Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2025, n. 33412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33412 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
33412-25
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente Consigliere rel. Consigliere
Dott. Gastone ANDREAZZA
Dott. Andrea GENTILI
Dott. Lorenzo Antonio BUCCA
Dott. Alberto GALANTI
Consigliere
Dott.ssa Ubalda MACRI'
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
CAMERA di CONSIGLIO del 4 marzo 2025
SENTENZA N.
400
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
EL EP, nato a [...] il [...];
REGISTRO GENERALE
n. 37266 del 2024
In caso di diffusione del presente provvedimento amettere la generalità e gli altri detentificativi a norma delfart. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. deposco d'ufficio a chiesta di parte imposto dalla legge
avverso la ordinanza n. 90/23 RGIngDet della Corte di appello di Napoli, Sezione minorenni del 13 giugno 2024;
IL FUNZION
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Aldo ESPOSITO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta, altresi, memoria redatta, nell'interesse del resistente Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Avvocature generale dello Stato, Con la quale si è chiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine il suo rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 32397 del 2023 la IV Sezione penale di questa Corte di cassazione aveva annullato la ordinanza della Corte di appello di Napoli del 6 dicembre 2022, con la quale era stata rigettata la richiesta di riparazione della ingiusta detenzione patita da EP AP nel periodo intercorso fra il 5 luglio del 2013 ed il giorno 11 aprile 2014, essendo stato lo stesso accusato del reato di rapina aggravata, dal quale è stato, tuttavia, assolto con sentenza del Tribunale di Nola del 11 aprile 2014, divenuta definitiva il successivo 10 luglio 2014.
Assumendo la predetta decisione questa Corte aveva osservato che, nel rigettare la istanza di indennizzo avanzata dal AP, la Corte territoriale aveva considerato il fatto che, nel caso in esame, a seguito di provvedimento di cumulo del 27 marzo 2017, il Pm presso il Tribunale di Napoli, aveva calcolato, ai sensi dell'art. 657, commi 1 e 4, cod. proc. pen., l'intero periodo di durata della custodia cautelare in carcere patito dal AP a scomputo di altra pena detentiva da espiare da parte di questo, aggiungendo a tale considerazione la ritenuta irrilevanza del provvedimento emesso in data 28 giugno 2019 dal magistrato di sorveglianza con il quale erano stati riconosciuti al AP "45 giorni di liberazione anticipata". Ad avviso della Corte di cassazione, la quale ha richiamato una serie di arresti giurisprudenziali del giudice della legittimità in base ai quali il diritto alla riparazione per la ingiusta detenzione è configurabile anche nelle ipotesi in cui questa derivi da vicende successive all'avvenuta condanna, connesse alla esecuzione della pena, purchè sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che ha fornito causa o una concausa all'errore (si rimanda, fra i precedenti evocati dal giudice della sentenza rescindente, a: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 4 novembre 2021, n. 44978, rv 282247), la ordinanza di rigetto della Corte partenopea sarebbe manchevole in quanto in essa non sarebbe stata adeguatamente esaminata la corretta applicazione da parte dell'organo della esecuzione penale in tema di fungibilità fra pena da espiare e custodia cautelare patita, e ciò anche in considerazione del fatto che l'ordine di esecuzione del 27 marzo 2017 prevedesse che lo stesso dovesse essere eseguito solo successivamente alla valutazione della eventuale liberazione anticipata del AP, né era stata verificata la possibilità per quest'ultimo di avanzare richiesta di liberazione anticipata avendo presentato, il 12 aprile 2016, quindi prima della adozione dell'ordine di esecuzione emesso dalla
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 27 marzo 2017, richiesta di indennizzo per la ingiusta detenzione. In definitiva con la sentenza rescindente la Corte di cassazione demandava alla fase rescissoria del giudizio di verificare se erano ravvisabili profili di illegittimità sopravvenuta dell'ordine di esecuzione emesso in data 27 marzo 2017 e se si erano verificati errori o ritardi nella sequela procedimentale eventualmente attribuibili a colpa grave o a dolo del AP. Con ordinanza del 13 giugno 2024, decidendo in sede di rinvio, la Corte di appello di Napoli, Sezione per i minorenni, competente data la condizione di minore età nella quale si trovava il AP al momento della ipotetica commissione del reato in relazione al quale era stata disposta la misura cautelare per cui è ora causa, ha nuovamente rigettato la istanza di indennizzo da quello presentata, avendo rilevato che il regime della fungibilità fra custodia cautelare illegittimamente patita e esecuzione di altra misura detentiva correttamente irrogata era stato applicato secundum legem, posto che, essendo stato condannato il AP, con due sentenze divenute definitive, per altri reati alla pena complessiva di 10 mesi di reclusione, su siffatta sanzione, legittimamente disposta, è stata operata la decurtazione del periodo, pari a mesi 9 e giorni 6, di detenzione cautelare da questo indebitamente sofferto, mentre per ciò che concerne il residuo periodo del 24 giorni, essendo stati trasmessi gli atti al magistrato di sorveglianza affiché questo valutasse l'eventuale concedibilità della liberazione anticipata, non vi era stata alcuna materiale esecuzione dell'ordine di carcerazione. La Corte di appello di Napoli ha, altresi, rilevato che il provvedimento di applicazione della liberazione anticipata in favore del AP è stato emesso dal Magistrato di sorveglianza solo in data 28 giugno 2019 in accoglimento di istanza formulata dal AP in data 17 maggio 2019, cioè a distanza di oltre 2 anni dalla notificazione allo stesso del più volte citato provvedimento di determinazione delle pena concorrenti del 27 marzo 2017; conclude sul punto la Corte territoriale rilevando che la scelta dell'attuale ricorrente di presentare l'istanza di ingiusta detenzione in data 12 aprile 2016, rinviando di oltre tre anni la richiesta di liberazione anticipata è stata l'espressione della scelta di privilegiare la possibilità di ottenere un beneficio economico in luogo della riduzione della pena.
Infine, la Corte di appello ha osservato che non si è verificata alcuna illegittimità sopravvenuta dell'ordine di esecuzione emesso dal Pm presso il Tribunale di Napoli in data 27 marzo 2017, atteso che lo stesso è stato
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eseguito, tramite la applicazione dell'istituto della fungibilità fra condanna definitiva e misura cautelare illegittimamente applicata per altro reato, nella misura di mesi 9 e giorni 6, mentre per il residui periodo di giorni 24 lo stesso mai è stato posto in esecuzione.
Avverso tale ordinanza ha ora interposto un nuovo ricorso per cassazione la difesa del AP, articolando tre motivi di impugnazione. Questi hanno, in sintesi, il seguente contenuto: con il primo motivo ci si lagna del fatto che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che, per effetto del provvedimento di liberazione anticipata emesso dal Magistrato di sorveglianza in data 28 giugno 2019, la pena che il AP avrebbe dovuto espiare per le condanne divenute definitive (e che era stata oggetto di "compensazione" con il periodo di custodia cautelare dallo stesso illegittimamente patito) non era di 10 mesi di reclusione ma di 8 mesi e 15 giorni, di tal che, l'eventuale compensazione con la custodia cautelare subita, avente la durata di mesi 9 e giorni 6, avrebbe comunque fatto residuare un periodo di 21 giorni di reclusione illegittimamente patiti dal AP e per i quali sarebbe stata doverosa la liquidazione dell'indennizzo; con il secondo motivo di ricorso la difesa del AP ha censurato, sotto il profilo della illogicità della motivazione, la ordinanza della Corte partenopea nella parte in cui in essa si ritiene essere stata frutto di grave colpa, ostativa alla liquidazione dell'indennizzo, la scelta del AP di presentare solo in data 17 maggio 2019 la richiesta di liberazione anticipata cui ha fatto seguito il ricordato provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 28 giugno 2019; infine con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si è doluto, ritenendo il provvedimento impugnato viziato per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, del fatto che la Corte di appello, la quale pur riconosce che per effetto del provvedimento di liberazione anticipata emesso in data 28 giugno 2019 il AP ha, in pratica, scontato 21 giorni di custodia cautelare non suscettibili di essere computati, stante la maggiore brevità del periodo di reclusione attribuibile alla esecuzione della condanna passata in giudicato, in sede di calcolo delle pene fungibili, non abbia ritenuto che tale periodo di tempo dovesse essere oggetto di indennizzo ai sensi dell'art. 314 cod. proc.
pen.
In data 31 gennaio 2025 la Avvocatura generale dello Stato ha fatto pervenire una breve memoria con la quale ha chiesto che il ricorso per cassazione presentato dalla difesa del AP sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto, risultato infondato, non è, pertanto, meritevole di accoglimento. Giova ricordare che, essendo il presente giudizio originato da una precedente sentenza di annullamento con rinvio pronunziata da questa Corte di legittimità cui ha fatto seguito, in esito alla celebrazione del giudizio rescissorio, la adozione della ordinanza ora impugnata, la verifica che compete a questa Corte è, sulla base degli argomenti impugnatori ora formulati dalla ricorrente difesa, relativa alla adeguatezza delle risposte che il giudice del rinvio ha dato ai quesiti che, in occasione della adozione della pronunzia rescindente, la Corte di cassazione aveva demandato al giudice del rinvio.
Ritiene il Collegio, esaminati i motivi di impugnazione, che con la ordinanza ora impugnata la Corte di appello di Napoli abbia adeguatamente corrisposto alla richiesta di chiarimenti motivazionali che era stata formulata con la ricordata sentenza n. 32397 del 9 giugno 2023 della IV Sezione penale di questa Corte. Infatti, quanto al primo profilo, afferente al criterio di fungibilità fra la pena detentiva divenuta definitiva ed il periodo di custodia cautelare applicato, sine causa, al AP, la Corte territoriale ha puntualmente rilevato che il Pm di Napoli, nell'adottare il provvedimento di determinazione della pena da espiare da parte del AP ha espunto il periodo di mesi 9 e giorni 6 da questo patito a titolo di custodia cautelare illegittimamente disposta (infatti per il reato in relazione al quale il AP era stato posto in istato di custodia cautelare in carcere lo stesso era stato assolto con sentenza divenuta definitiva in data 11 aprile 2014; ora, sebbene, costituisca lus receptum la circostanza che di per sé l'avvenuta assoluzione per il fatto in relazione al quale sia stata disposta la custodia cautelare non legittimi il riconoscimento indennitario per siffatta carcerazione sia essa intramuraria ovvero domiciliare si deve ritenere, non essendo stata rigettata a suo tempo la istanza indennitaria presentata dal AP per motivi legati alle condotte da lui tenute in occasione della adozione della misura in questione, che la ragione di tale rigetto sia esclusivamente da assegnare alla intervenuta "compensazione" fra la durata della detenzione derivante dalla applicazione della misura in questione e la durata della condanna definitiva irrogata a carico dell'odierno ricorrente, e non alla esistenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi tenuti dal AP che avevano dato causa alla adozione
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della misura stessa) dal periodo di 10 mesi di reclusione cui il prevenuto era stato condannato;
ha, peraltro, aggiunto la Corte territoriale che l'esubero di 24 giorni risultante da tale compensazione non è stato, comunque materialmente espiato a seguito dell'avvenuta sospensione dell'ordine di esecuzione della pena disposto dal Pm di Napoli in attesa della determinazione da parte del Magistrato di sorveglianza, cui egli stesso ha disposto la trasmissione degli atti, in relazione ad eventuali provvedimenti di liberazione anticipata che avrebbero, di fatto, assorbito anche il residuo periodo di espiazione pena a carico del AP. Sotto il profilo dedotto, pertanto, nessuna irregolarità è riscontrabile nell'operato degli organi giudiziari partenopei. Anche al successivo quesito formulato dalla Corte di cassazione è stata data adeguata risposta dalla Corte di appello, avendo questa osservato - senza che un tale rilievo sia stato efficacemente contrastato in sede di attuale ricorso per cassazione che nulla impediva al AP di richiedere, presentando a tal fine anche una sua autonoma istanza, il provvedimento di liberazione anticipata al Magistrato di sorveglianza una volta ricevuta, sin dall'aprile del 2017, la notificazione del provvedimento con il quale era stata disposta, nei termini dianzi illustrati, la esecuzione della pena originariamente irrogata a suo carico nella misura di 10 mesi di reclusione con le due precedenti sentenze già divenute definitive, laddove il ricorrente ha, invece, lasciato decorrere oltre due anni di tempo prima di adire il Magistrato di sorveglianza. Lo stesso dicasi quanto all'ultimo, conclusivo, rilievo formulato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio, afferente alla correttezza formale della sequenza procedimentale che ha condotto alla determinazione della pena da espiare da parte del AP, la cui scansione è stata puntualmente descritta, senza che siano emerse irregolarità, dalla Corte territoriale nella ordinanza impugnata. Né ha una qualche valenza la doglianza avente ad oggetto la presunta violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello napoletana ovvero la contraddittorietà motivazionale che minerebbe la decisione di rigetto della istanza indennitaria da questa assunta con la ordinanza ora censurata.
Deve, infatti, rilevarsi, come puntualmente osservato dalla Corte in questione, che la domanda presentata dal AP ha ad oggetto la richiesta di indennizzo per la custodia cautelare, in ipotesi, illegittimamente da lui
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sofferta, laddove l'adozione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza con il quale è stata disposta la liberazione anticipata del predetto non andrebbe ad incidere sulla durata della misura cautelare ma, semmai, sulla illegittimità della durata della pena definitiva espiata (sia pure "figurativamente") dal AP. Ora, è ben vero che la giurisprudenza di questa Corte ha, anche di recente, rilevato che sussiste il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione anche nel caso in cui la restrizione della libertà, correlata a vicende successive alla condanna, relative alle modalità di esecuzione della pena, derivi da un errore dell'Autorità che emette l'ordine di esecuzione, al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 31 gennaio 2025, n. 13543, rv 287737; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 21 novembre 2024, n. 42632, rv 287112), ma un tale principio non ha come suo corollario la possibilità per il ricorrente di dolersi, in termini alternativi vuoi della durata della custodia cautelare, vuoi della durata della pena eventualmente espiata per un titolo diverso rispetto a quello per il quale è stata disposta la misura cautelare, conseguendo, secondo la dinamica prospettazione dell'originario ricorrente, l'eventuale indennizzo, alternativamente, ora per una ipotesi ora per l'altra. E', viceversa, onere del ricorrente anche in applicazione dei principi di matrice civilistica che sovraintendono al giudizio relativo all'indennizzo per la ingiusta detenzione (a tale riguardo si veda, per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 28 febbraio 2025, n. 8309, rv 287596), i quali impongono che in sede di domanda giudiziale sia precisamente definito l'ambito entro il quale è contenuta la causa petendi precisare, in limine litis, quale sia la situazione sostanziale della quale egli chiede il ristoro e quale sia la cagione della lesione eventualmente patita, non potendo essere questa modificata in corso di causa secundum eventum litis. Nel caso che ora interessa, viceversa, il ricorrente, che ha originariamente sollecitato l'indennizzo in funzione della durata della misura cautelare, chiede, di fatto, che sia a questo punto esaminata la questione avente ad oggetto il mancato scomputo dalla pena definitiva da lui espiata dei 45 giorni dui liberazione anticipata disposti dal Magistrato di sorveglianza, chiedendo, però, in tale modo, stante il mutato titolo della detenzione dichiaratamente patita in termini illegittimi, l'indennizzo per una causale diversa rispetto a quella originariamente azionata.
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Al rigetto del ricorso per le ragioni che precedono disposto non fa seguito, nella presente occasione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in considerazione del fatto che la intera vicenda ha tratto origine dalla applicazione della misura cautelare custodiale in danno del AP per un fatto in ipotesi commesso allorché questi era ancora
minorenne.
Ritiene, in tale senso, il Collegio di dovere dare seguito - pur consapevole della esistenza di un, non episodicamente sostenuto, diverso orientamento (rappresentato, per citare sole le più recenti decisioni da: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 3 giugno 2021, n. 21575, rv 281248; Corte di cassazione, Sezione V penale, 21 febbraio 2017, n. 8379, rv 269446, in fattispecie in cui a promuovere il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile erano stati i genitori dell'imputato minorenne deceduto successivamente alla sentenza di secondo grado;
Corte di cassazione, Sezione VI penale, 26 febbraio 2009, n. 8751, rv 242695, in procedimento afferente alla estradizione di un soggetto minorenne al momento del commesso reato;
Corte di cassazione, Sezione IV penale, 30 ottobre 1999, n. 12343, rv 214996, nella quale la applicabilità del principio è limitata ai soli procedimenti che si svolgano di fronte al giudice specializzato, con esclusione, pertanto, della fase di legittimità; nello stesso senso: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 28 settembre 1999, n. 2489, rv 214383) ai principi affermati sul punto da questa Corte, con quella che apparirebbe, quanto meno, una maggiore continuità, allorché essa ha sostenuto sia che il rigetto del ricorso per cassazione proposto da soggetto maggiorenne avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita allorquando era minorenne non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, dovendosi applicare in via analogica, la disciplina di favore dettata dall'art. 29 del digs n. 272 del 1989 in relazione alle sentenze di condanna a carico di minorenni (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 20 aprile 2021, n. 14685, rv 281036), sia, più in generale, che il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 febbraio 2014, n. 5754, rv 259234; nello stesso senso anche: Corte di cassazione, Sezione I penale, 25 giugno 2015, n. 26870, rv 264025, in fattispecie in cui, significativamente, si dibatteva della inammissibilità di un incidente di esecuzione proposto da un maggiorenne in relazione ad una pena che gli era stata inflitta per fatti
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commessi da minorenne;
nel medesimo senso, in analoga fattispecie: Corte di cassazione, Sezione I penale, 24 dicembre 2008, n. 48166, rv 242438; Corte di cassazione, Sezione VII penale, 12 settembre 2006, n. 30256, rv 234868, in fattispecie nella quale vi era stata remissione di querela accettata per conto di imputato minorenne, in relazione alla quale è stata ritenuta prevalente l'applicazione del citato art. 29 del digs n. 272 del 1989 rispetto a quella dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 16 novembre 2004, n. 44481, rv 229128, in ipotesi di rigetto del ricorso presentato in sede di riesame da soggetto minorenne attinto da misura cautelare). Ritiene, infatti, il Collegio che anche in questo caso l'evento storico al quale è riconducibile la genesi del procedimento, pur definito con il rigetto ozgin della istanza mossa dal ricorrente, trova la sua genes in epoca anteriore al compimento della maggiore età da parte di quest'ultimo e, pertanto, ad esso sono parimenti applicabili le complessive ragioni di favore che permeando di sé sotto più profili il trattamento, sostanziale e processuale del minore - sovraintendono anche alla ratio del citato art. 29 del digs n. 272 del 1989.
In adesione alla regola, invece, della soccombenza processuale e tenuto conto dei non trascurabili aspetti civilistici che caratterizzano la presente tipologia processuale, tali da giustificare il diritto della parte evocata in giudizio che sia risultata vincitrice di vedersi ristorare dall'onere delle spese affrontate per la propria difesa tecnica, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa nei confronti del resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura generale dello Stato, nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
AV
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel presente giudizio del Ministro dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dalla Avvocatura generale dello Stato, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2025
Il Consigliere estensore
(Andrea GENTILI) FU IL FUNZIONARI
Il Presidente
(Gastone ANDREAZZA)
LY
In caso di diffusione del presente provvedimento, di dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone, a norma dell'art. 52 del digs n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Il Presidente
Deposita in Cancelleria
ما
-911, 2025
IL FUNZIONATY
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