Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11979 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
I ) E D A 4 7 S . O A n E S . DI CASSAZION T R 7 A S 8 T T 9 O 1 S I P o A G z M PUBBLICA ITALIANA r I R E a ' T A m L H SUPREM L L 6 I A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A D D e I TE , N E R O O G T Oggetto L C N 9 O L E 1 . 9 MODIFICA t O S 1 A r SEZIONE PRIMA CIVILE . E t CONDIZIONI DI B A D r ( DIVORZIO A ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DE MUSIS Presidente R.G.N. 7255/00 Dott. Rosario 1 19 79/02 Dott. Mario 29589 Dott. Walter Rep. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 24/04/2002 GIULIANI - Consigliere Dott. Paolo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI HE IT, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12 presso l'Avvocato RICCI ROSANNA, rappresentato e difeso dagli Avvocati DE VIVO MARCELLO, GIORDANO GIUSEPPE giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
LA AO, P.M. PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO L'AQUILA; intimati - 2002 avversO il provvedimento della Corte d'Appello di 966 L'AQUILA, depositato il 03/02/99; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 13 comma 1 L. n 74/1987 Vitto- rio Di MI conveniva avanti al Tribunale di Pescara la ex moglie OL MB per sentir modificare le condizioni di divorzio, con conseguente revoca dell'ob- bligo previsto a suo carico di corrispondere a OL MB la somma di £ 300.000 al mese, a titolo di concorso al mantenimento della figlia di questa IAe- lena EL, affiliata dal ricorrente. Precisava il Di MI che l'obbligo di pagamento della somma indicata era stato previsto a suo carico fino a quando l'affiliata EN EL non fosse stata ammessa a godere di trattamento assisten- ziale pubblico e che, successivamente all'accordo, le proprie condizioni economiche erano peggiorate mentre erano migliorate quelle della MB posto che l'al- tro suo figlio AN EL era divenuto economi- camente autosufficiente. Con provvedimento in data 3.9.1997 il Tribunale di 2 Pescara accoglieva la domanda attrice e riduceva a £ 200.000 l'ammontare dell'assegno dovuto dal Di MI in favore della ex moglie;
il giudice di merito non precisava peraltro la data di decorrenza dell'obbligo dell'attore. Avverso il decreto del Tribunale proponeva appello TT Di MI lamentando che il Tribunale: 1) aveva erroneamente valutato la documentazione in atti, dalla quale risultava che la EL non si era attivata per migliorare la propria condizione eco- nomica;
2) aveva omesso di considerare le mutate condizioni economiche degli ex coniugi;
т о 3) aveva omesso di determinare la decorrenza del- l'assegno. Con decreto in data 3.3.1999 la Corte di appello degli Abruzzi confermava il decreto emesso dal Tribuna- le e fissava dal 3.9.1999 la data di decorrenza del nuovo assegno. Per la cassazione del decreto della Corte di appel- lo propone ricorso, fondato su due motivi, TT Di MI. Non svolge attività difensiva OL MB. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denun- 3 zia omessa o apparente motivazione, nonchè omessa pro- nunzia su un punto decisivo della controversia. Rileva il Di MI che la Corte di appello si è limitata a recepire acriticamente le argomentazioni contenute nella memoria del P.G., senza considerare che con tali argomentazioni non erano state affatto affron- tate le doglianze proposte con il reclamo. Con il proposto gravame era stato rilevato che dal- la documentazione allegata agli atti del giudizio di primo grado risultava che EN EL non si era attivata per ottenere un miglioramento delle pro- а prie condizioni economiche. A tale censura non risulta sia stata data risposta М dalla Corte di appello. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta viola- zione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 2697 c.c.nonchè insufficiente motivazione su circostanze de- cisive della controversia. Rileva il Di MI che dagli atti di causa risul- tava all'evidenza che EL EN, nel corso dei sei anni, intercorsi fra la dichiarazione di cessa- zione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti e l'inizio del presente giudizio, non si era attivata per ottenere un miglioramento delle proprie condizioni economiche, palesando una colpevole inerzia. 4 Nonostante l'evidenza delle risultanze probatorie la Corte di appello riteneva non provata la colpevole inerzia della EL. I due motivi del ricorso, stante la connessione fra gli stessi esistente, possono essere congiuntamente esaminati ed accolti. Invero la Corte di cassazione ha più volte precisa- to che il ricorso ex art. 111 della Costituzione può essere proposto oltre che per violazione di legge anche per totale difetto di motivazione, nelle tre forme di motivazione assolutamente omessa, di motivazione appa- rente e di motivazione perplessa. Nella specie la motivazione adottata dalla Corte territoriale rientra certamente nella categoria delle motivazioni apparenti in quanto il Presidente estensore si è limitato a riportare due argomentazioni contenute nella memoria depositata dal P.G., delle quali una as- solutamente ininfluente in quanto attinente all'autono- mia economica di AN EL, non oggetto di censura, e l'altra inappagante perchè costituente una semplice petizione di principio, consistente nell'af- fermare che è "assurdo immaginare una colpevole inerzia da parte di EL EN, dichiarata invalida al 47% e con i gravi problemi psichici e fisici ripor- tati nel verbale di visita medica, specialmente se si 5 tiene conto dell'attuale mercato del lavoro". La Corte di appello non ha dato risposta alcuna al- le censure sollevate dall'appellante, finalizzate a ri- chiedere il riesame della documentazione versata in at- ti, in tesi erroneamente valutata dal giudice di primo grado, essendosi limitata a porre a fondamento della sua decisione una motivazione astratta, apoditica e quindi, in quanto non strettamente collegata alle pro- poste censure, meramente apparente. Il ricorso va quindi accolto il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte di appello di Roma, anche per le spese, affinchè, previo esame della docu- mentazione versata in atti, accerti con specifico rife- rimento ai singoli documenti, analiticamente indicati nel presente ricorso, rilevanti ai fini di una eventua- le concessione di pubblica assistenza, se la condotta di EL EN sia stata improntata a colpe- vole inerzia.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto con rinvio alla Corte di appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 24 aprile 2002. Il PresidenteAd id Il Consigliere estensore Hollymis Mazie Idance 6 % segue DEPOSITATA IN CANCELLERIA 000 2002 Oggi, IL CANCELLIERE IA Di NU. Զ حمد IL CANCELLIERE IA Di UZ D owManic 12 ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (Art. 19 Legge 6 marzo 1987 n.74)