Sentenza 24 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2002, n. 5964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5964 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
е D с REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE05 964 / 02 LA CORTE SUPRI etto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18852/99 SAGGIODott. Antonio Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 17476 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Rep.1348 CELENTANO Rel. Consigliere Dott. Walter Ud. 05/12/2001 ConsigliereDott. Francesco Maria FIORETTI ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
N.
- ricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SCAT SRL, in persona del legale rappresentante pro UFFICIO COPIE tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. Richiesta copia studio dal Sig.Sy 155 TORLONIA 4/B, presso l'avvocato GIROLAMO VITALE, che la per diritti L. 3 U APR. 2002 il a margine della rappresenta e difende, giusta procura IL CANCELLIERE 2001 comparsa di risposta;
RI DE 2486 - controricorrente avverso la sentenza n. 697/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata 1'8/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Russo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ingiunzione emessa il 14.12.1995 ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, resa esecutiva dal Pretore di Ro- ma in data 8.1.1996, il Ministero della Marina ingiunse alla Soc. SCAT a r.l. il pagamento della somma comples- siva di lire 81.398.192 a titolo di canoni dovuti per la gestione del bar aziendale ubicato nella sede del Ministero, nonché di rimborso per consumi di energia elettrica relativi a quell'esercizio. Propose opposizione la società intimata, eccependo l'illegittimità del procedimento di riscossione anche in relazione ad una clausola compromissoria, per la de- voluzione di ogni controversia ad un collegio arbitra- le, apposta al contratto dal quale le pretese dell'Amministrazione trovavano origine e fondamento. 2 Con sentenza del 5.7.1997, il Tribunale di Roma accolse l'opposizione per difetto di prova sull'esistenza del diritto azionato dall'Amministrazione della Marina, sulla quale, in pre- messa, venne fatto ricadere l'onere della piena prova dei fatti costitutivi della pretesa patrimoniale azio- nata. Con sentenza emessa in data 8.3.1999 la Corte di Appello di Roma, adita con gravame dal Ministero, rile- vò l'esistenza, nel testo dell'art. 19 della convenzio- ne stipulata inter partes, della clausola compromisso- ria cui la società opponente ancora nel giudizio di 5 gravame si era richiamata;
ritenne che fosse incerta la qualificazione dell'arbitrato come rituale о irri- tuale;
ne trasse la prevalenza di una previsione di arbitrato irrituale e, conseguentemente, un giudizio di improponibilità dell'azione, confermando la declarato- ria di nullità dell'ingiunzione emessa dal tribunale. Avverso tale sentenza il Ministero della Marina, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ha pro- posto ricorso per cassazione. Resiste con controricorso la SCAT S.r.l. Il ricorrente ha depositato una memoria Motivi della decisione Il ricorrente Ministero denuncia, con unico mezzo, 3 la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e SS. del r.d. n. 639 del 1910, nonché degli artt. 1362 e SS. C.C.; l'omessa motivazione su punto decisivo". La tesi svolta è che "la rinuncia temporanea al- la tutela giurisdizionale di per sé non comporti pre- clusione alcuna in ordine all'esercizio delle speciali prerogative della Pubblica Amministrazione in ter- mini di autotutela", così che "agli arbitri sarebbe- ro rimaste devolute le ragioni e le eccezioni poste a fondamento dell'opposizione all'ingiunzione"; e dun- que non la riscossione, bensì l'opposizione avrebbe do- vuto essere dichiarata improponibile per l'esistenza della clausola compromissoria devolutiva della
contro
- versia agli arbitri". L'esistenza di un giudicato c.d. interno - rile- vabile anche d'ufficio ed anche nel giudizio di legittimità (v., ex multis, Cass. n. 13322 del 1999) è poi dedotto dallo stesso ricorrente, sul punto della "esistenza del potere di autotutela dell'Amministrazione", come effetto della mancata impu- gnazione, da parte della società opponente, della sentenza di primo grado in relazione all'implicito improponibilità della rigetto dell'eccezione di "teorica soccombenza" domanda e della conseguente della società Scat su tale punto. 4 Tale giudicato non sussiste. E' vero che il Tribunale pronunciò nel merito, implicitamente disattendendo l'eccezione proposta dall' opponente in relazione alla clausola di de- voluzione agli arbitri delle controversie eventualmente è vero altresì che nascenti dal contratto, ma l'opponente medesima risultò totalmente vittoriosa in quel giudizio, per il rigetto della domanda nel me- rito. L' opponente dunque, non aveva onere alcuno, allo scopo di riproporre la questione suddetta, di impugnare con gravame incidentale la sentenza, es- sendo sufficiente a tal fine la riproposizione dell'eccezione ex art. 346 c.p.c. nel giudizio di ap- pello (la giurisprudenza di questa Corte é costante ed uniforme in tal senso: V.1 ex multis, le sen- tenze n. 649 del 1995 e n. 5673 del 1997; né con ta- le orientamento risultano contrastanti le sentenze n. 5529 del 1996, n. 3102 del 1999 e n. 2796 del 2000, ri- chiamate dal ricorrente, atteso che tali pronunce indi- viduano un onere dell'impugnazione incidentale nel giu- dizio di legittimità in considerazione della partico- lare struttura di questo giudizio, che rende del tutto inapplicabile la disciplina che la norma dell'art. 346 c.p.c. detta per il giudizio di appello, implicitamente 5 confermando la sufficienza, per il giudizio di appello, della riproposizione dell'eccezione implicitamente di- sattesa, o pretermessa dal giudice di primo grado). Il motivo di ricorso è infondato. La clausola compromissoria per arbitrato irri- tuale ha il significato giuridico di una rinuncia con- venzionale all'azione (v. ex multis, la sentenza di questa Corte n. 9357 del 1996) onde la domanda giudi- ziale che una parte eventualmente proponga, omet- tendo di attenersi alla clausola suddetta, è da rite- nersi improponibile. E a tale principio la Corte di merito si è attenuta per il caso di specie, appunto dichiarando improponibile 1' azione proposta dal Mi- nistero della Marina. dall'improponibilità Discende da ciò dell'azione, come conseguenza della clausola compro- missoria per arbitrato irrituale l'infondatezza della tesi svolta dal Ministero ricorrente. Ed invero, l'esercizio dell'azione, anche quan- consista in quell' ordine di pa-l'ingiunzione do gare che 1'Amministrazione è essa stessa legitti- mata ad emettere ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, dev' essere ricondotto non già all'iniziativa giudiziale dell'opponente, ex art. 3 del suddetto decreto, bensì а quella del creditore 6 che emette 1' ingiunzione. Dalla norma si ricava che "il procedimento di coa- zione inizia con l'ingiunzione" onde è a quest' ul- tima che va ricondotto l'esercizio dell'azione. Det- risponde, infatti, allo schema di unta ingiunzione atto complesso che, determinato unilateralmente quanto al dall'ente creditore dall'Amministrazione contenuto della pretesa di pagamento, è destinato ad assumere la natura e la funzione di titolo esecutivo (legittimante l'esecuzione forzata) con la c.d. "Vidimazione "1 del Giudic e, sicché non appare discutibile che l'iniziativa dell'Amministrazione per la formazione del titolo, una volta compiuti i successivi passaggi della vidima - zione e della notificazione al debitore intimato, costituisca in concreto esercizio dell'azione - in con l'accordo di rinuncia all'azione contrasto stessa, fissato con la clausola compromissoria per arbitrato irrituale. Può ancora considerarsi, ad ulteriore confer- ma, che il procedimento cui dà luogo la sud- detta ingiunzione fiscale è da ascriversi al genus dei procedimenti monitori e la struttura di es- So, qual' è delineata dalle norme del r.d. n. 639, non muta, rispetto a quello comune disciplinato 7 dal codice di procedura civile, tant'è che quel prin- cipio giuridico secondo il quale è considerato at- sostanziale il creditore ingiungen- tore in senso te, anche se egli viene a trovarsi, soltanto formal- mente, nella posizione di convenuto, chiamato in giu- dizio dalla parte intimata che avverso l'ingiunzione abbia proposto opposizione affermato da questa Corte in relazione al procedimento d'ingiunzione disci- plinato dagli artt. 633 e SS. c.p.c. (v. le sentenze di questa Corte n. 6528 del 2000, n. 813 e 2820 del 1999, n. 11417 del 1997) si rende applicabile an- che al particolare procedimento di opposizione all'ingiunzione previsto dall'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 perché anche quest'ultimo diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta vale- re dall'Amministrazione, ovverosia l'esistenza stessa quest'ultima ha enunciato del credito che (v. la sentenza n. 7179 del 1999). nell'ingiunzione considerazioni Consegue da tali che il ri- dev'essere rigettato. corso Le spese del giudizio fanno carico al Ministe- ro ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 8 lire 115.800 pari ad euro...64, 94 ... oltre ro. 1031, 91...lire 2.000.000, pari ad euro per onorario. Così deciso addi 5 dicembre 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Walter Celentano Antonio Saggio But mi on CORTE SUPREMAD Prima Sezione Civite Depostato in Cancelerle IL CANCELLIERE 24 APR. 2002 Mine Dicines Luisa Passinetti CELLIERE AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 8.5.02 REGISTR ALA9278 (EU: beso s, 16 129.11 30,99 p. (Dot 19 Il Resp (Dr 160 9