Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2004, n. 3397
CASS
Sentenza 14 dicembre 2004

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Integra il reato di omissione di soccorso (art. 593 cod. pen.) la condotta dell'automobilista che, imbattutosi in un incidente stradale, si allontani da tale luogo dopo essersi fermato ed avere avvisato telefonicamente la competente autorità di polizia, in quanto, ai fini della prestazione della "assistenza occorrente" di cui all'art. 593, comma secondo, cod. pen., non è sufficiente contattare la polizia e le autorità sanitarie, ma occorre anche presidiare il luogo dell'incidente allo scopo di adottare tutte le cautele necessarie a limitare il danno riportato dalla vittima, in primis a scongiurare la sua esposizione al pericolo di essere investito ulteriormente da parte di altre vetture.

Commentario1

  • 1La responsabilità penale del committente di opere edilizieAccesso limitato
    Giulio Benedetti · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2004, n. 3397
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3397
Data del deposito : 14 dicembre 2004

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