Sentenza 31 marzo 2011
Massime • 1
La determinazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve tener conto, nell'individuazione di quello complessivo dei familiari conviventi anche dei redditi per legge esenti dall'imposta per le persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. (Nella specie l'imputato aveva falsamente dichiarato i redditi familiari nell'istanza di ammissione al patrocinio, omettendo in particolare di indicare le somme percepite, rispettivamente, dal padre, a titolo di TFR e, dalla sorella, a titolo di indennità di disoccupazione).
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L'ISEE, non è un criterio valido per individuare i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il D.P.R. n. 115 del 2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi, che sinao in nero, esenti o soggetti a tassazione separata. L'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile poichè il D.Lgs. n. 115 del 2022, art. 76 che disciplina la materia è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 5 del medesimo decreto, dunque, non costituisce una legge extrapenale Il reato di pericolo, nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/03/2011, n. 25194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25194 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 31/03/2011
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 695
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 18161/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI UM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 1 marzo 2010 dalla corte d'appello di Lecce;
udita nella pubblica udienza del 31 marzo 2011 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Lecce confermò la sentenza 8.7.2008 del tribunale di Brindisi, che aveva dichiarato RI UM colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 per avere falsamente dichiarato i redditi della famiglia in una istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione di legge in ordine alla audizione del teste ON, la cui deposizione è a fondamento della dichiarazione di responsabilità. Lamenta che sia la deposizione di tale teste sia la sostituzione con esso del teste cap. L'NA sono affetti da nullità perché la sostituzione è stata disposta in una udienza che era stata rinviata per legittimo impedimento del difensore. Si tratta di nullità di tipo intermedio che può essere eccepita sino alla sentenza che conclude il grado successivo di giudizio. 2) inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, artt. 76 e 79 perché nella determinazione del reddito del nucleo familiare non dovevano essere computati ne' il trattamento fine rapporto ottenuto dal padre, ne' l'indennità di disoccupazione ricevuta dalla sorella. Le somme rilevanti invero sono solo quelle riportate nella dichiarazione dei redditi.
3) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. per la mancata concessione delle attenuanti generiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, invero, la corte d'appello ha già esattamente evidenziato che nella udienza successiva a quella alla quale il difensore del RI non prese parte per legittimo impedimento, la difesa dell'imputato, in persona di altro legale appositamente delegato dal difensore di fiducia per l'incombente, ed avente quindi la veste di sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen., preso atto della presenza di altro teste in luogo di quello indicato nella originaria lista del pubblico ministero, non obiettò nulla al riguardo ed anzi partecipò attivamente alla sua escussione, sottoponendolo a debito controesame.
La difesa quindi tenne un comportamento concludente, avente l'inequivocabile significato di accettare gli effetti cui l'atto viziato era predisposto e comunque di sanare la nullità relativa alla quale la difesa era stata presente e che non era stata eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto stesso, con conseguente decadenza dalla possibilità di sollevare successivamente in proposito ogni eccezione.
Quanto al secondo motivo, va osservato che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, ai fini della ammissione al gratuito patrocinio, trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.76, comma 3, il quale dispone che "Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva". Esattamente, pertanto, per determinare il reddito complessivo dei familiari conviventi, i giudici del merito hanno tenuto conto anche del trattamento di fine rapporto ottenuto dal padre e della indennità di disoccupazione ottenuta dalla sorella.
La corte d'appello, infine, pur a fronte di un motivo di appello del tutto generico sul punto, e quindi chiaramente inammissibile, ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, in considerazione dei reiterati e gravi precedenti dell'imputato e della intensità del dolo.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 31 marzo 2011. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011