intendimento>>. II. Il primo motivo di ricorso si appalesa fondato. Pervero sussiste, nella sentenza del Tribunale di Torino, il denunciato vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in quanto nel ragionamento contenuto nella cennata sentenza è riscontrabile il deficiente esame di punto decisivo della controversia e, specificatamente, l'inammissibile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Infatti, come prospettato dal ricorrente, il Tribunale di Torino ha omesso di accertare e di valutare il punto nodale della controversia, 6 idest se il OC, licenziato e collocato in mobilità in data 30 settembre/18 ottobre 1993, avesse intrapreso, contestualmente alla "messa in mobilità", un'attività autonoma in occasione della acquisizione da parte della s.a.s. “Les Choses” di una unità locale autonoma in Rivoli e se tale attività avesse costituito effettivamente l'intrapresa di un'attiva autonoma ex quinto comma dell'art. 7 della legge n. 223/1991. Appare, pertanto, evidente che le cennate circostanze, per la loro diretta inerenza sugli elementi costitutivi della fattispecie, erano dotate di una intrinseca valenza, tale da non potere essere tacitamente escluse dal novero delle emergenze processuali decisive per la corretta R soluzione della controversia, per cui gli omessi accertamenti e P valutazioni delle stesse da parte del Giudice di appello potevano essere fondatamente denunciati dal ricorrente sotto il profilo dell'omesso esame di un punto decisivo della controversia, vertendo le cennate omissioni su di un fatto costitutivo del rapporto giuridico in contestazione e perciò tale che, se fosse stato tenuto presente dal 1 giudice, avrebbe potuto determinare una decisione diversa da quella nella specie adottata. Questo sempre se il Giudice di rinvio - al quale la causa va, quindi, rimessa a seguito della cassazione della sentenza impugnata accerti, sulla base della completa valutazione delle risultanze processuali con riferimento alle richieste ed alle conclusioni 7 ritualmente rassegnate dalle parti, l'effettiva sussistenza delle summenzionate circostanze dinanzi indicate quali punto nodale della controversia. III . Restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso che richiedono, infatti, che preliminarmente il Giudice del rinvio abbia a pronunziarsi sulla questione sollevata con il primo motivo di ricorso, il cui accoglimento ha determinato - come dinanzi statuito - la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino. Il medesimo Giudice provvederà, altresì, sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino. Così deciso, in Roma, il giorno 31 gennaio 2001. Il Presidente, Consigliere estensore Umis Коршо ве Dr. Duan estionsore Phe r D , * * O L T , L E A O IL CANCELLIERE A T T B S S E E Depositato in Cancelleria P O S D " P I I 23 MAR. 2001 1 M S N I 1 5 G N oggi, . 7 A E O 2 E D S 1 1 A G E I IL CANCELLIERE 7 D T G A R 8 2 E O N I E O E N , C O E L O T S R E A T S L I I 8 L D G E E D O R