Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2009, n. 2545
CASS
Sentenza 21 dicembre 2009

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Il giudice penale, nel condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, può procedere alla liquidazione immediata di una sola tipologia di danno, in relazione alla quale sussistono in atti gli elementi sufficienti per deliberare, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per ciò che concerne le eventuali altre. (Fattispecie in cui il giudice aveva provveduto alla definizione del danno morale con la sentenza di condanna ed aveva invece rinviato al giudice civile per la liquidazione di quello patrimoniale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2009, n. 2545
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2545
    Data del deposito : 21 dicembre 2009

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