Articolo 7 della Legge 24 febbraio 2006, n. 85
Articolo 6Articolo 8
Versione
28 marzo 2006
Art. 7. 1. L' articolo 403 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 403 (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone). - Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto».
Entrata in vigore il 28 marzo 2006