Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2001, n. 8120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8120 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
ce 66398 E N 6 O 8 I 9 Z 1 / A 4 R 5 / T 6 . 2 S N I . - G A R . I E P B . R R . D L A IN NOME DE1 8 120 / 0 1 L L A T E A D D U . I E B B S I T A N REPUBBLICA IT T R RG. N. 19259/99 N E A S E T 1 I S 3 E R 1 E . T M LA CORT SUPR A L. CASSAZIONE Rep. Cron. 18773 SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 25/01/2001 - Presidente - Vincenzo CARBONE - Consigliere - Enrico PAPA Mario CICALA Giuseppe FALCONE rel. >> Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Notifica avviso di liquidazione - Omessa sul ricorso n. 19259/99 R.G. proposto da espressa indicazione del luogo di notifica - MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per Configura irregolarità non invalidante ove altrimenti legge difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è desumibile Consegna qualificato soggetto legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, dipendente Presunzione - veridicità Onere prova -> - Ricorrente- contraria Grava su chi - contesta.
contro
MOVITER S.N.C., in persona del suo legale rappresentante NE LE, rappresentata e difesa dall'Avv. RA Brugnoli, con studio in Roma, Via Panama, 52 - Resistente - per la cassazione della sentenza n. 8/14/99 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino, Sez. n. 14, in data 26-1-1999, depositata il 16-2-1999 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 gennaio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 CAMPIONE CIVILE 8 1 N. 66398 сл 1 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per l'Amministrazione l'Avv. De Stefano dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito per la resistente l'Avv. Brugnoli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'accoglimento del primo e l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio IVA di Cuneo in data 9-8-1993 emetteva la cartella esattoriale n. 122224, che veniva notificata il successivo 2-9-1993, con la quale si richiedeva alla Soc. Moviter s.n.c. di LE NE & C., relativamente all'anno di imposta 1984, il pagamento della somma di L. 49.026.977 a titolo di IVA, interessi ed accessori. La contribuente impugnava tale cartella e la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, con sentenza n. 160/04/96, accoglieva il relativo ricorso dichiarando prescritto il credito dell'Amministrazione. L'Ufficio interponeva appello sostenendo l'erroneità della decisione, sia per non aver considerato che, trattandosi di iscrizione relativa a somma dichiarata dalla stessa contribuente, tornava applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale, sia pure per aver ignorato la circostanza che, comunque, effetti interruttivi del corso della prescrizione, erano ricollegabili all'avviso di liquidazione notificato in precedenza, cioè il 19-7-1989, e, peraltro, non impugnato. La contribuente si costituiva, rilevando l'infondatezza dell'impugnazione, e chiedendo la conferma dell'impugnata decisione. 2 La Commissione Tributaria Regionale di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, in accoglimento dell'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di liquidazione, proposta dalla società appellata, confermava la decisione di primo grado, considerandola preclusiva dell'esame di ogni questione di merito. L'Amministrazione delle Finanze, con ricorso notificato il 9-13 ottobre 1999, ha chiesto la cassazione della decisione di appello con due mezzi. Resiste la Società Moviter s.n.c., chiedendo, giusto controricorso notificato il 22-11-1999, il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo, l'impugnata sentenza viene censurata perché emessa in violazione e con falsa applicazione degli artt. 138 e 145 C.p.C. e per motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica, in relazione agli artt. 360, primo comma, n.ri 3, 4 e 5 C.p.C. ed all'art. 62 primo comma Decr. Leg.vo 31-12-1992 n. 546. Con riferimento a tale doglianza la società resistente ipotizza la formazione del giudicato interno, quale conseguenza della mancata specifica impugnazione, da parte dell'Amministrazione, della relativa pronuncia del giudice di primo grado. Trattasi di rilievo privo di fondamento desumendosi dalla decisione della C.T.R., che l'appello ebbe ad investire esplicitamente anche la statuizione relativa alla validità della notifica dell'avviso di liquidazione. Ciò si evince espressamente sia dalla narrativa in fatto, laddove nell'enunciare le censure sollevate dall'Ufficio IVA, si evidenzia che le stesse investano, essenzialmente, la problematica relativa alla improponibilità del 3 ricorso contro la cartella esattoriale, ribadendosi che "l'impugnazione doveva avvenire contro l'avviso di liquidazione, che è stato notificato regolarmente a mani di persona qualificatasi impiegata e dipendente della società", sia pure, dalla parte motiva dell'impugnata decisione, che ha proceduto all'esame ed alla valutazione delle domande formulate con l'appello, accertandone l'estensione, e giungendo alla conferma della decisione di primo grado, in esito ad ulteriori specifiche acquisizioni istruttorie (copia dell'avviso di liquidazione e della pedissequa relata di notifica) e nella considerazione che l'Ufficio fosse venuto meno all'onere di provare la ritualità della notifica. Nel merito, la censura investe la circostanza che il Giudice di appello avrebbe travisato il contenuto della relata di notifica dell'avviso di liquidazione, ipotizzando, contrariamente al vero, che la stessa fosse stata effettuata presso il Comune ed ivi consegnata all'impiegata TO UR, quando, invece, una corretta lettura, induceva logicamente a ritenere che ir l'atto era stato consegnato presso la sede della società, a mani della sig.ra Ch TO UR nella sua qualità di impiegata della società stessa. Una corretta valutazione dell'atto, cui la Corte fa luogo, trattandosi di questioni di rito (Cass. n. 3463/97; n. 8016/97;n. 12775/97), induce a ritenere fondata tale doglianza. Lo stesso risulta, infatti, del seguente letterale tenore: "L'anno 1989 il giorno 19 del mese di Luglio io Fissali RA Messo Comunale domiciliato in Busca presso il Comune dichiaro di avere in questo giorno notificato al sig. LE NE il presente avviso di liquidazione mediante consegna del medesimo nelle mani della sig.ra TO UR impiegata che ne cura il ritiro." Il contenuto e la terminologia della relata, portano, inequivocabilmente, ad escludere che, così come ipotizzato dai Giudici di merito, la notifica sia stata effettuata "presso il Comune", giacchè, tale espressione, è chiaramente riferita al Messo notificatore, e sottesa a specificare il relativo domicilio nella Casa Comunale. Escluso, dunque, che la notifica sia avvenuta "presso il Comune" resta da valutare quali effetti siano connessi alla circostanza relativa alla mancata esplicitazione del luogo di consegna dell'atto. La Corte, nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 3497/98; 3263/96; 2060/92) che condivide e dal quale non ravvisa ragioni per discostarsi, è dell'avviso che la mancata espressa indicazione del luogo di consegna non infici la validità della notifica, qualora questo sia desumibile da altre indicazioni contenute nella relata o dal tenore dell'atto notificato, e, ciò, nel presupposto che in assenza di indicazioni difformi debba presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo indicato nell'atto e che, pertanto, l'omissione sostanzi una mera irregolarità non invalidante. а к In applicazione di tale principio deve ritenersi che la notifica sia с avvenuta nel luogo indicato nell'atto stesso. Ciò, peraltro, in ossequio alle richiamate norme del C.p.C. ed al disposto dell'art. 60 D.P.R. n. 600/73. Quest'ultima norma, infatti, nel prevedere, al comma 1°, che "la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura Civile", detta, pure, alcune peculiari prescrizioni. 5 Tra queste, alla lett. C), quella, secondo cui, nel caso la consegna dell'atto non avvenga in mani proprie "la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario", quale desumibile dagli artt. 58 e 59 D.P.R. n. 600/1973. Ciò posto, certamente, corretto si rivela l'operato dell'Ufficio nel richiedere la notifica dell'avviso di liquidazione nel domicilio fiscale del destinatario così come determinato, in applicazione delle richiamate norme, alla stregua della documentazione fiscale in atti. La Corte ritiene, altresì, che nessun vizio invalidante possa, poi, cogliersi, con riferimento ai richiamati articoli del C.p.C., dalla circostanza che alla data di notifica dell'atto (19-07-1989) la TO UR risultava essere alle dipendenze di altra azienda e precisamente della Edil - Com s.a.s di LE geom. IE & C. con sede in Busca, Corso Romita 77. Ciò, anzitutto, perché il comma II° dell'art. 139 C.p.C., legittima espressamente la consegna di copia dell'atto ad un addetto dell'Ufficio o dell'Azienda, sicché l'invalidità della notificazione non può essere desunta sulla base del solo difetto di rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario, essendo sufficiente, come fatto palese dalla generica qualifica di "addetto" usata dal Legislatore, che esista tra i due una relazione, nel caso desumibile dall'essere stata la TO rinvenuta nel domicilio fiscale della contribuente ed essersi ricevuto l'atto alla stessa indirizzato, idonea a far presumere, avuto riguardo al dovere giuridico conseguente all'avvenuta accettazione della notifica, che il primo porti a conoscenza del secondo, l'atto ricevuto (Cass. SS. VV. 19-11-1999 n. 793). In ogni caso, perché dalla circostanza che dal libro matricola della ditta Edil Com s.a.s. di LE geom. IE & C. si ricavava che dal 16-03-1988 al 14-09-1989 la TO UR era stata alle relative dipendenze, non poteva dedursi e, quindi, ritenersi provato, il fatto che alla data del 19-07-1989 la medesima non fosse legata da un vincolo di rapporto lavoro all'Azienda dell'odierna resistente. Rapporto, quest'ultimo, risultante dall'attestazione del Messo, assistita da presunzione di veridicità, peraltro, compatibile, anche sul piano normativo (part time) con l'esistenza di altro vincolo di lavoro subordinato e, nel caso, reso ancor più plausibile e conciliabile, anche ad ignorare altri elementi pur evidenziati dagli atti, dalla quasi coincidenza della sede legale delle due società, indicata, per entrambe in Busca, Via Romita, rispettivamente, per la Edil Com s.a.s. di LE geom. IE & C. s.a.s., al n. 77, e per la Moviter di LE NE & C. s.n.c., al n. 73. In definitiva, la resistente, che a fronte dell'attestazione del pubblico Ufficiale, assistita da presunzione di veridicità, avrebbe dovuto dare la prova dell'inesistenza di ogni tipo di rapporto, giuridicamente apprezzabile, con la TO UR, è, in effetti, venuta meno al relativo onere;
per l'effetto, è a ritenersi censurabile l'impugnata decisione che, in contrasto con i richiamati e condivisi principi (Cass. n. 4590 dell'11-04-2000; n. 7763 del 20-07-1999; n. 704/1993) ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di liquidazione, opinando che gravasse sull'Ufficio l'onere di addurre "argomenti validi per resistere alla forza preclusiva dell'eccezione", così invertendo l'onere probatorio. Con il secondo mezzo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 C.p.C. e dell'art. 2946 C.C. nonché omessa ed illogica 7 motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, 4, 5 C.p.C. ed all'art. 62, primo comma C.p.C.. Il denunciato vizio viene ricollegato alla circostanza che la C.T.R. si sarebbe attardata a valorizzare la problematica relativa alla nullità della notifica dell'avviso di liquidazione, non considerando che la cartella di pagamento afferiva a tributi dichiarati, dalla stessa contribuente, anche se non pagati, e, quindi, riconosciuti dovuti, ragion per cui il credito dell'Amministrazione doveva ritenersi soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, con la conseguenza che agli effetti del relativo esercizio era indifferente, la notifica dell'avviso di liquidazione. Anche tale censura è fondata. In effetti, essendo pacifica ed incontestata la circostanza che la cartella esattoriale impugnata faceva riferimento ad imposte dichiarate e non versate dalla parte, il termine di prescrizione applicabile era quello ordinario decennale. Trattandosi, poi, di tributi relativi all'anno di imposta 1984 la notifica, effettuata il 02-09-1993, era a ritenersi nei termini e tale da legittimare l'esercizio della pretesa creditoria. Il ricorso va, quindi, accolto e, per l'effetto, cassata l'impugnata decisione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può, in applicazione dell'art. 384 C.p.C. e dei principi anzi richiamati, essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente ed il riconoscimento del diritto dell'Amministrazione a conseguire il pagamento delle somme di cui alla cartella esattoriale n. 122224, notificata il 02-09- 1993, relativa ad IVA ed accessori per l'anno 1984. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e decidendo nel merito dichiara dovute le somme di cui alla cartella esattoriale n. 122224 notificata il 2-9-1993. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2001. Il Presidente Dott. VincenzoCarbone Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. Antonino Di Blast DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5 GIU. 2001 IL CANCELLIERE C1 Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio * TE P M R U E E N O I Z 6 8 A 9 R 5 1 T / . S 4 N I / 6 - G 2 A E B I . R R . R . L P L . A A D A T . L U E E B B T D A I I T R R A S T 1 I N T S 3 E R E 1 S E . I T N A 9 M