Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2018, n. 8515
CASS
Sentenza 21 settembre 2018

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Il difensore che intenda aderire all'astensione proclamata dai competenti organismi della categoria, ai fini del rinvio della trattazione dell'udienza camerale per la quale non è prevista la partecipazione necessaria della difesa, deve dare comunicazione di tale volontà nelle forme prescritte. (In motivazione, la Corte ha affermato che la suddetta comunicazione, da un lato, permette di desumere che l'assenza del difensore all'udienza, cui voleva presenziare, è riconducibile all'esercizio del diritto di astensione, e, dall'altro, consente al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dal codice di autoregolamentazione per il valido e corretto esercizio di tale diritto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2018, n. 8515
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8515
    Data del deposito : 21 settembre 2018

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