Sentenza 21 dicembre 2009
Massime • 1
Il giudice penale, nel condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, può procedere alla liquidazione immediata di una sola tipologia di danno, in relazione alla quale sussistono in atti gli elementi sufficienti per deliberare, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per ciò che concerne le eventuali altre. (Fattispecie in cui il giudice aveva provveduto alla definizione del danno morale con la sentenza di condanna ed aveva invece rinviato al giudice civile per la liquidazione di quello patrimoniale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2009, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2009 |
Testo completo
2545/10 MossinarioМоніконо
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/12/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N.2271 Dott. SC SERPICO
- Consigliere - Dott. GIOVANNI CONTI
- Consigliere - N. 32398/2009REGISTRO GENERALE Dott. GIACOMO PAOLONI
- Rel. Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO
- Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) BA NC N. IL 01/05/1947
2) TI IA RA N. IL 25/11/1944 avverso la sentenza n. 520/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 30/04/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. Geraci che ha concluso per il rifetto out ricouss
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Genova il 30.4.2009 confermava la condanna deliberata dal UN di Imperia in data 21.7.2008 nei confronti di TI IA RA e BA NC per il delitto di calunnia in danno di RD SC: i due sono stati ritenuti responsabili di aver simulato tracce a carico dell'ATTARDO del reato di ingiuria in loro danno, compilando maliziosamente una cartolina.
2. Con unico atto il comune difensore fiduciario ha proposto ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati, con tre motivi:
violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al delitto di calunnia. La precedente assoluzione di ATTARDO non poteva comportare l'automatica
responsabilità dei ricorrenti, mentre le risultanze della perizia d'ufficio sarebbero state contraddette da quelle della consulenza di parte, in ogni caso essendosi estesa arbitrariamente l'indagine anche nei confronti del BAZZANO; le conclusioni del perito sarebbero incongrue per il ricorrere ad un anomalo concetto di familiarità e per il ritenuto uso della mano desueta;
violazione di legge in ordine all'art. 185 c.p.. La quantificazione del danno di euro 2500 riconosciuto alla parte civile sarebbe immotivata e la Corte genovese avrebbe ignorato le censure difensive, erroneamente poi separando danno morale e patrimoniale, avendo liquidato subito il primo e rinviato alla sede civile per il secondo, questo tuttavia non provato e quindi insuscettibile di ulteriore giudizio;
violazione di legge e manifesta illogicità della
motivazione, in ordine agli artt. 133 e 62 bis c.p.. Il Giudice
d'appello avrebbe ignorato l'incensuratezza, l'età anziana, le condizioni di vita pregevoli, l'estraneità dei due а tendenze delinquenziali, la leale condotta processuale, pervenendo così a pena eccessiva. BA, poi, solo compartecipe morale, avrebbe
As Corte di CassazionewwwSesta Sezione penale 32398/09 RG 2
ingiustificatamente ricevuto pena deteriore, senza motivazione
specifica della Corte distrettuale.
Considerato in diritto
3.1 Il primo motivo è manifestamente infondato e diverso quelli consentiti (art. 606.3 c. p. p.): premesso che il da
UN ha assolto il BA (e la stessa TI)
dall'episodio relativo alla cartolina che la perizia aveva
ritenuto riconducibile alla mano dell'uomo (sicchè la deduzione sul punto è irrilevante), le censure rivolte dai ricorrenti all'esito peritale, oltre ad essere generiche, attengono allo stretto merito. Sul punto Tribunale (la cui motivazione il integra quella della Corte, trattandosi di decisioni conformi: in particolare le pagine tre e quattro della motivazione) ha, invece espressamente argomentato con richiami puntuali e
specifici, congrui ai dati riferiti e con un apprezzamento complessivo del tutto immune da censure di ordine logico.
3.2 E' infondato il secondo motivo: il UN ha giudicato-ritenuto che, nella al danno moralespecie, oltre quantificabile subito in relazione alla commentata natura
equitativa dello stesso sussistesse anche il danno patrimoniale, costituito in particolare dalle spese di difesa che
1' RD era stato costretto a sostenere per il processo svoltosi a suo carico davanti al giudice di pace, come immediata conseguenza della calunnia di cui erano stati autori BA e
TI. Tali spese (certamente sostenute) non erano però state adeguatamente provate;
da qui il rinvio alla sede civile per il loro eventuale compiuto accertamento, pure in ordine alla quantificazione.
La definizione immediata nel processo penale di una parte della domanda civile, in particolare di una sola tipologia l a
di danno, con il rinvio alla sede civile per ciò che riguarda le w n eventuali altre, non è affatto illegittima, perché costituisce i n sostanzialmente applicazione dell'istituto della sentenza non o m
definitiva o parziale, di cui agli artt. 278 e 279 c.p.c.,
imposta dal principio costituzionale della ragionevole durata del processo, principio che rende improprio, e anomalo nel sistema
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giurisdizionale, ogni rinvio di decisioni idonee a definire pretese legittime quando sussistano già, in atti, gli elementi fattuali sufficienti per deliberare tempestivamente (tipico, in proposito, proprio il caso del risarcimento di un danno morale, che solo raramente necessita di peculiari attività istruttorie ulteriori).
Il giudice penale ha infatti piena ed esaustiva
cognizione di ogni questione che attiene all'azione civile
esercitata nel 'suo' processo, ed al contenuto di questa: in
particolare, i punti della decisione afferenti il riconoscimento dell'an debeatur e l'eventuale quantum attribuito, anche per ciò
che attiene all'articolazione interna delle diverse voci di danno, appartengono alla fisiologica e naturale competenza del giudice penale una volta che l'azione civile sia stata
-
esercitata davanti a lui sicchè ogni statuizione su di essi,
-
anche quando non vengano contestualmente definiti nel processo penale tutti gli aspetti pertinenti la domanda civilistica, è idonea a determinare un giudicato parziale, comunque una
preclusione, ove non specificamente tempestivamente impugnata e dalla parte interessata.
Nel caso di specie il UN ha ritenuto appunto che dal fatto illecito fossero derivati sia il danno morale che quello patrimoniale, provvedendo quindi a liquidare in via definitiva il primo secondo equità (evincendosi i criteri indicativi dal complesso delle specifiche valutazioni svolte sull'intensità del dolo, sull'aver determinato la sottoposizione della persona offesa ad un processo penale, sulla non particolare gravità del reato falsamente attribuito), individuando il secondo nel suo contenuto di genere (le spese legali sostenute per difendersi processualmente dalla falsa accusa) e rinviando alla sede civile per il compiuto accertamento, anche ai fini
dell'eventuale quantificazione.
3.3 Il terzo motivo è anch'esso infondato. Investita dei due punti, il diniego delle attenuanti generiche per BA (cui il primo Giudice aveva già applicato una pena base inferiore a quella della TI, proprio per le ragioni dedotte dal
ricorrente) e l'entità della pena per entrambi, la Corte
Corte di Cassazione - Sesta Sezione penale - 32398/09 RG distrettuale ha dato atto delle deduzioni svolte dagli imputati, ma ha ritenuto che le ragioni dedotte non fossero né idonee al riconoscimento delle attenuanti generiche per il primo (del quale ha anche richiamato un pur remoto precedente penale), né alla riduzione ulteriore della pena, applicata in prossimità dei minimi edittali. Si tratta di apprezzamenti di stretto merito, formulati dopo aver espressamente dato atto delle ragioni di fatto indicate dagli odierni ricorrenti, quindi non ignorate, e che non possono essere rivalutati in questa sede di legittimità.
P.q.m.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21/ 12/ 2009.
Il Presidsidente Il Consigliere estensore
Carlo Citterio Francesco Serpico
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 21 GEN 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
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