Sentenza 27 luglio 2002
Massime • 2
La procura speciale rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione, anziché in calce o a margine del controricorso, rende quest'ultimo inammissibile mancando la prova dell'effettivo rilascio del mandato in data anteriore o coeva alla notificazione dell'atto.
L'azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a. differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma anche il riconoscimento, da parte di questo, della utilità dell'opera o della prestazione. Tale riconoscimento può avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale (il quale, peraltro, può essere assistito dai crismi richiesti per farne un atto amministrativo valido ed efficace ovvero può anche essere carente delle formalità e dei controlli richiesti, come nel caso in cui l'organo di controllo lo annulli), oppure in modo implicito, cioè mediante l'utilizzazione dell'opera o della prestazione consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente.
Commentari • 2
- 1. Lavori extra-contratto: è responsabile il funzionario che li ha commissionatiAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2020
- 2. Azione di ingiustificato arricchimento contro la Pa: addio al riconoscimento dell'utilitasAccesso limitatoGianluigi Diodato · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2002, n. 11133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11133 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AGRI TURIST SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore rag. Vincenzo Bitetti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BERGAMINI 63, presso lo studio dell'avvocato AGRESTA SILVIO, difeso dall'avvocato AUTILIO ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
REGIONE BASILICATA, in persona del legale rappresentante, prof. Angelo Dinardo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA 56, presso UFF.RAPPR.BAS., difesa dall'avvocato VIGGIANI MIRELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 21/98 della Corte d'Appello di POTENZA, SEZIONE CIVILE emessa il 9/12/1997, depositata il 06/02/98;
RG.273/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Agri Tourist conveniva innanzi al tribunale di Potenza la Regione Basilicata per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 7.700.000, che assumeva di accreditare per vitto ed alloggio forniti ai partecipanti a raduno ippico organizzato dal dipartimento dell'agricoltura e foreste, quanto meno a titolo di indebito arricchimento.
Il tribunale rigettava la domanda;
il rigetto veniva confermato su gravame della società dalla corte di appello di Potenza, osservando - per quanto ancora interessa - che, trattandosi di azione di indebito arricchimento proposta nei confronti di ente pubblico, occorreva il riconoscimento per lo meno tacito dell'utilità e tale requisito sarebbe stato nella specie ravvisabile solo se della somministrazione di vitto ed alloggio avessero beneficiato i funzionari della regione tenuti a partecipare al raduno;
che la delibera, a mezzo della quale la regione aveva riconosciuto in modo formale l'utilità della prestazione eseguita nella medesima circostanza dal bar ristorante discoteca Tropical non poteva estendere i propri effetti a soggetti diversi e, particolarmente, alla società istante;
che da essa non poteva neppure desumersi il riconoscimento implicito dell'utilità della prestazione, posto che tale forma di riconoscimento consisteva "nella effettiva utilizzazione della prestazione da parte dei rappresentanti dell'ente"; che la prova testimoniale richiesta riguardava circostanze ininfluenti, come il successo del raduno e l'utilità del terzo, e non era accoglibile.
La s.p.a. Agri Tourist ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso la Regione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione di non specificate norme di diritto nonché vizi di motivazione, contiene due censure.
La prima è di incongrua, incoerente e contraddittoria motivazione e si articola nelle seguenti proposizioni. Dalla delibera n. 5771 si evince che la regione ha assunto l'impegno, ancorché informalmente, di pagare a semplice presentazione di fattura le spese di vitto ed alloggio dei cavalieri partecipanti al concorso e ha riconosciuto "il lusinghiero successo sotto il profilo promozionale" della manifestazione;
la delibera costituisce, pertanto, riconoscimento implicito dell'utilità della prestazione non soltanto nei confronti del bar ristorante, che essa direttamente contempla, ma altresì nei confronti di tutti i soggetti che hanno prestato ospitalità; la sentenza impugnata è caduta in palese contraddizione laddove, da un lato I riconosce l'utilità della prestazione eseguita dal bar in favore dei cavalieri e, dall'altro, sostiene che sarebbe stato possibile ravvisare l'utilità nella sola ipotesi, in cui destinatari della prestazione fossero stati i dipendenti della regione;
l'avere assunto l'impegno ed il non averlo rispettato concreta indebito arricchimento sotto il profilo del risparmio di spesa.
La seconda censura è di incongrua e contraddittoria motivazione nel punto che concerne la prova testimoniale;
prova che - si sostiene - mirava a dimostrare non già l'esistenza di un rapporto contrattuale (per il quale è necessario l'atto scritto, trattandosi di ente pubblico), bensì che la prestazione era stata richiesta dall'assessore regionale e si inseriva in un programma predisposto dal dipartimento agricoltura della regione.
Il motivo è infondato.
Per quanto concerne la prova testimoniale va rilevato che la corte di merito ha ritenuto che essa avesse oggetto diverso da quello indicato nel motivo e, precisamente i che fosse intesa a dimostrare le circostanze che il raduno ha avuto successo ed il terzo ha tratto utilità; circostanze giustamente ritenute ininfluenti, essendo pacifico insegnamento di questa Corte che l'azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione postula, oltre al fatto materiale dell'esecuzione della prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, il riconoscimento da parte di questo dell'utilità della prestazione medesima (ex plurimis Cass. 11.9.1999 n. 9699). È appena il caso di aggiungere che, se la prova avesse, invece, l'oggetto indicato nel ricorso, rimarrebbe egualmente irrilevante e la censura sarebbe infondata;
l'irrilevanza deriverebbe, in questo caso, dal principio, secondo il quale la regione, al pari di qualsiasi altro ente pubblico, si obbliga con atti formali posti in essere dagli organi competenti ad assumerli, sicché è priva di qualsiasi valore la richiesta verbale di esecuzione di una prestazione che provenga anche da un organo competente (Cass. 24.11.2000 n. 15197; Cass. 16.10.1999 n. 11687, con riferimento in generale alla p.a.).
Per quanto concerne l'altra censura - ribadito il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale il riconoscimento dell'utilità della prestazione, concretante elemento integrativo della fattispecie generatrice del credito, può avvenire in maniera esplicita e, cioè, con un atto formale (il quale può essere indifferentemente assistito dai crismi necessari per farne un atto amministrativo valido ed efficace ovvero mancare delle formalità e dei controlli richiesti, come nel caso in cui l'organo di controllo lo annulli) oppure in modo implicito, cioè, mediante l'utilizzazione della prestazione consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente (ex plurimis Cass. 11.9.1999 n. 9690; Cass. 19.6.2000 n. 8285) - va rilevato che, allorquando si deduce che la delibera, con la quale la regione ha riconosciuto espressamente l'utilità della prestazione del bar ristorante Tropical, estende i propri effetti a quanti hanno eseguito analoghe prestazioni nella medesima circostanza e contiene riconoscimento implicito della relativa utilità, si propone in sostanza una interpretazione della delibera diversa da quella adottata dalla corte di merito, che ne ha limitato gli effetti ai soli rapporti con il bar;
interpretazione inammissibile in sede di legittimità.
Nè può ravvisarsi il dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione nell'avere la Corte ritenuto che il riconoscimento vi è stato per il bar e non pure per la società ora ricorrente, dopo avere affermato non interessa qui verificare se correttamente o no - che il riconoscimento postula la diretta utilizzazione della prestazione da parte degli organi dell'ente e nella specie da parte dei dirigenti della regione.
Il riconoscimento in favore del bar è, infatti, espresso, mentre quello invocato dalla società ricorrente è tacito. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese in quanto il controricorso va dichiarato inammissibile, essendo stata la procura speciale rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso e mancando, pertanto, la prova che sia anteriore o coeva alla notifica del controricorso (ex plurimis Cass. 27.1.1998 n. 788).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara inammissibile il controricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2002