Sentenza 17 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2001, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 ce 60492 Z 1 / A 4 / R 6 T N 2 S - PUBBLICA ITAI02342 /0 1 I . T R B G . U P E . . B L R D I L L R A A E T . D D B I A E S T T N A E I N I S ŎRTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R I K S Oggetto E A E . T N A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 13094/98 Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 4907 Dott. Antonio MERONE - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 04/10/00 Rel. ConsigliereDott. Simonetta SOTGIU CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta con ORE SENTENZA dal Sig.. sul ricorso proposto da: per diritti20 FEB. 2001 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
SI LA;
intimata avverso la sentenza n. 135/97 della Commissione + tributaria regionale di ROMA, depositata il 22/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 E VARIE DCV udienza del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Simonetta 1575 -1- 10 I SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CAPUTI • IAMBRENGHI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. REA -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza 22 maggio 1997 ha ritenuto l'intassa- bilità a' fini IRPEF delle somme percepite da AO AS, dipendente del Credito Italiano, a titolo di premio trentacinquennale di anzianità aziendale (c.d. premio di fedeltà), qualificando tale somma come erogazione liberale non traente origine dal contratto di lavoro, bensì da una decisione unila- terale e autonoma del datore di lavoro. Il Ministero delle Finanze chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 17 DPR n. 636 del 1972, non avendo la contribuente fatto pervenire all'Ufficio copia del ricorso inoltrato alla Commissione Tributaria di primo grado, inammissibilità dedotta in sede d'appello e non esaminata dalla Commissione Regionale. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 7256/94; 8371/95; 1163/98; 13876/99; 3 + + 7235/2000) il ricorso alle Commissioni Tributarie necessita della proposizione о spedizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, oltrechè dell'originale del ricorso, della copia all'Uf- ficio, ai fini della instaurazione di un valido contraddittorio. La mancata osservanza di tali formalità determina l'inammissibilità del ricorso. L'accoglimento del primo motivo comporta 10 assorbimento del secondo motivo di ricorso, col quale l'Amministrazione sostiene che la sentenza impugnata ha violato l'art. 48 primo e secondo comma lett. f) del DPR 917 del 1986, per avere il c.d. premio di fedeltà natura reddituale, in quanto emolumento aggiuntivo della ordinaria retribuzione, avente causa nel rapporto di lavoro. La sentenza impugnata deve essere conseguen- temente cassata senza rinvio, mancando uno dei presupposti per instaurazione del giudizio. Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese-dell'.uh phize سالم Il Presidente Roma, 4 ottobre 2000 Il Relatore 火 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio UBAZIONE T R O C TAZIONE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 17 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E N 6 O 8 I 9 5 1 Z . / A 4 N R / 6 - T 2 A S B I I . . R G R . L E P L . A R A D T . L U A B E B D A D I T I E R A S 1 T I T N 3 E R N 1 S E E . S I T N E A A M