Art. 1. 1. L' articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti.
2. Una copia aggiornata di tale ruolo e' conservata presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. La nomina a revisore e' disposta con decreto del Ministro Guardasigilli, su proposta di una commissione centrale composta:
a) da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;
b) dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato;
c) da un funzionario del Ministero del tesoro;
d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) da un funzionario della Banca d'Italia;
g) da un rappresentante dell'Associazione fra le societa' italiane per azioni;
h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
i) da un componente designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle professioni economico-amministrative.
4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente di cui alla lettera b) del comma 3.
5. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 3 sono designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'Associazione fra le societa' italiane per azioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono preferibilmente scelti tra funzionari muniti della laurea in scienze economiche e commerciali.
((6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) del comma 3 sono altresi' designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi requisiti.))
7. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresi' a questi ultimi nel caso di cessazione dall'incarico.
8. La commissione e' regolarmente constituita con la presenza di almeno cinque membri.
9. La commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati".
"Art. 11. - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti.
2. Una copia aggiornata di tale ruolo e' conservata presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. La nomina a revisore e' disposta con decreto del Ministro Guardasigilli, su proposta di una commissione centrale composta:
a) da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;
b) dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato;
c) da un funzionario del Ministero del tesoro;
d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) da un funzionario della Banca d'Italia;
g) da un rappresentante dell'Associazione fra le societa' italiane per azioni;
h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
i) da un componente designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle professioni economico-amministrative.
4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente di cui alla lettera b) del comma 3.
5. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 3 sono designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'Associazione fra le societa' italiane per azioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono preferibilmente scelti tra funzionari muniti della laurea in scienze economiche e commerciali.
((6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) del comma 3 sono altresi' designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi requisiti.))
7. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresi' a questi ultimi nel caso di cessazione dall'incarico.
8. La commissione e' regolarmente constituita con la presenza di almeno cinque membri.
9. La commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati".