Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8733 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
Aula A 0 8 7 3 3 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.14049/00 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron.23840 " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. -Ud. 30.4.2002 11 Antonio Lamorgese " Florindo Minichiello 阵 -Oggetto: 11 RI GE 11 - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto ricorrente 6 contro 18 1 PR ST, elett.te dom.to in Roma, via Arno n. 47 presso l'avv. Franco Agostini che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso controricorrente per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Bari n° 80 in data 13 marzo/6 aprile 2000 (R.G.L. 107/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Alessandro Riccio per delega dell'avv. Michele Di Lullo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con sentenza n° 9680 emessa il 4 maggio 1999, il Pretore di Bari accoglieva la domanda proposta da RU Co- stantino per la riliquidazione della pensione d'invalidità, di cui questi era titolare, mediante riva- - del perio- lutazione sulla base del coefficiente 1,5 di attività lavorativa svolta con do ultradecennale esposizione alle polveri di amianto. L'appello proposto dall'INPS deducente l'applicabilità del beneficio di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo introdotto dal d.l. 1993/n.169 convertito in legge 1993/n.271, ai soli lavoratori in attività - veniva rigettato dalla Corte d'appello del luogo con la sentenza in epigrafe indica- ta. Avverso tale pronuncia che, in espressa adesione ai principi enunciati da questa Corte con le sentenze n. 6620 del 7 luglio 1998 e n. 7107 del 28 luglio 1998, ha ritenuto l'applicabilità del beneficio anche ai lavora- tori pensionati di invalidità l'INPS ha proposto ri-- corso per cassazione con atto notificato il 29 giugno 2000. RU ST ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 3 Preliminarmente, Va dichiarata l'inammissibilità del controricorso perché notificato 1'8 settembre 2000, ol- tre il termine (perentorio) di quaranta giorni previsto dall'art. 370, primo comma, cod. proc. civ. L'Istituto ricorrente denunciando, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa dell'art. 13, commi 7 e 8, della legge applicazione 1992/n.257, modificato dall'art. 1, comma primo, del 1993/n.169, convertito, con modificazioni, nella d.l. legge 1993/n.271 deduce l'erroneità dell'impugnata pronuncia e sostiene, sulla base di molteplici argomen- tazioni e citando anche la pronuncia di questa Corte n. 6620 del 1998, l'inapplicabilità del beneficio ai lavo- ratori già titolari di pensione, compresa quella di in- validità. Infatti, anche in questo caso manca lo scopo precipuo della legge, di accelerare il pensionamento dei al lavoratori esposti rischio dell'amianto. E neppure rileva l'esigenza, per i pensionati di invalidità, di incrementare l'anzianità assicurativa, giacchè si tratta di caratteristica ravvisabile anche per i pensionati di vecchiaia e di anzianità, per i quali nondimeno la giu- risprudenza di legittimità è concorde nell'escludere il beneficio. Il ricorso non può essere accolto e la sentenza impugna- ta deve essere confermata. + Invero, premesso in fatto che nella specie il beneficio contributivo è stato riconosciuto con riguardo ad una pensione d'invalidità, va ricordato, in punto di dirit- to, che questa Corte, proprio a partire dalla sentenza n. 6620 del 7 luglio 1998 (non coerentemente citata dal ricorrente a sostegno della propria tesi) ha ritenuto che la fruizione di tale tipo di pensione (d'invalidità) non sia ostativa (come è a dirsi, invece, delle pensioni di anzianità e di vecchiaia) della concessione del bene- ficio contributivo in questione. A tale orientamento giurisprudenziale - ribadito da nu- merose pronunce (v., in particolare, Cass. 12 febbraio 2001 n. 1976 e 19 aprile 2001 n. 5764), alle cui motiva- zioni sembra sufficiente ed opportuno rinviare nel ri- spetto del principio di economia nell'esercizio di fun- zioni e servizi pubblici la sentenza impugnata si è uniformata, sicchè essa risulta conforme al diritto. Può incrementare l'anzianità aggiungersi che l'esigenza di assicurativa e contributiva si configura, per i pensio- nati di invalidità, non quale mero strumento di accre- scimento del trattamento pensionistico, ma quale possi- bilità, trattandosi pur sempre di "lavoratori", di ces- sare l'attività lavorativa e di uscire dal mondo del la- voro, finalità assente nei pensionati di vecchiaia e di 5 anzianità, per i quali tale obiettivo è stato già conse- guito. Nulla per le spese, essendosi il RU costituito con controricorso tardivo e non avendo il suo difensore par- tecipato alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30 aprile 2002. Il Presidente Линии Il Consigliere estensore Bruno Buttimell I A D S , S O A 0 L 3 1 T L 3 , . O 5 A T B S R I . E A P D N ' S L I A L IL CANCELLIERE 2 T N E 7 S - G Depositato in Cancelleria D O 8 O I - P S 1 A 17 618.7 2 M 1 N I D E E S A , I D O IL CANCELLIERE) A E R A T T P O S N L I T E T G یزم) I S E A E R R I L L D O O R 6