Art. 96.
L'avanzamento al grado di maresciallo di 2ª classe la luogo ad anzianita', seguendo l'ordine di ruolo. Allo avanzamento sono ammessi i marescialli di 3ª classe con almeno due anni di anzianita' di grado e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, ((qualifica non inferiore a "nella media")) e che non abbiano riportato, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizione di rigore o altra piu' grave.
La promozione e' conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneita' della Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.
L'avanzamento al grado di maresciallo di 2ª classe la luogo ad anzianita', seguendo l'ordine di ruolo. Allo avanzamento sono ammessi i marescialli di 3ª classe con almeno due anni di anzianita' di grado e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, ((qualifica non inferiore a "nella media")) e che non abbiano riportato, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizione di rigore o altra piu' grave.
La promozione e' conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneita' della Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.