Versione
9 ottobre 2008
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7 dicembre 2008
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Art. 2. 1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche ((o di gruppi bancari italiani)) , anche di liquidita', che possa recare pregiudizio alla stabilita' del sistema finanziario, si applicano le procedure ((di cui al titolo IV)) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare le operazioni di cui all'articolo 1 anche a favore delle banche ((o delle societa' capogruppo di un gruppo bancario)) sottoposte alle procedure di cui al comma 1. Spetta in via esclusiva ai commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero dell'economia e delle finanze. La delibera dei commissari e' preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia. Il provvedimento autorizzatorio integra la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare le operazioni di cui all'articolo 1 anche a favore delle banche ((o delle societa' capogruppo di un gruppo bancario)) sottoposte alle procedure di cui al comma 1. Spetta in via esclusiva ai commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero dell'economia e delle finanze. La delibera dei commissari e' preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia. Il provvedimento autorizzatorio integra la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2.
Commentario • 1
- 1. Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizioFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 13 ottobre 2008 · 0.73455745
Art. 1. 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passivita' delle banche italiane controparti aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le emissioni di …
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