Sentenza 14 dicembre 2004
Massime • 1
Integra il reato di omissione di soccorso (art. 593 cod. pen.) la condotta dell'automobilista che, imbattutosi in un incidente stradale, si allontani da tale luogo dopo essersi fermato ed avere avvisato telefonicamente la competente autorità di polizia, in quanto, ai fini della prestazione della "assistenza occorrente" di cui all'art. 593, comma secondo, cod. pen., non è sufficiente contattare la polizia e le autorità sanitarie, ma occorre anche presidiare il luogo dell'incidente allo scopo di adottare tutte le cautele necessarie a limitare il danno riportato dalla vittima, in primis a scongiurare la sua esposizione al pericolo di essere investito ulteriormente da parte di altre vetture.
Commentario • 1
- 1. La responsabilità penale del committente di opere edilizieAccesso limitatoGiulio Benedetti · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2004, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 14/12/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 1954
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 006523/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EN SE N. IL 14/06/1961;
2) IL IA N. IL 22/04/1976;
avverso SENTENZA del 28/05/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il PG nella persona del sost.proc.gen. Dr. Vito Monetti, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
OSSERVA
NN PE e AN AR sono imputati di omissione di soccorso. Gli stessi sono stati condannati nei primi due gradi di giudizio.
Ricorrono deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, atteso che:
1) la sentenza da per certo che essi, imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente, si fermarono a telefonicamente avvertirono la competente autorità di polizia;
2) è certo che entrambi si allontanarono dal luogo dell'incidente solo quando udirono le sirene delle auto della Polizia e dell'ambulanza che stavano giungendo;
3) la vittima dell'incidente era ormai deceduta e quindi essi non avevano nessuna ragione di trattenersi in loco;
La AN inoltre rileva che ella era una semplice trasportata a bordo della vettura del NN e che non ha fornito (nè avrebbe potuto) alcun contributo causale alla commissione del preteso reato. I ricorsi sono manifestamente infondati e, in parte, articolati in fatto. Essi dunque vanno dichiarati inammissibili. La sentenza di secondo grado afferma che: a) gli imputati avrebbero dovuto trattenersi in loco perché il corpo era al centro strada, b) LA era ancora in vita (e questa era anche l'opinione del NN - il quale dunque non può invocare la buona fede - dal momento che egli stesso poi telefonò in ospedale per chiedere notizie).
Ebbene, mentre quello sub b) è un dato di fatto, emerso, evidentemente, dalla istruzione dibattimentale e contestato solo verbalmente dai ricorrenti, quella sub a) è una considerazione esatta in diritto, atteso che, come giustamente è stato osservato, entrambe le condotte (contattare Polizia e Autorità sanitarie e presidiare il posto allo scopo di evitare che altre vetture potessero investire l'infortunato) erano necessarie. E invero nel concetto di "prestazione di assistenza" non può non rientrare, innanzitutto, l'adozione di quelle cautele atte a limitare il danno già riportato dalla PO, ovvero a scongiurare la sua ulteriore esposizione a pericolo. La condotta omissiva di NN e AN integra dunque perfettamente la fattispecie di reato (omissivo, appunto, e di natura permanente), in quanto i due avrebbero dovuto trattenersi sul posto nel quale rinvennero il LA fin quando altri non avessero potuto assumerne la vigilanza e la cura.
Consegue condanna in solido alle spese del grado e, singolarmente, al versamento di somma (equitativamente fissata in E. 500) a favore della Cassa ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2005