CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20476 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da De CA NT n. a Rossano il 24/6/1991 avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro emessa in data 17/11/2025 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NN MA De NT;
lette le memorie difensive depositate in data 21 aprile e 4 maggio 2026; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Laura Condemi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Ettore Francesco Zagarese, che si è riportato alle conclusioni rassegnate in forma scritta chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di Castrovillari in data 5/12/2022 che aveva riconosciuto De CA NT colpevole dei delitti di sostituzione di persona e truffa, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, con vincolo della continuazione, alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione ed euro 120,00 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20476 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/05/2026 2 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. Ettore Zagarese, il quale ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei limiti previsti dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc.pen. 2.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 494 e 640 cod.pen. Il difensore denunzia che la Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio di colpevolezza su un presupposto fattuale travisato, asserendo che l’imputato ebbe a sottoscrivere le bolle di consegna a nome di CA HI mentre la sentenza di primo grado aveva attribuito una sola firma al ricorrente. 2.2 La mancanza e manifesta illogicità della motivazione, avendo la sentenza impugnata eluso il confronto critico con le censure formulate nell’atto di appello, che avevano evidenziato palesi contraddizioni nelle dichiarazioni dei testi d’accusa, quali il tecnico installatore LC, nonché la mancata acquisizione del contratto stipulato con la TI e la svalutazione delle dichiarazioni dei testi a discarico e dello stesso ricorrente. 2.3 La violazione di legge in relazione all’art. 640 cod.pen. e l’omessa pronuncia sul secondo motivo d’appello con il quale si deduceva l’inconfigurabilità del delitto di truffa, difettando l’identità soggettiva tra la persona indotta in errore e il soggetto danneggiato. 2.4 Il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. Il difensore deduce che la Corte di merito si è limitata a confermare la pena inflitta in primo grado senza fornire risposta alle censure difensive che ne lamentavano la gravosità e senza motivare in ordine ai rilievi concernenti il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto, negata dal primo giudice sulla base di argomenti che la difesa aveva specificamente confutato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Deve darsi atto in via preliminare che in data 21 Aprile 2026 la querelante CA HI ha provveduto a rimettere la querela sporta nei confronti di De CA NT con dichiarazione rilasciata dinanzi ai CC della Stazione di Rossano e contestualmente accettata dall’imputato. L’atto abdicativo produce effetti estintivi a norma dell’art. 152 cod.pen. limitatamente al reato di truffa ascritto all’imputato non anche riguardo al delitto di sostituzione di persona di cui all’art. 494 cod.pen., perseguibile d’ufficio. Al ricorrente si ascrive infatti di aver stipulato un contratto con la TI, mediante richiesta al numero dedicato, per l’installazione di una linea telefonica fissa, spendendo a tal fine le generalità di CA HI alla quale venivano addebitati i relativi costi. 2.Il primo motivo è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Contrariamente a quanto assume il difensore la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di sostituzione di persona, confermata dalla sentenza impugnata, riposa non sull’asserito travisamento del dato probatorio relativo alla sottoscrizione delle bolle di consegna a nome della CA ma su un 3 apparato probatorio di assoluta consistenza e spessore con il quale il ricorrente non si rapporta in termini puntuali. Il giudice di primo grado ha effettuato un’esaustiva ricostruzione della vicenda dando atto che sulla base delle fonti acquisite, di natura testimoniale e documentale, consta che l’utenza attivata a nome della CA fu installata presso l’abitazione dei genitori dell’imputato in Rossano, Piazza Vesuvio 1, alla luce delle emergenze risultanti dalla scheda tecnica d’intervento dell’operatore LC Giuseppe;
che all’atto della richiesta di attivazione fu indicata un’utenza cellulare di riferimento risultata intestata e nella disponibilità del ricorrente;
che il teste LC ha riferito in dibattimento di aver contattato il richiamato numero telefonico allo scopo di accedere nell’abitazione interessata all’installazione e di essere stato ivi ricevuto dal De CA che aveva assistito all’intervento firmando la relativa scheda, asserendo che l’intestataria dell’utenza, CA HI, era sua moglie;
che il medesimo LC già in fase di indagini, con atto del 7/12/2018, aveva riconosciuto fotograficamente il De CA come proprio interlocutore in occasione dell’accesso presso l’abitazione di Piazza Vesuvio 1. Il corriere Scigliano ha riferito di aver effettuato plurimi accessi presso l’indicato indirizzo per consegnare modem e altri prodotti TIM e, pur non avendo riconosciuto in fase di indagini il De CA, ha riferito di aver effettuato le consegne ad un giovane che era in compagnia della mamma e di una ragazza. Una delle ricevute (9/2/2018) porta la firma dell’imputato, un’altra (6/2/2018) della sorella Ester, le rimanenti le sottoscrizioni apocrife di CA HI. L’attribuzione delle sottoscrizioni delle bolle all’imputato (con la sola eccezione di quella sottoscritta dalla sorella, coimputata assolta dall’addebito concorsuale) non costituisce, dunque, un travisamento ma un’inferenza logica che trova giustificazione nel complessivo compendio acquisito che ha individuato nel prevenuto l’artefice delle condotte orchestrate in danno della p.o. 3.Del tutto generico s’appalesa il secondo motivo che lamenta il vizio di motivazione con riguardo ai materiali scrutinati sebbene le conformi sentenze di merito abbiano dato esaustivo conto delle ragioni che fondano l’affermazione di responsabilità del prevenuto, non scalfite dalle dichiarazioni liberatorie delle congiunte del prevenuto, contrastate dalle sopra evocate risultanze processuali. 4.Il terzo motivo che concerne l’omessa motivazione circa la giuridica configurabilità del delitto di truffa è superato dall’intervenuta remissione di querela e dal conseguente effetto estintivo in relazione a detto titolo. Trattandosi della fattispecie di maggiore gravità posta a base del computo della pena, ritiene il Collegio che lo scioglimento del vincolo della continuazione per effetto della declaratoria estintiva del delitto di truffa comporti la necessità di rivisitazione della richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen. di cui dovrà farsi carico il giudice del rinvio, provvedendo in caso di negativa delibazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 5.Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione al delitto di truffa perché estinto per remissione di querela e con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro in relazione al residuo reato. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa perché il reato è estinto per remissione di querela. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al residuo reato con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 12 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN MA De NT ER AN
udita la relazione del Cons. NN MA De NT;
lette le memorie difensive depositate in data 21 aprile e 4 maggio 2026; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Laura Condemi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Ettore Francesco Zagarese, che si è riportato alle conclusioni rassegnate in forma scritta chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di Castrovillari in data 5/12/2022 che aveva riconosciuto De CA NT colpevole dei delitti di sostituzione di persona e truffa, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, con vincolo della continuazione, alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione ed euro 120,00 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20476 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/05/2026 2 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. Ettore Zagarese, il quale ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei limiti previsti dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc.pen. 2.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 494 e 640 cod.pen. Il difensore denunzia che la Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio di colpevolezza su un presupposto fattuale travisato, asserendo che l’imputato ebbe a sottoscrivere le bolle di consegna a nome di CA HI mentre la sentenza di primo grado aveva attribuito una sola firma al ricorrente. 2.2 La mancanza e manifesta illogicità della motivazione, avendo la sentenza impugnata eluso il confronto critico con le censure formulate nell’atto di appello, che avevano evidenziato palesi contraddizioni nelle dichiarazioni dei testi d’accusa, quali il tecnico installatore LC, nonché la mancata acquisizione del contratto stipulato con la TI e la svalutazione delle dichiarazioni dei testi a discarico e dello stesso ricorrente. 2.3 La violazione di legge in relazione all’art. 640 cod.pen. e l’omessa pronuncia sul secondo motivo d’appello con il quale si deduceva l’inconfigurabilità del delitto di truffa, difettando l’identità soggettiva tra la persona indotta in errore e il soggetto danneggiato. 2.4 Il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. Il difensore deduce che la Corte di merito si è limitata a confermare la pena inflitta in primo grado senza fornire risposta alle censure difensive che ne lamentavano la gravosità e senza motivare in ordine ai rilievi concernenti il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto, negata dal primo giudice sulla base di argomenti che la difesa aveva specificamente confutato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Deve darsi atto in via preliminare che in data 21 Aprile 2026 la querelante CA HI ha provveduto a rimettere la querela sporta nei confronti di De CA NT con dichiarazione rilasciata dinanzi ai CC della Stazione di Rossano e contestualmente accettata dall’imputato. L’atto abdicativo produce effetti estintivi a norma dell’art. 152 cod.pen. limitatamente al reato di truffa ascritto all’imputato non anche riguardo al delitto di sostituzione di persona di cui all’art. 494 cod.pen., perseguibile d’ufficio. Al ricorrente si ascrive infatti di aver stipulato un contratto con la TI, mediante richiesta al numero dedicato, per l’installazione di una linea telefonica fissa, spendendo a tal fine le generalità di CA HI alla quale venivano addebitati i relativi costi. 2.Il primo motivo è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Contrariamente a quanto assume il difensore la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di sostituzione di persona, confermata dalla sentenza impugnata, riposa non sull’asserito travisamento del dato probatorio relativo alla sottoscrizione delle bolle di consegna a nome della CA ma su un 3 apparato probatorio di assoluta consistenza e spessore con il quale il ricorrente non si rapporta in termini puntuali. Il giudice di primo grado ha effettuato un’esaustiva ricostruzione della vicenda dando atto che sulla base delle fonti acquisite, di natura testimoniale e documentale, consta che l’utenza attivata a nome della CA fu installata presso l’abitazione dei genitori dell’imputato in Rossano, Piazza Vesuvio 1, alla luce delle emergenze risultanti dalla scheda tecnica d’intervento dell’operatore LC Giuseppe;
che all’atto della richiesta di attivazione fu indicata un’utenza cellulare di riferimento risultata intestata e nella disponibilità del ricorrente;
che il teste LC ha riferito in dibattimento di aver contattato il richiamato numero telefonico allo scopo di accedere nell’abitazione interessata all’installazione e di essere stato ivi ricevuto dal De CA che aveva assistito all’intervento firmando la relativa scheda, asserendo che l’intestataria dell’utenza, CA HI, era sua moglie;
che il medesimo LC già in fase di indagini, con atto del 7/12/2018, aveva riconosciuto fotograficamente il De CA come proprio interlocutore in occasione dell’accesso presso l’abitazione di Piazza Vesuvio 1. Il corriere Scigliano ha riferito di aver effettuato plurimi accessi presso l’indicato indirizzo per consegnare modem e altri prodotti TIM e, pur non avendo riconosciuto in fase di indagini il De CA, ha riferito di aver effettuato le consegne ad un giovane che era in compagnia della mamma e di una ragazza. Una delle ricevute (9/2/2018) porta la firma dell’imputato, un’altra (6/2/2018) della sorella Ester, le rimanenti le sottoscrizioni apocrife di CA HI. L’attribuzione delle sottoscrizioni delle bolle all’imputato (con la sola eccezione di quella sottoscritta dalla sorella, coimputata assolta dall’addebito concorsuale) non costituisce, dunque, un travisamento ma un’inferenza logica che trova giustificazione nel complessivo compendio acquisito che ha individuato nel prevenuto l’artefice delle condotte orchestrate in danno della p.o. 3.Del tutto generico s’appalesa il secondo motivo che lamenta il vizio di motivazione con riguardo ai materiali scrutinati sebbene le conformi sentenze di merito abbiano dato esaustivo conto delle ragioni che fondano l’affermazione di responsabilità del prevenuto, non scalfite dalle dichiarazioni liberatorie delle congiunte del prevenuto, contrastate dalle sopra evocate risultanze processuali. 4.Il terzo motivo che concerne l’omessa motivazione circa la giuridica configurabilità del delitto di truffa è superato dall’intervenuta remissione di querela e dal conseguente effetto estintivo in relazione a detto titolo. Trattandosi della fattispecie di maggiore gravità posta a base del computo della pena, ritiene il Collegio che lo scioglimento del vincolo della continuazione per effetto della declaratoria estintiva del delitto di truffa comporti la necessità di rivisitazione della richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen. di cui dovrà farsi carico il giudice del rinvio, provvedendo in caso di negativa delibazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 5.Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione al delitto di truffa perché estinto per remissione di querela e con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro in relazione al residuo reato. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa perché il reato è estinto per remissione di querela. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al residuo reato con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 12 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN MA De NT ER AN