Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20476
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 494 e 640 cod.pen.

    La responsabilità penale dell'imputato per il delitto di sostituzione di persona riposa su un apparato probatorio di consistenza e spessore, con il quale il ricorrente non si rapporta in modo puntuale. Il giudice di primo grado ha ricostruito la vicenda basandosi su prove testimoniali e documentali che includono l'installazione dell'utenza a nome della CA presso l'abitazione dei genitori dell'imputato, l'indicazione di un'utenza cellulare intestata al ricorrente, le dichiarazioni del tecnico installatore che fu ricevuto dal De CA, e il riconoscimento fotografico del De CA da parte del tecnico. Le ricevute di consegna presentano firme apocrife della CA, ma una porta la firma dell'imputato e un'altra della sorella. L'attribuzione delle sottoscrizioni delle bolle all'imputato è un'inferenza logica basata sul compendio acquisito.

  • Rigettato
    Mancanza e manifesta illogicità della motivazione

    Il motivo è generico e lamenta un vizio di motivazione con riguardo ai materiali scrutinati, sebbene le conformi sentenze di merito abbiano esaustivamente motivato le ragioni dell'affermazione di responsabilità, non scalfite dalle dichiarazioni liberatorie delle congiunte del prevenuto, contrastate dalle risultanze processuali.

  • Altro
    Violazione di legge in relazione all’art. 640 cod.pen. e omessa pronuncia sul secondo motivo d’appello

    Il motivo è superato dall'intervenuta remissione di querela e dal conseguente effetto estintivo in relazione a detto titolo.

  • Altro
    Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen.

    Trattandosi della fattispecie di maggiore gravità posta a base del computo della pena, lo scioglimento del vincolo della continuazione per effetto della declaratoria estintiva del delitto di truffa comporta la necessità di rivisitazione della richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., di cui dovrà farsi carico il giudice del rinvio, provvedendo in caso di negativa delibazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20476
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20476
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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