Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2002, n. 11133
CASS
Sentenza 27 luglio 2002

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La procura speciale rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione, anziché in calce o a margine del controricorso, rende quest'ultimo inammissibile mancando la prova dell'effettivo rilascio del mandato in data anteriore o coeva alla notificazione dell'atto.

L'azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a. differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma anche il riconoscimento, da parte di questo, della utilità dell'opera o della prestazione. Tale riconoscimento può avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale (il quale, peraltro, può essere assistito dai crismi richiesti per farne un atto amministrativo valido ed efficace ovvero può anche essere carente delle formalità e dei controlli richiesti, come nel caso in cui l'organo di controllo lo annulli), oppure in modo implicito, cioè mediante l'utilizzazione dell'opera o della prestazione consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente.

Commentari2

  • 1Lavori extra-contratto: è responsabile il funzionario che li ha commissionatiAccesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2020

  • 2Azione di ingiustificato arricchimento contro la Pa: addio al riconoscimento dell'utilitasAccesso limitato
    Gianluigi Diodato · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2002, n. 11133
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11133
Data del deposito : 27 luglio 2002

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