CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2026, n. 18580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18580 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: D'AG CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/08/2025 del TRIBUNALE di Bari vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Raffaele Piccirillo ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 18 agosto 2025 il Tribunale di Bari – costituito ai sensi dell’art.309 cod.proc.pen. – ha confermato (salva la contestazione di cui all’art.23 legge n.110 del 1975) il titolo cautelare emesso dal GIP nei confronti di D’AG CA per la provvisoria imputazione di tentato omicidio (fatto avvenuto in Canosa di Puglia il 21 febbraio del 2023). In riferimento alla ricostruzione dei fatti il Tribunale evidenzia che l’episodio specifico si inserisce in un più ampio contesto di conflittualità tra due gruppi criminali, dediti allo spaccio di stupefacenti. Un gruppo risulta coordinato da RR RE e di tale gruppo farebbe parte il D’AG. Le attività tecniche consentivano la captazione, tra le altre, delle conversazioni di alcuni Penale Sent. Sez. 1 Num. 18580 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 19/02/2026 soggetti ristretti presso la Casa Circondariale di Trani, successivamente identificati in RR RE e PE NA, i quali, pur essendo sottoposti a misura inframuraria, comunicavano con l’esterno mediante l’utilizzo di un apparato cellulare procuratosi illecitamente diramando direttive e ordini a soggetti a loro contigui, operanti sul territorio del comune di Canosa di Puglia ( tra cui il D’AG) finalizzati alla gestione degli affari illeciti collegati al traffico di stupefacenti. Nell’ambito delle complesse indagini, così succintamente sintetizzate, si collocano le condotte delittuose ascritte a D’AG CA, il quale è accusato, in concorso con i coindagati RE RR e RE NT, dei delitti di tentato omicidio, porto e detenzione di arma clandestina, nonché ricettazione della stessa .
2. In sede di riesame la difesa deduceva, con deposito di memoria:
1. la nullità dell’ordinanza cautelare per difetto di autonoma valutazione da parte del G.I.P.; 2. la nullità dell’ordinanza cautelare poiché fondata prevalentemente su intercettazioni inutilizzabili ai sensi dell’art. 270 c.p.p.; 3. l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
4. l’insussistenza delle esigenze cautelari sottese al caso di specie ovvero, in subordine, la possibilità di tutelare le medesime mediante il ricorso ad una misura meno afflittiva. Secondo il Tribunale non ha fondamento l’eccezione difensiva – peraltro generica – concernente la nullità dell’ordinanza cautelare per difetto di autonoma valutazione, da parte del G.I.P. del Tribunale di Trani, delle esigenze cautelari e degli specifici indizi giustificativi della misura cautelare emessa nei confronti del ricorrente. Il Collegio ha osservato, invero, come l’ordinanza oggetto di gravame rechi ampie parti dimostrative della piena cognizione del complesso materiale indiziario da parte del G.I.P., il quale, oltre a riprodurre gli elementi raccolti del corso dell’attività investigativa, ha plasticamente esposto le ragioni poste a fondamento delle valutazioni inerenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Si ritiene inoltre destituita di ogni fondamento la deduzione difensiva con cui si eccepiva la nullità dell’ordinanza impugnata, sul presupposto che la stessa sarebbe fondata in via prevalente su intercettazioni telefoniche asseritamente inutilizzabili ai sensi dell’art. 270 cod.proc.pen., in quanto provenienti da distinto procedimento penale — n. 460/2023 — rispetto al quale non sussisterebbero profili di connessione ai sensi dell’art. 12 cod.proc.pen. . Si osserva sul punto che il divieto in parola – per cui i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti – non opera, oltre che per i reati che risultino connessi ex art. 12 cod.proc.pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era disposta ab origine, anche nell’ipotesi in cui i risultati delle intercettazioni risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. 2 Ne consegue, ad avviso del Tribunale, che, nel caso di specie, ancorché le intercettazioni siano state disposte nell’ambito di un diverso procedimento, le stesse debbano ritenersi pacificamente utilizzabili, in quanto rilevanti e indispensabili ai fini dell’accertamento dei delitti ascritti al ricorrente, per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e che risultano, altresì, ricompresi nel catalogo dei reati di cui all’art. 266, comma 1, cod.proc.pen. . Il Tribunale del riesame ha ritenuto, inoltre, che le deduzioni difensive non comportano alcun reale ridimensionamento delle valutazioni circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza operate a carico del D’AG. Il Collegio di merito ha rilevato, invero, che dalla lettura delle intercettazioni risulta evidente come l’intento del D’AG non fosse limitato – così come asserito dalla difesa – a monitorare l’incontro tra il padre di RR RE (a nome VA) e i LO. Ciò perché l’obiettivo della missione era duplice. Il D’AG nelle conversazioni si è dichiarato, invero, più volte pronto a entrare in azione, sia in rapporto ad eventuali condotte tenute dai LO che in modo autonomo, nei confronti di tale “ER” e sempre su ordine di RR RE. In tal senso si pone anzitutto la conversazione delle 17:36, nella quale RE RR si raccomandava dapprima con NT, dicendogli espressamente che avrebbero dovuto sparare (“vai e spara a tutti quanti se succede qualcosa…Capito?”), dopodiché procedeva a ribadire tale direttiva al D’AG, raccogliendo la sua piena disponibilità e adesione al programma criminale (SORRENTI diceva: “CA!!...se succede qualcosa sai già quello che devi fare altrimenti è inutile che vai là…” e D’AG rispondeva affermativamente “Lo so quello che devo fare…ragazzo”). Secondo il Tribunale le suddette conversazioni, inoltre, devono essere lette in modo coordinato con quelle precedenti all’incontro, dalle quali emergerebbe con chiarezza l’intento di RR di ristabilire un rapporto di forza nei confronti degli esponenti del gruppo contrapposto dei LO, incaricando il fidato D’AG di impartire loro una “lezione” mediante l’utilizzo di armi da fuoco. Infatti, nel corso della telefonata intercettata il 20/02/2023, alle ore 20:26, RE RR affermava “lo so…ma quelli vogliono essere tirati due schioppettate, se no facciamo i perdenti così” “ma tu pensi che se facciamo l’azione non se l’aspettano che siamo noi…capito”. Quando al secondo finalismo lesivo, un’azione aggressiva era stata concretamente progettata anche in danno di tale “ER”, identificato dagli inquirenti nella persona di ER UC, vicino ai LO. Costui sarebbe stato individuato quale obiettivo in quanto ritenuto responsabile di aver sottratto ad RE NT il telefono cellulare utilizzato per le attività di spaccio gestite dal gruppo RR, al fine di consentire al sodalizio dei LO di subentrare nella gestione dell’attività di traffico di sostanze stupefacenti, intercettandone la relativa clientela. Nella già citata conversazione del 20/02/2023, allorquando RE RR aveva 3 manifestato l’intenzione di tirare “due schioppettate” agli avversari, veniva citata la figura del suddetto ER (“o stava quell’infame di ER che conosce bene il numero mio…eh…ha detto “questo è il numero di quello” e ha spento.”) Dunque nella conversazione delle 18:21 del 21/02/2023 il RR incalzava il D’AG affinché compisse l’agguato nei confronti del citato ER, programmando, pertanto, un’azione armata finalisticamente orientata a punire uno dei componenti del gruppo avversario. In particolare, nella citata conversazione, RE RR, a proposito del citato ER, dichiarava al D’AG “gli vuoi fare l’azione a quello?”. Emerge, altresì, che i fratelli LO, in attesa dell’incontro con VA RR, si trovavano con ER all’interno del circolo ricreativo di fasulidd, così come attestato da RE NT, che, in funzione di “palo”, li aveva visti all’interno del locale. L’esame della conversazione in questione, secondo il Tribunale, dimostra che il D’AG era pronto nel portare a compimento l’evento criminoso prospettato. Il D’AG, in costante contatto con il RR, gli domandava se occorresse “vestirsi” – nel senso di armarsi – ricevendo chiare direttive in tal senso. Segnatamente, il ricorrente doveva, in ossequio alle raccomandazioni delittuose del RR, chiamare telefonicamente il ER con un cellulare e una scheda sim nuova, allo scopo di portarlo fuori dal circolo ricreativo di fasulidd, e fargli “l’azione”, ossia realizzare l’agguato a scopo punitivo a colpi d’arma da fuoco;
infine, doveva recuperare il cellulare dedicato allo spaccio che era stato precedentemente sottratto. Il Collegio di merito ha evidenziato che tale azione delittuosa, in procinto di essere materialmente eseguita dal D’AG, non veniva portata a compimento esclusivamente in ragione del tempestivo e mirato intervento delle forze dell’ordine, le quali, nei pressi del circolo ricreativo, procedevano a indentificare VA RR e i fratelli LO, nonché ad effettuare operazioni di perquisizione presso l’abitazione di D’AG, ove lo sorprendevano in compagnia di RE NT e in possesso di una pistola a salve. Tuttavia, le successive intercettazioni avevano rivelato che la pistola a salve sequestrata in seguito alla perquisizione presso l’abitazione del ricorrente non fosse la pistola che avrebbe dovuto utilizzare ai fini dell’agguato. Si appurava inoltre che il D’AG, nella sera del 25.02.2023, avrebbe in ogni caso dovuto compiere l’atto intimidatorio, fortemente voluto da RR, nei confronti di ER UC. Sicché le forze dell’ordine compivano una seconda perquisizione domiciliare, mediante cui si rinveniva la pistola a salve modificata in modo da poter sparare, oggetto di separato procedimento. Per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari, il Collegio di merito ha ritenuto corretta la valutazione espressa dal GIP circa la probabilità di reiterazione di condotte analoghe da parte del ricorrente. È stata ritenuta possibile, invero, una prognosi di sicura recidiva a carico del D’AG, desumibile dalla gravità dell’attività criminosa che ha realizzato – partecipazione nella pianificazione e realizzazione di un agguato mediante uso di armi da fuoco – nonché dalla 4 circostanza che la vicenda in esame si inserisce in un contesto delinquenziale altamente allarmante, caratterizzato dalla contrapposizione di due sodalizi criminali in lotta per conquistare l’egemonia nella gestione di una piazza di spaccio. A ciò si aggiunge una valutazione marcatamente negativa in ordine alla personalità dell’indagato, desunta dai numerosi precedenti a suo carico. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - D'AG CA. Il ricorso è affidato a due motivi.
3.1 Al primo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di tentato omicidio. Secondo la prospettazione difensiva, l’ordinanza oggetto di gravame è viziata da mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto di tentato omicidio a carico di D’AG CA. Segnatamente, il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente ritenuto configurabile il dolo di omicidio in presenza di una condotta che, secondo le stesse risultanze difensive, non si è mai concretizzata nell’evento scatenante previsto – l’aggressione – né tantomeno nell’azione delittuosa prospettata. L’azione dell’odierno ricorrente era subordinata al verificarsi di una condizione esterna specifica, ossia l’eventuale aggressione dei fratelli LO nei confronti del RR VA, che non si è mai verificata. Secondo la difesa, pertanto, non sarebbe sussistente l’elemento dell’univocità della direzione della condotta verso l’evento morte. La condotta contestata, pur rimanendo penalmente rilevante in virtù del porto abusivo di armi, si configurerebbe, per contro, come preparazione di mezzi per un’eventuale legittima difesa di terzi. La difesa lamenta, inoltre, che il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l’elemento oggettivo del tentativo in assenza di qualsiasi atto idoneo diretto in modo non equivoco alla commissione del delitto di omicidio. Così come risultante dal compendio investigativo, l’odierno ricorrente sarebbe dovuto intervenire esclusivamente in caso di aggressione ai danni di RR VA. Inoltre, la difesa sostiene che il Tribunale del Riesame non avrebbe fornito una descrizione sufficientemente dettagliata della condotta materiale che consenta di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi richiesti dalla giurisprudenza consolidata, limitandosi a generiche affermazioni prive di riscontro concreto.
3.2 Al secondo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Secondo la prospettazione difensiva, l’ordinanza oggetto di gravame è viziata da mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha 5 ritenuto sussistente l’esigenza cautelare connessa al pericolo di reiterazione del reato. In particolare, nel caso di specie non sarebbero emersi elementi che consentano di formulare una prognosi di reiterazione criminosa, mancando precedenti specifici dell’indagato e circostanze concrete che facciano ritenere attuale il pericolo di commissione di ulteriori reati. Infine, ad avviso della difesa, anche a voler ritenere sussistenti le esigenze cautelari, la misura della custodia cautelare in carcere si appaleserebbe sproporzionata e inadeguata rispetto alle finalità cautelari perseguite, in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della genericità dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare rivalutazioni – non consentite – di elementi di fatto che risultano coerentemente vagliati in sede di merito.
2. Al primo motivo la direzione di critica - in punto di gravità indiziaria - riguarda essenzialmente il tema della azione da compiersi nei confronti dei LO, a protezione del colloquio che costoro avrebbero intrattenuto con il padre di RR RE. Circa tale aspetto il Collegio conviene sul fatto che tale «segmento» dell’azione non potrebbe essere qualificato in termini di tentato omicidio (neanche nella attuale fase procedimentale) per eccesso di anticipazione della soglia di punibilità. Ma ciò posto la difesa non si confronta in modo concreto con il secondo «obiettivo» della condotta del D’AG, rappresentato da tal ER, e dalle considerazioni espresse sul punto nella decisione impugnata. Per quanto risulta dalle captazioni, interpretate senza evidenti vizi percettivi in sede di merito, la azione delittuosa con uso di arma da fuoco era, in tal caso, non condizionata all’esito dei colloqui tra RR VA e i LO ed era sostanzialmente «in atto», con interruzione dovuta ad un fattore esterno (rappresentato dall’intervento delle forze dell’ordine). Il posteriore sequestro dell’arma modificata (avvenuto quattro giorni dopo ma assistito dal contenuto delle conversazioni oggetto di captazione) ne avvalora la portata altamente offensiva, il che soddisfa pienamente la condizione di applicabilità della misura di cui all’art.273 cod.proc.pen. .
3. Le doglianze in tema di esigenze cautelari e adeguatezza della misura sono parimenti viziate da assoluta genericità, in ragione delle precise ed ampie argomentazioni espresse in sede di merito. La negativa personalità del D’AG - e l’essere la condotta correlata ad uno scontro tra gruppi dediti al traffico di stupefacenti – rende autoevidente tanto il pericolo di reiterazione di condotte commesse con uso di armi che l’assenza di affidabilità del ricorrente quanto al rispetto di limiti correlati alla applicazione di misure meno 6 afflittive. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore 7
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Raffaele Piccirillo ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 18 agosto 2025 il Tribunale di Bari – costituito ai sensi dell’art.309 cod.proc.pen. – ha confermato (salva la contestazione di cui all’art.23 legge n.110 del 1975) il titolo cautelare emesso dal GIP nei confronti di D’AG CA per la provvisoria imputazione di tentato omicidio (fatto avvenuto in Canosa di Puglia il 21 febbraio del 2023). In riferimento alla ricostruzione dei fatti il Tribunale evidenzia che l’episodio specifico si inserisce in un più ampio contesto di conflittualità tra due gruppi criminali, dediti allo spaccio di stupefacenti. Un gruppo risulta coordinato da RR RE e di tale gruppo farebbe parte il D’AG. Le attività tecniche consentivano la captazione, tra le altre, delle conversazioni di alcuni Penale Sent. Sez. 1 Num. 18580 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 19/02/2026 soggetti ristretti presso la Casa Circondariale di Trani, successivamente identificati in RR RE e PE NA, i quali, pur essendo sottoposti a misura inframuraria, comunicavano con l’esterno mediante l’utilizzo di un apparato cellulare procuratosi illecitamente diramando direttive e ordini a soggetti a loro contigui, operanti sul territorio del comune di Canosa di Puglia ( tra cui il D’AG) finalizzati alla gestione degli affari illeciti collegati al traffico di stupefacenti. Nell’ambito delle complesse indagini, così succintamente sintetizzate, si collocano le condotte delittuose ascritte a D’AG CA, il quale è accusato, in concorso con i coindagati RE RR e RE NT, dei delitti di tentato omicidio, porto e detenzione di arma clandestina, nonché ricettazione della stessa .
2. In sede di riesame la difesa deduceva, con deposito di memoria:
1. la nullità dell’ordinanza cautelare per difetto di autonoma valutazione da parte del G.I.P.; 2. la nullità dell’ordinanza cautelare poiché fondata prevalentemente su intercettazioni inutilizzabili ai sensi dell’art. 270 c.p.p.; 3. l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
4. l’insussistenza delle esigenze cautelari sottese al caso di specie ovvero, in subordine, la possibilità di tutelare le medesime mediante il ricorso ad una misura meno afflittiva. Secondo il Tribunale non ha fondamento l’eccezione difensiva – peraltro generica – concernente la nullità dell’ordinanza cautelare per difetto di autonoma valutazione, da parte del G.I.P. del Tribunale di Trani, delle esigenze cautelari e degli specifici indizi giustificativi della misura cautelare emessa nei confronti del ricorrente. Il Collegio ha osservato, invero, come l’ordinanza oggetto di gravame rechi ampie parti dimostrative della piena cognizione del complesso materiale indiziario da parte del G.I.P., il quale, oltre a riprodurre gli elementi raccolti del corso dell’attività investigativa, ha plasticamente esposto le ragioni poste a fondamento delle valutazioni inerenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Si ritiene inoltre destituita di ogni fondamento la deduzione difensiva con cui si eccepiva la nullità dell’ordinanza impugnata, sul presupposto che la stessa sarebbe fondata in via prevalente su intercettazioni telefoniche asseritamente inutilizzabili ai sensi dell’art. 270 cod.proc.pen., in quanto provenienti da distinto procedimento penale — n. 460/2023 — rispetto al quale non sussisterebbero profili di connessione ai sensi dell’art. 12 cod.proc.pen. . Si osserva sul punto che il divieto in parola – per cui i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti – non opera, oltre che per i reati che risultino connessi ex art. 12 cod.proc.pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era disposta ab origine, anche nell’ipotesi in cui i risultati delle intercettazioni risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. 2 Ne consegue, ad avviso del Tribunale, che, nel caso di specie, ancorché le intercettazioni siano state disposte nell’ambito di un diverso procedimento, le stesse debbano ritenersi pacificamente utilizzabili, in quanto rilevanti e indispensabili ai fini dell’accertamento dei delitti ascritti al ricorrente, per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e che risultano, altresì, ricompresi nel catalogo dei reati di cui all’art. 266, comma 1, cod.proc.pen. . Il Tribunale del riesame ha ritenuto, inoltre, che le deduzioni difensive non comportano alcun reale ridimensionamento delle valutazioni circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza operate a carico del D’AG. Il Collegio di merito ha rilevato, invero, che dalla lettura delle intercettazioni risulta evidente come l’intento del D’AG non fosse limitato – così come asserito dalla difesa – a monitorare l’incontro tra il padre di RR RE (a nome VA) e i LO. Ciò perché l’obiettivo della missione era duplice. Il D’AG nelle conversazioni si è dichiarato, invero, più volte pronto a entrare in azione, sia in rapporto ad eventuali condotte tenute dai LO che in modo autonomo, nei confronti di tale “ER” e sempre su ordine di RR RE. In tal senso si pone anzitutto la conversazione delle 17:36, nella quale RE RR si raccomandava dapprima con NT, dicendogli espressamente che avrebbero dovuto sparare (“vai e spara a tutti quanti se succede qualcosa…Capito?”), dopodiché procedeva a ribadire tale direttiva al D’AG, raccogliendo la sua piena disponibilità e adesione al programma criminale (SORRENTI diceva: “CA!!...se succede qualcosa sai già quello che devi fare altrimenti è inutile che vai là…” e D’AG rispondeva affermativamente “Lo so quello che devo fare…ragazzo”). Secondo il Tribunale le suddette conversazioni, inoltre, devono essere lette in modo coordinato con quelle precedenti all’incontro, dalle quali emergerebbe con chiarezza l’intento di RR di ristabilire un rapporto di forza nei confronti degli esponenti del gruppo contrapposto dei LO, incaricando il fidato D’AG di impartire loro una “lezione” mediante l’utilizzo di armi da fuoco. Infatti, nel corso della telefonata intercettata il 20/02/2023, alle ore 20:26, RE RR affermava “lo so…ma quelli vogliono essere tirati due schioppettate, se no facciamo i perdenti così” “ma tu pensi che se facciamo l’azione non se l’aspettano che siamo noi…capito”. Quando al secondo finalismo lesivo, un’azione aggressiva era stata concretamente progettata anche in danno di tale “ER”, identificato dagli inquirenti nella persona di ER UC, vicino ai LO. Costui sarebbe stato individuato quale obiettivo in quanto ritenuto responsabile di aver sottratto ad RE NT il telefono cellulare utilizzato per le attività di spaccio gestite dal gruppo RR, al fine di consentire al sodalizio dei LO di subentrare nella gestione dell’attività di traffico di sostanze stupefacenti, intercettandone la relativa clientela. Nella già citata conversazione del 20/02/2023, allorquando RE RR aveva 3 manifestato l’intenzione di tirare “due schioppettate” agli avversari, veniva citata la figura del suddetto ER (“o stava quell’infame di ER che conosce bene il numero mio…eh…ha detto “questo è il numero di quello” e ha spento.”) Dunque nella conversazione delle 18:21 del 21/02/2023 il RR incalzava il D’AG affinché compisse l’agguato nei confronti del citato ER, programmando, pertanto, un’azione armata finalisticamente orientata a punire uno dei componenti del gruppo avversario. In particolare, nella citata conversazione, RE RR, a proposito del citato ER, dichiarava al D’AG “gli vuoi fare l’azione a quello?”. Emerge, altresì, che i fratelli LO, in attesa dell’incontro con VA RR, si trovavano con ER all’interno del circolo ricreativo di fasulidd, così come attestato da RE NT, che, in funzione di “palo”, li aveva visti all’interno del locale. L’esame della conversazione in questione, secondo il Tribunale, dimostra che il D’AG era pronto nel portare a compimento l’evento criminoso prospettato. Il D’AG, in costante contatto con il RR, gli domandava se occorresse “vestirsi” – nel senso di armarsi – ricevendo chiare direttive in tal senso. Segnatamente, il ricorrente doveva, in ossequio alle raccomandazioni delittuose del RR, chiamare telefonicamente il ER con un cellulare e una scheda sim nuova, allo scopo di portarlo fuori dal circolo ricreativo di fasulidd, e fargli “l’azione”, ossia realizzare l’agguato a scopo punitivo a colpi d’arma da fuoco;
infine, doveva recuperare il cellulare dedicato allo spaccio che era stato precedentemente sottratto. Il Collegio di merito ha evidenziato che tale azione delittuosa, in procinto di essere materialmente eseguita dal D’AG, non veniva portata a compimento esclusivamente in ragione del tempestivo e mirato intervento delle forze dell’ordine, le quali, nei pressi del circolo ricreativo, procedevano a indentificare VA RR e i fratelli LO, nonché ad effettuare operazioni di perquisizione presso l’abitazione di D’AG, ove lo sorprendevano in compagnia di RE NT e in possesso di una pistola a salve. Tuttavia, le successive intercettazioni avevano rivelato che la pistola a salve sequestrata in seguito alla perquisizione presso l’abitazione del ricorrente non fosse la pistola che avrebbe dovuto utilizzare ai fini dell’agguato. Si appurava inoltre che il D’AG, nella sera del 25.02.2023, avrebbe in ogni caso dovuto compiere l’atto intimidatorio, fortemente voluto da RR, nei confronti di ER UC. Sicché le forze dell’ordine compivano una seconda perquisizione domiciliare, mediante cui si rinveniva la pistola a salve modificata in modo da poter sparare, oggetto di separato procedimento. Per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari, il Collegio di merito ha ritenuto corretta la valutazione espressa dal GIP circa la probabilità di reiterazione di condotte analoghe da parte del ricorrente. È stata ritenuta possibile, invero, una prognosi di sicura recidiva a carico del D’AG, desumibile dalla gravità dell’attività criminosa che ha realizzato – partecipazione nella pianificazione e realizzazione di un agguato mediante uso di armi da fuoco – nonché dalla 4 circostanza che la vicenda in esame si inserisce in un contesto delinquenziale altamente allarmante, caratterizzato dalla contrapposizione di due sodalizi criminali in lotta per conquistare l’egemonia nella gestione di una piazza di spaccio. A ciò si aggiunge una valutazione marcatamente negativa in ordine alla personalità dell’indagato, desunta dai numerosi precedenti a suo carico. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - D'AG CA. Il ricorso è affidato a due motivi.
3.1 Al primo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di tentato omicidio. Secondo la prospettazione difensiva, l’ordinanza oggetto di gravame è viziata da mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto di tentato omicidio a carico di D’AG CA. Segnatamente, il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente ritenuto configurabile il dolo di omicidio in presenza di una condotta che, secondo le stesse risultanze difensive, non si è mai concretizzata nell’evento scatenante previsto – l’aggressione – né tantomeno nell’azione delittuosa prospettata. L’azione dell’odierno ricorrente era subordinata al verificarsi di una condizione esterna specifica, ossia l’eventuale aggressione dei fratelli LO nei confronti del RR VA, che non si è mai verificata. Secondo la difesa, pertanto, non sarebbe sussistente l’elemento dell’univocità della direzione della condotta verso l’evento morte. La condotta contestata, pur rimanendo penalmente rilevante in virtù del porto abusivo di armi, si configurerebbe, per contro, come preparazione di mezzi per un’eventuale legittima difesa di terzi. La difesa lamenta, inoltre, che il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l’elemento oggettivo del tentativo in assenza di qualsiasi atto idoneo diretto in modo non equivoco alla commissione del delitto di omicidio. Così come risultante dal compendio investigativo, l’odierno ricorrente sarebbe dovuto intervenire esclusivamente in caso di aggressione ai danni di RR VA. Inoltre, la difesa sostiene che il Tribunale del Riesame non avrebbe fornito una descrizione sufficientemente dettagliata della condotta materiale che consenta di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi richiesti dalla giurisprudenza consolidata, limitandosi a generiche affermazioni prive di riscontro concreto.
3.2 Al secondo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Secondo la prospettazione difensiva, l’ordinanza oggetto di gravame è viziata da mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha 5 ritenuto sussistente l’esigenza cautelare connessa al pericolo di reiterazione del reato. In particolare, nel caso di specie non sarebbero emersi elementi che consentano di formulare una prognosi di reiterazione criminosa, mancando precedenti specifici dell’indagato e circostanze concrete che facciano ritenere attuale il pericolo di commissione di ulteriori reati. Infine, ad avviso della difesa, anche a voler ritenere sussistenti le esigenze cautelari, la misura della custodia cautelare in carcere si appaleserebbe sproporzionata e inadeguata rispetto alle finalità cautelari perseguite, in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della genericità dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare rivalutazioni – non consentite – di elementi di fatto che risultano coerentemente vagliati in sede di merito.
2. Al primo motivo la direzione di critica - in punto di gravità indiziaria - riguarda essenzialmente il tema della azione da compiersi nei confronti dei LO, a protezione del colloquio che costoro avrebbero intrattenuto con il padre di RR RE. Circa tale aspetto il Collegio conviene sul fatto che tale «segmento» dell’azione non potrebbe essere qualificato in termini di tentato omicidio (neanche nella attuale fase procedimentale) per eccesso di anticipazione della soglia di punibilità. Ma ciò posto la difesa non si confronta in modo concreto con il secondo «obiettivo» della condotta del D’AG, rappresentato da tal ER, e dalle considerazioni espresse sul punto nella decisione impugnata. Per quanto risulta dalle captazioni, interpretate senza evidenti vizi percettivi in sede di merito, la azione delittuosa con uso di arma da fuoco era, in tal caso, non condizionata all’esito dei colloqui tra RR VA e i LO ed era sostanzialmente «in atto», con interruzione dovuta ad un fattore esterno (rappresentato dall’intervento delle forze dell’ordine). Il posteriore sequestro dell’arma modificata (avvenuto quattro giorni dopo ma assistito dal contenuto delle conversazioni oggetto di captazione) ne avvalora la portata altamente offensiva, il che soddisfa pienamente la condizione di applicabilità della misura di cui all’art.273 cod.proc.pen. .
3. Le doglianze in tema di esigenze cautelari e adeguatezza della misura sono parimenti viziate da assoluta genericità, in ragione delle precise ed ampie argomentazioni espresse in sede di merito. La negativa personalità del D’AG - e l’essere la condotta correlata ad uno scontro tra gruppi dediti al traffico di stupefacenti – rende autoevidente tanto il pericolo di reiterazione di condotte commesse con uso di armi che l’assenza di affidabilità del ricorrente quanto al rispetto di limiti correlati alla applicazione di misure meno 6 afflittive. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore 7