Sentenza 26 maggio 2000
Massime • 1
Il diritto all'indennità di custodia e quello al rimborso delle spese di conservazione della cosa sequestrata si prescrivono giornalmente nel termine di cinque anni di cui all'art.2948 n.4: trattasi invero di credito alla corresponsione di una data somma di denaro che trae origine da rapporto di natura civilistica, indipendentemente dal carattere pubblico della funzione del custode.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2000, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE CONSOLI Presidente del 26/05/2000
1. Dott. CARLO CASINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO PROVIDENTI Consigliere N. 3141
3. Dott. RENATO CALABRESE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIULIANA FERRUA Consigliere N. 02708/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
avverso l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli nell'incidente di esecuzione proposto dal custode giudiziario nel procedimento a carico di AG FF, nato in [...] il [...]. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana FERRUA. Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con ordinanza 26/5/99 il Gip presso l'ex Pretura circondariale di Napoli rigettava la richiesta avanzata dal custode giudiziario, nel procedimento a carico di AG FF, diretta ad ottenere la liquidazione del compenso dovutogli: all'uopo il giudicante rilevava che era maturata la prescrizione del credito in quanto la relativa istanza, presentata il 30/4/93, da allora non era stata più coltivata.
A seguito di incidente di esecuzione proposto dal suddetto custode, il Gip presso il Tribunale, con pronuncia 22/11/99, ritenuto che il rapporto de quo fosse soggetto a prescrizione decennale, revocava l'impugnato provvedimento e disponeva la invocata liquidazione. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge in ordine alla esclusa ricorrenza di prescrizione quinquennale. La censura è fondata.
Secondo l'insegnamento costante di questa Corte il diritto all'indennità di custodia e quello al rimborso delle spese di conservazione della cosa sequestrata si prescrivono giornalmente nel termine di cinque anni di cui all'art. 2948 n. 4: trattasi invero di credito alla corresponsione di una data somma di denaro che trae origine da rapporto di natura civilistica, indipendentemente dal carattere pubblico della funzione del custode.
(Cass. 27/7/95 n. 0 2489 RV. 202008; Cass. 13/4/98 n. 0 2290 RV. 211121; Cass. 25/11/98 n. 0 6'43 RV. 211910). S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio della gravata ordinanza, stante la correttezza di quella emessa il 26/5/99.
P.Q.M.
La Corte,
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2000