Sentenza 21 gennaio 2005
Massime • 2
Mentre nel delitto di occultamento di cadavere il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia operato deliberatamente in modo che il cadavere sia in seguito necessariamente ritrovato e non occorrono particolari accorgimenti nel nascondimento, nel delitto di soppressione o sottrazione di cadavere il nascondimento deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui.
Il dolo richiesto per la configurazione del delitto di sottrazione e soppressione può essere non solo "diretto", e ciò avviene quando la sottrazione o soppressione sia stata compiuta secondo l'intenzione dell'agente, ma anche "eventuale", come si verifica quando l'agente, indipendentemente dal fine perseguito con il celamento, abbia accettato il rischio del verificarsi della definitiva soppressione o sottrazione del cadavere. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili del delitto di cui all'art. 411 cod. pen., a titolo di dolo eventuale, il titolare e l'addetto di una ditta appaltatrice dei lavori di sistemazione di un cimitero, i quali, avendo ivi rinvenuto numerosi cadaveri inumati nel passato e non precedentemente rimossi, anziché porli a disposizione dei responsabili dei servizi cimiteriali, li avevano trasportati in un terreno in aperta campagna, ove li avevano sotterrati, mescolando alla rinfusa con il terreno i poveri resti).
Commentario • 1
- 1. Cause di giustificazione, difesa legittima, pericolo attuale e necessità di difesa, introduzione o trattenimento di altri nel proprio domicilio, uso di un'arma,…Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 settembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2005, n. 5772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5772 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 24/01/2005
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 00124
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 021183/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OS EU, N. IL 12/10/1947;
2) RA GI, N. IL 29/10/1955;
3) FI IO, N. IL 17/04/1962;
4) HI IT, N. IL 18/01/1954;
avverso SENTENZA del 18/02/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANGELISTA IT;
Udito il P.M. nella persona del Dott. FRATICELLI M. che ha concluso:
rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SS NI e SO PP ricorrono con atti separati, per ministero del difensore, avverso la sentenza in data 18/02/04, con cui la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Alba del 27/02/03, li condanna alla pena, rispettivamente, di un anno e sette mesi di reclusione e di undici mesi e dieci giorni di reclusione, perché entrambi ritenuti colpevoli - il SS quale titolare della omonima ditta di lavori edili e il SO quale dipendente - del delitto di cui all'art. 411 c.p. ed il SS, inoltre, del reato p. e g. dell'art. 51, c. 3^, D.L. 22/97.
Era avvenuto che, durante i lavori di sistemazione del 4^ lotto del Cimitero di Alba, erano affiorati degli scavi numerosi cadaveri ivi inumati non precedentemente rimossi, cadaveri che erano stati trasportati in un terreno sito in aperta campagna ed ivi sotterrati, anziché essere esumati con cura e messi a disposizione della società gestrice dei servizi cimiteriali: donde l'accusa di sottrazione e soppressione di cadaveri.
I ricorrenti deducono manifesta illogicità della motivazione sul punto della sussistenza degli elementi - oggettivo e soggettivo - del reato di cui all'art. 411 c.p., sostenendo di aver depositato la terra da scavo, prelevata dal Cimitero di Alba, in un terreno di MU SS, figlio di NI, con carattere di provvisorietà, intendendo ritrasportarla al Cimitero, una volta ultimati i lavori e non essendovi un altro terreno uso disponibile da parte del Comune;
la condotta in esame avrebbe potuto, tutt'al più, secondo l'assunto difensivo, integrare la fattispecie di occultamento di cadavere, di cui all'art. 412 c.p., negata dalla Corte di merito, essendo stata la sottrazione solo temporanea.
I ricorrenti contestano, poi, che nei fatti ascritti si possa ravvisare dolo eventuale, come, invece, opinato dal giudice;
deducono, inoltre, mancanza di motivazione in ordine alla confermata provvisionale.
Infine, il solo SS censura la sentenza per non essere integrata la fattispecie criminosa prevista dall'art. 51, 2^ c., D.L. 22/97 e succ. modif., non essendo considerati rifiuti le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri. La parte civile costituita, Comune di Castagnole Lanze, ha depositato, in data 17/01/05, memoria, nella quale sostiene l'infondatezza del ricorso, nonché l'inammissibilità dello stesso, per genericità delle richieste e per non essere stato dedotto un vizio di motivazione ricavabile dal testo della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e, come tali, devono essere respinti: al riguardo, va, infatti, osservato che elemento differenziale del delitto di occultamento di cadavere da quello di soppressione e sottrazione di cadavere, ascritto agli imputati, è che il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia deliberatamente operato in modo che il cadavere sia certamente ritrovato e restituito, senza, peraltro, che il nascondimento sia correlato a particolari accorgimenti, essendo sufficiente che il cadavere sia stato sistemato in modo tale da ritardarne per un tempo apprezzabile il ritrovamento (Cass. 5819/1981); al contrario, invece, la soppressione e la sottrazione vanno intese come nascondimento effettuato in maniera tale che il cadavere venga definitivamente sottratto, con elevato grado di probabilità, alle ricerche altri secondo l'intenzione dell'agente (Cass. 9574/1981). Orbene, nella fattispecie, correttamente il giudice di merito ha ravvisato gli estremi del delitto p. e f. dell'art. 411 c.p. e non, invece, l'ipotesi criminosa di cui all'art. 412, stesso codice, avendo logicamente considerato che, una volta portata via con i camions la terra, scavata con grosse benne, era certamente impossibile identificare i poveri resti, mescolati alla rinfusa. In tema, poi, di soppressione e sottrazione di cadavere, si deve notare che l'art. 411 c.p. abbia, nel fare menzione di parte di cadavere, voluto riferirsi anche a tutti i residui della salma che, per entità, natura, specie e caratteristiche in genere, siano idonee a suscitare, pur dopo il processo di mineralizzazione, l'idea del corpo umano inanimato (Cass. 8950/1983) e capaci di suscitare l'idea della pietà verso i defunti (Cass. 5139/1983). Nessun dubbio, poi, che la fattispecie criminosa ascritta ai prevenuti risulti integrata anche quanto all'elemento soggettivo del reato, essendo sufficiente, quale dolo generico, la volontà cosciente e libera di sottrarre i resti umani senza averne diritto, essendo indifferente il fine propostosi dall'agente (Cass. 5139/83, cit.): in ogni caso, si considerano certamente voluti anche i risultati del comportamento che sono stati previsti, anche soltanto come possibili, dal soggetto agente, purché egli non abbia agito con la sicura convinzione che non si sarebbero verificati. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto che la responsabilità dei prevenuti fosse anche a titolo di dolo eventuale, consistente nella accettazione del rischio che si verificasse l'evento collegato alla condotta di "soppressione" o "sottrazione" di cadaveri.
Infine, l'eterogeneità dei materiali, entrati nella composizione delle sostanze di scavo, consente di correttamente configurare, nella fattispecie, l'ipotesi criminosa di cui all'art. 51, 3^ comma, D.L. 22/97, ascritta al SS.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna solidale dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2005