Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/1999, n. 612
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Sentenza 22 gennaio 1999

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Il diritto della libera professionista all'indennità di maternità a norma della legge n. 379 del 1990 non è subordinato all'astensione della medesima dal lavoro durante il periodo di gravidanza e di puerperio in relazione a cui l'indennità è corrisposta, poiché per le libere professioniste (e similmente per le lavoratrici autonome assicurate a norma della legge n. 548 del 1987) non è prevista l'astensione obbligatoria dal lavoro, diversamente che per le lavoratrici dipendenti, in base alla ragionevole considerazione che esse abbiano la possibilità di autodeterminare le modalità di svolgimento del proprio lavoro, adattandole responsabilmente alle proprie forze e alle esigenze del bambino (cfr. le sentenze della Corte Cost. n. 181/1993 e 150/1994); d'altra parte l'indennità di maternità ha proprio la funzione di consentire alla donna professionista di assolvere in maniera adeguata la funzione materna, assicurando alla stessa la necessaria serenità in relazione alla conseguenze economiche della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Nè ai fini in esame rileva, riguardo alle donne svolgenti attività notarile (notaie), la possibilità di avvalersi di un coadiutore, per l'assorbente motivo che la legge n. 379/1990 va interpretata in maniera omogenea con riferimento alle diversificate figure di professioniste a cui essa si applica.

In materia di decorrenza temporale delle norme di cui alla legge n. 379 del 1990, con cui è stata istituita l'indennità di maternità a favore delle iscritte ad una cassa di previdenza e assistenza per liberi professionisti, relativamente ai due mesi di gravidanza antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi di puerperio successivi alla data effettiva del parto, la prevista decorrenza dal 1 gennaio 1991 del nuovo trattamento previdenziale comporta che lo stesso vada riconosciuto, per la parte corrispondente al periodo successivo all'entrata in vigore della legge, anche quando la situazione protetta - costituita dalla maternità, puerperio compreso, e non dall'evento fisico del parto - era già in corso a tale data, in coerenza, del resto, con la decorrenza delle disposizioni sulla copertura degli oneri finanziari. (Nella specie, la Cassa nazionale del notariato aveva invece ritenuto rilevante, al fine di escludere totalmente il diritto all'indennità, la circostanza che il parto era antecedente al 1 gennaio 1991).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/1999, n. 612
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 612
    Data del deposito : 22 gennaio 1999

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