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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 7453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7453 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, ha concluso per il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7453 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 05/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 25 giugno 2025, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione del 15 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato LO LE alla pena di tre mesi di arresto perché dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011: in particolare, si contestava all'imputato, già sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale, di essersi messo alla guida di un' autovettura senza patente per non averla mai conseguita. Nel confutare l'unico motivo di gravame, la Corte territoriale, richiamata la sentenza n. 572 del 2025 emessa dalla Quarta Sezione penale di questa Corte, escludeva che il caso di specie fosse assimilabile a quello affrontato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs n. 159 del 2011 nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 73 d.lgs n. 159 del 2011 in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale n. 116 del 2024, nonché travisamento del fatto. La difesa del ricorrente ripropone, in sede di legittimità, il motivo di gravame già confutato dalla Corte di merito, insistendo nel sostenere che la situazione di chi è stato colto alla guida di un veicolo senza patente, per non averla mai conseguita, sia del tutto assimilabile a quella valutata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 116 del 2024, in quanto anche nel caso occorso al LE l'assenza del titolo abilitativo non poteva considerarsi riconnessa all'applicazione della misura di prevenzione. Opinando diversamente, si determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, osservando che la declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 116 del 2024 riguarda, esclusivamente, l'ipotesi in cui il prevenuto sia colto alla guida dopo 2 che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso per precedenti violazioni del codice della strada, e non per cause ricollegabili alla misura di prevenzione stessa;
pertanto, nessuna disparità di trattamento sarebbe individuabile nel caso in esame, posto che la legittimità della distinzione è stata ampiamente chiarita dalle due sentenze del Giudice delle leggi che hanno trattato la questione (n. 211 del 2022 e n. 116 del 2024). 4. Il difensore di LE, avv. Pietro CASCIO, ha fatto pervenire memoria, richiamando giurisprudenza di merito a supporto della propria tesi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato, in quanto infondato. 2. Come accennato in premessa, la Corte di appello di Palermo, nel respingere il gravame proposto dall'imputato, ha richiamato Sez. 4, n. 572 del 31/10/2024, dep. 2025, ric. Fiorini, non mass., avente ad oggetto un caso esattamente sovrapponibile a quello oggi al vaglio, in cui l'imputato, sottoposto a misura di prevenzione, era stato colto alla guida di un veicolo senza patente per non averla mai conseguita. In tale decisione è stato riportato un brano della sentenza C. cost. n. 116 del 2024, dal quale si è ritenuto di desumere che essa non possa riguardare il caso di chi, come il LE, venga colto alla guida di una vettura senza patente per non aver mai conseguito il titolo abilitativo o per essergli stato negato. Pertanto, la Corte di merito ha respinto l'appello. 3. Il ragionamento svolto dai giudici territoriali è corretto. 3.1. Giova rammentare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 5 giugno 2024, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada». La fattispecie, oggetto del giudizio di costituzionalità, concerne il caso in cui il prevenuto sia stato colto alla guida dell'autovettura senza patente, per essere 3 stata la stessa sospesa o revocata per cause ricollegabili non già alla misura di prevenzione, ma alla violazione di norme del codice della strada e segnatamente, dell'art.186 cod. strada, quanto al divieto di guida sotto l'influenza dell'alcool, che prevede, appunto, la sanzione accessoria della sospensione o, nei casi più gravi, della revoca della patente. 3.1.1. Per una più agevole comprensione del ragionamento sviluppato dal Giudice delle leggi, si reputa utile trascrivere il passaggio motivazionale esposto negli ultimi tre periodi del par. 6.: «[...]Con la richiamata sentenza n. 211 del 2022 si è affermato, in particolare, che "la disposizione censurata, nel prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, rispetto a quello della disposizione di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, è finalizzata a tutelare l'ordine pubblico, potenzialmente posto in pericolo nelle ipotesi in cui sia violata la disposizione di cui all'art. 120 cod. strada, cui è ricollegata la necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorità nei confronti di soggetti pericolosi. Sicché, rispetto alla fattispecie in esame, l'essere sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale - cui l'art. 120 cod. strada ricollega l'impossibilità di porsi legittimamente alla guida - non si pone come 'evenienza del tutto estranea al fatto-reato' previsto dall'art. 73 cod. antimafia (sentenza n. 354 del 2002) e pertanto non è configurabile come 'responsabilità penale d'autore". Può, pertanto, ribadirsi che non è riconducibile a una responsabilità "per il modo di essere dell'autore" l'incriminazione, prevista dall'art. 73 cod. antimafia, della condotta di guida in mancanza del titolo abilitativo, allorquando il prevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta o, pur avendola richiesta, gli sia stata negata, oppure gli sia stata revocata in ragione della applicazione della misura di prevenzione. Si tratta di ipotesi in cui la mancanza del titolo abilitativo è conseguenza - in via generale e automatica (art. 120, comma 1, cod. strada) oppure per effetto della valutazione prefettizia del caso concreto (art. 120, comma 2, cod. strada) - della applicazione di misure di prevenzione, cui il legislatore, per finalità di tutela dell'ordine pubblico, riconnette limitazioni al conseguimento della patente di guida [...]». 3.2. Soprattutto quest'ultimo brano consente di chiarire che la situazione inerente all'odierno ricorrente non possa essere interessata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale in commento. Ed invero, nel caso di LE, l'art. 120, comma 1, cod. strada - che è il presupposto normativo dell'art. 73 cod. antimafia - vieta la possibilità di 4 conseguire la patente proprio perché egli è sottoposto alla misura di prevenzione. Dunque, a prescindere dal fatto che il ricorrente non abbia la patente perché non l'ha mai chiesta, certamente ora non potrebbe conseguirla in quanto sottoposto a siffatta tipologia di misura. Non può, allora, ritenersi fondata la prospettazione difensiva laddove mira ad escludere che "l'assenza" del titolo abilitativo in capo al suo assistito sia riconnessa all'applicazione di misura preventiva. Né può in alcun modo prefigurarsi una disparità di trattamento come dedotto dalla difesa, attesa la evidente diversità della situazione concernente un soggetto pericoloso, da contenere anche con restrizioni alla libertà di circolazione, rispetto a quella propria del cittadino qualunque che guida senza patente e che, quindi, è assoggettabile solo a sanzione amministrativa. 4. In coerenza con tale interpretazione della sentenza C. cost. n. 116/2024, alcune decisioni di legittimità hanno annullato senza rinvio le sentenze impugnate in quanto attinenti a revoca della patente disposta in epoca di gran lunga antecedente alla misura di prevenzione. Si segnalano, in particolare: - Sez. 1, n. 39246 del 19/09/2024, Masciavé, non mass., riguardante una revoca disposta dal Prefetto nel 2010 (non si indicano le cause specifiche) a fronte di una misura di prevenzione applicata 5 anni dopo;
- Sez. 1, n. 27220 del 08/05/2025, Di Giacomo, non mass., attinente a una revoca disposta per precedente violazione dell'art. 128, comma 2, Cod. strada, in quanto il ricorrente circolava alla guida di un veicolo con patente sospesa perché non si era presentato alla visita di revisione;
- Sez. 1, n. 33665 del 02/10/2025, Carfora, non mass., concernente, come la citata Sez. 1, n. 39246 del 2024, una revoca della patente intervenuta, per mancanza dei requisiti morali, ben 10 anni prima della notifica della misura di prevenzione indicata nel capo d'accusa. Viceversa, si è escluso che rientrassero nel campo d'applicazione di C. cost. n. 116/2024 casi di revoca disposta dal Prefetto in conseguenza dell'adozione di misure di prevenzione (Sez. 7, n. 14622 del 16/01/2025, Tutino, non mass., e Sez. 1, n. 16670 del 18/02/2025, Carella, non mass.). 5. Anche alla luce di ragioni di carattere sistematico, quindi, l'indirizzo ermeneutico che qui si sostiene deve essere confermato. 6. Il ricorso va, in conclusione, rigettato, dal che discende ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025 Il)Presidente Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, ha concluso per il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7453 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 05/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 25 giugno 2025, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione del 15 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato LO LE alla pena di tre mesi di arresto perché dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011: in particolare, si contestava all'imputato, già sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale, di essersi messo alla guida di un' autovettura senza patente per non averla mai conseguita. Nel confutare l'unico motivo di gravame, la Corte territoriale, richiamata la sentenza n. 572 del 2025 emessa dalla Quarta Sezione penale di questa Corte, escludeva che il caso di specie fosse assimilabile a quello affrontato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs n. 159 del 2011 nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 73 d.lgs n. 159 del 2011 in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale n. 116 del 2024, nonché travisamento del fatto. La difesa del ricorrente ripropone, in sede di legittimità, il motivo di gravame già confutato dalla Corte di merito, insistendo nel sostenere che la situazione di chi è stato colto alla guida di un veicolo senza patente, per non averla mai conseguita, sia del tutto assimilabile a quella valutata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 116 del 2024, in quanto anche nel caso occorso al LE l'assenza del titolo abilitativo non poteva considerarsi riconnessa all'applicazione della misura di prevenzione. Opinando diversamente, si determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, osservando che la declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 116 del 2024 riguarda, esclusivamente, l'ipotesi in cui il prevenuto sia colto alla guida dopo 2 che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso per precedenti violazioni del codice della strada, e non per cause ricollegabili alla misura di prevenzione stessa;
pertanto, nessuna disparità di trattamento sarebbe individuabile nel caso in esame, posto che la legittimità della distinzione è stata ampiamente chiarita dalle due sentenze del Giudice delle leggi che hanno trattato la questione (n. 211 del 2022 e n. 116 del 2024). 4. Il difensore di LE, avv. Pietro CASCIO, ha fatto pervenire memoria, richiamando giurisprudenza di merito a supporto della propria tesi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato, in quanto infondato. 2. Come accennato in premessa, la Corte di appello di Palermo, nel respingere il gravame proposto dall'imputato, ha richiamato Sez. 4, n. 572 del 31/10/2024, dep. 2025, ric. Fiorini, non mass., avente ad oggetto un caso esattamente sovrapponibile a quello oggi al vaglio, in cui l'imputato, sottoposto a misura di prevenzione, era stato colto alla guida di un veicolo senza patente per non averla mai conseguita. In tale decisione è stato riportato un brano della sentenza C. cost. n. 116 del 2024, dal quale si è ritenuto di desumere che essa non possa riguardare il caso di chi, come il LE, venga colto alla guida di una vettura senza patente per non aver mai conseguito il titolo abilitativo o per essergli stato negato. Pertanto, la Corte di merito ha respinto l'appello. 3. Il ragionamento svolto dai giudici territoriali è corretto. 3.1. Giova rammentare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 5 giugno 2024, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada». La fattispecie, oggetto del giudizio di costituzionalità, concerne il caso in cui il prevenuto sia stato colto alla guida dell'autovettura senza patente, per essere 3 stata la stessa sospesa o revocata per cause ricollegabili non già alla misura di prevenzione, ma alla violazione di norme del codice della strada e segnatamente, dell'art.186 cod. strada, quanto al divieto di guida sotto l'influenza dell'alcool, che prevede, appunto, la sanzione accessoria della sospensione o, nei casi più gravi, della revoca della patente. 3.1.1. Per una più agevole comprensione del ragionamento sviluppato dal Giudice delle leggi, si reputa utile trascrivere il passaggio motivazionale esposto negli ultimi tre periodi del par. 6.: «[...]Con la richiamata sentenza n. 211 del 2022 si è affermato, in particolare, che "la disposizione censurata, nel prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, rispetto a quello della disposizione di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, è finalizzata a tutelare l'ordine pubblico, potenzialmente posto in pericolo nelle ipotesi in cui sia violata la disposizione di cui all'art. 120 cod. strada, cui è ricollegata la necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorità nei confronti di soggetti pericolosi. Sicché, rispetto alla fattispecie in esame, l'essere sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale - cui l'art. 120 cod. strada ricollega l'impossibilità di porsi legittimamente alla guida - non si pone come 'evenienza del tutto estranea al fatto-reato' previsto dall'art. 73 cod. antimafia (sentenza n. 354 del 2002) e pertanto non è configurabile come 'responsabilità penale d'autore". Può, pertanto, ribadirsi che non è riconducibile a una responsabilità "per il modo di essere dell'autore" l'incriminazione, prevista dall'art. 73 cod. antimafia, della condotta di guida in mancanza del titolo abilitativo, allorquando il prevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta o, pur avendola richiesta, gli sia stata negata, oppure gli sia stata revocata in ragione della applicazione della misura di prevenzione. Si tratta di ipotesi in cui la mancanza del titolo abilitativo è conseguenza - in via generale e automatica (art. 120, comma 1, cod. strada) oppure per effetto della valutazione prefettizia del caso concreto (art. 120, comma 2, cod. strada) - della applicazione di misure di prevenzione, cui il legislatore, per finalità di tutela dell'ordine pubblico, riconnette limitazioni al conseguimento della patente di guida [...]». 3.2. Soprattutto quest'ultimo brano consente di chiarire che la situazione inerente all'odierno ricorrente non possa essere interessata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale in commento. Ed invero, nel caso di LE, l'art. 120, comma 1, cod. strada - che è il presupposto normativo dell'art. 73 cod. antimafia - vieta la possibilità di 4 conseguire la patente proprio perché egli è sottoposto alla misura di prevenzione. Dunque, a prescindere dal fatto che il ricorrente non abbia la patente perché non l'ha mai chiesta, certamente ora non potrebbe conseguirla in quanto sottoposto a siffatta tipologia di misura. Non può, allora, ritenersi fondata la prospettazione difensiva laddove mira ad escludere che "l'assenza" del titolo abilitativo in capo al suo assistito sia riconnessa all'applicazione di misura preventiva. Né può in alcun modo prefigurarsi una disparità di trattamento come dedotto dalla difesa, attesa la evidente diversità della situazione concernente un soggetto pericoloso, da contenere anche con restrizioni alla libertà di circolazione, rispetto a quella propria del cittadino qualunque che guida senza patente e che, quindi, è assoggettabile solo a sanzione amministrativa. 4. In coerenza con tale interpretazione della sentenza C. cost. n. 116/2024, alcune decisioni di legittimità hanno annullato senza rinvio le sentenze impugnate in quanto attinenti a revoca della patente disposta in epoca di gran lunga antecedente alla misura di prevenzione. Si segnalano, in particolare: - Sez. 1, n. 39246 del 19/09/2024, Masciavé, non mass., riguardante una revoca disposta dal Prefetto nel 2010 (non si indicano le cause specifiche) a fronte di una misura di prevenzione applicata 5 anni dopo;
- Sez. 1, n. 27220 del 08/05/2025, Di Giacomo, non mass., attinente a una revoca disposta per precedente violazione dell'art. 128, comma 2, Cod. strada, in quanto il ricorrente circolava alla guida di un veicolo con patente sospesa perché non si era presentato alla visita di revisione;
- Sez. 1, n. 33665 del 02/10/2025, Carfora, non mass., concernente, come la citata Sez. 1, n. 39246 del 2024, una revoca della patente intervenuta, per mancanza dei requisiti morali, ben 10 anni prima della notifica della misura di prevenzione indicata nel capo d'accusa. Viceversa, si è escluso che rientrassero nel campo d'applicazione di C. cost. n. 116/2024 casi di revoca disposta dal Prefetto in conseguenza dell'adozione di misure di prevenzione (Sez. 7, n. 14622 del 16/01/2025, Tutino, non mass., e Sez. 1, n. 16670 del 18/02/2025, Carella, non mass.). 5. Anche alla luce di ragioni di carattere sistematico, quindi, l'indirizzo ermeneutico che qui si sostiene deve essere confermato. 6. Il ricorso va, in conclusione, rigettato, dal che discende ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025 Il)Presidente Il Consigliere estensore