Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 6642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6642 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
06 642 /02 r.g. 14109/00; ud. 30/1/02; oggetto: rettifica atto di morte;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 04-18950 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Con- 18990 Ref. 1435 SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati presidente Rosario De Musis consigliere Giovanni Losavio Gammarco Cappuccio 66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rel. 66 Giulio Graziadei UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Salvatore Salvago IL SOLE 24 ORE dal Sig.
1.55. ha pronunciato la seguente per diritti €vittige, MAG. 2002 il IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da ER NO D'EO, elettivamente domiciliato in Roma, via Bertoloni n. 44, presso l'avv. Andrea Filippo Cecchetti, che, con l'avv. Giorgio Sorgato, lo difende per procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna;
the 231 200 г 1 intimato per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1346 del 26 novembre-23 dicembre 1999; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Cecchetti, per il ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Orazio Frazzini, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NO D'EO, con ricorso proposto il 30 ottobre 1996, ai sensi degli artt. 454 cod. civ. e 167 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 (all'epoca vigenti), ha chiesto al Tribunale di Ferrara di rettificare l'atto di morte del coniuge AN IA EL, redatto dall'Ufficiale dello stato civile su informativa della Procura della Repubblica di Ferrara, sostenendo che il decesso della moglie, a seguito di caduta dal secondo piano del locale Ospedale Sant'AN (dove era stata ricoverata per un incidente stradale), si era verificato alle ore cinque del 25 luglio 1987, non alle ore sette e trenta minuti dello stesso giorno, come indicato in quell'atto. L'erroneità di tale indicazione, ad avviso del D'EO, era evidenziata dal contenuto di avviso del fatto inviato alle autorità competenti dal Direttore sanitario dell'Ospedale ed inoltre di scheda statistica compilata nel reparto di rianimazione. 2 La domanda, respinta dal Tribunale per difetto di prova, è stata dichiarata improponibile dalla Corte d'appello di Bologna, sul rilievo che l'azione di rettificazione è accordata per emendare carenze, omissioni od errori materiali dell'atto di morte, non per far valere violazioni di legge, nella specie peraltro attribuite a pubblici ufficiali diversi da quello che aveva formato l'atto medesimo. In accoglimento di ricorso proposto dal D'EO, questa Corte, con sentenza n. 12746 del 21 dicembre 1998, ha cassato la pronuncia di secondo grado ed ha rinviato la causa ad altra Sezione della Corte di Bologna, affermando che il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile è esperibile per denunciare vizi che abbiano comportato attestazioni non rispondenti alla realtà. Con la pronuncia di cassazione si è anche osservato che l'atto di morte, in caso di decesso violento, è redatto in base alle notizie trasmesse dal magistrato o dall'ufficiale di polizia giudiziaria in conformità del verbale che i medesimi devono compilare (art. 144 del r.d. n. 1238 del 1939), e, in ipotesi di decesso in ospedale, può basarsi anche sull'avviso inviato dal direttore od altro delegato dell'ente (art. 138 dello stesso decreto). Il Giudice di rinvio, con sentenza depositata il 23 dicembre 1999, ha rigettato la domanda di rettificazione, considerando: M.
3 -che l'atto di morte della EL era stato redatto sulla scorta di missiva del 28 luglio 1987 del Procuratore della Repubblica di Ferrara;
-che tale missiva, pur mancando di alcune delle indicazioni previste dall'art. 140 primo comma del r.d. n. 1238 del 1939 (paternità, maternità e professione della defunta, nome del coniuge superstite, esistenza di figli minori), e pur non facendo espressa menzione del processo verbale di cui all'art. 144 primo comma, era stata stilata in applicazione del secondo comma dello stesso art. 144, non si esauriva in un mero nulla-osta al seppellimento (apposto in calce al documento), e legittimamente era stata posta a base dell'atto di morte, in quanto recava inequivoca comunicazione anche dell'ora dell'evento, ricavata da quel verbale: -che le scrupolose e complesse indagini penali, in esito alle quali era stata esclusa la configurabilità del reato di omicidio colposo, confermavano che la EL non era morta sul colpo, precipitando alle ore cinque, ma era spirata alle ore sette e trenta minuti, dopo essere stata sottoposta ad esami radiologici ed a terapia intensiva;
-che in senso contrario non era valorizzabile la mancanza, nella scheda compilata dal medico di turno, di un'annotazione circa il verificarsi d'intervallo di tempo fra la caduta e la morte, in quanto l'omissione non dimostrava che tale intervallo non vi fosse stato;
-che ugualmente ininfluente era la presenza, nella comunicazione del decesso inviata dal Direttore sanitario dell'Ospedale Sant'AN (alla Procura della Repubblica, alla Questura ed all'Ufficio dello stato civile), di una correzione circa l'ora del decesso (il numero 5, dattiloscritto, era stato barrato e sostituito a penna con il numero 7,30), trattandosi di una revisione di errore materiale, comprensibile e non imputabile all'intento di occultare la verità; -che non erano rilevanti le imprecisioni contenute nel verbale di sopralluogo di un foto-segnalatore della polizia scientifica, essendo questa intervenuto sul posto qualche ora dopo il fatto, senza conoscerne la dinamica. NO D'EO, con ricorso notificato il 30 giugno 2000 al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna, ha chiesto la cassazione della sentenza di rinvio. Con cinque connessi motivi d'impugnazione, denunciando violazione dell'art. 144 del r.d. n. 1238 del 1939, inottemperanza ai criteri fissati dalla sentenza di cassazione, e vizi della motivazione, il ricorrente addebita al Giudice di rinvio: -di non aver rilevato che la missiva del Procuratore della Repubblica di Ferrara del 28 luglio 1987 non era valido documento per la compilazione dell'atto di morte, non avendo la forma della "notizia” e mancando dei requisiti di contenuto prescritti dal citato art. 144 del r.d. n. 1238 del 1939 (in relazione M all'art. 140);
5 -di aver erroneamente apprezzato le risultanze dell'inchiesta penale, trascurando che le stesse non avevano carattere definitivo e vincolante, erano finalizzate ad obiettivi diversi, non offrivano dati sicuri circa la coincidenza dell'ora del decesso con quella indicata nell'atto di morte;
-di aver omesso di riscontrare l'assenza di elementi dimostrativi della persistenza in vita della EL dopo le ore cinque;
-di aver arbitrariamente svalutato il fatto della carenza nella scheda del reparto di rianimazione dell'Ospedale di un'annotazione di non contestualità della caduta e della morte della EL;
-di aver indebitamente ascritto a semplice correzione di svista materiale l'alterazione in punto di ora del decesso dell'avviso del Direttore sanitario, dimenticando che la circostanza poteva evidenziare la stesura di un secondo avviso, proveniente da un soggetto non abilitato, e comunque non idoneo ad infirmare il primo;
-di aver apoditticamente negato influenza a quanto riferito dal foto-segnalatore della polizia scientifica. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna non ha presentato controdeduzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE M Il ricorso è infondato. 6 Con la cassazione della sentenza d'appello, si è affermato, come già detto, il principio che la rettificazione dell'atto di morte è consentita al fine di denunciare irregolarità del procedimento di formazione che abbiano comportato sull'ora del decesso una indicazione discordante dalla realtà, e poi si è demandato al Giudice di rinvio il compito d'indagare e pronunciare sulla sussistenza dei vizi in concreto allegati dalla parte istante. Il D'EO, come lo stesso puntualmente ricorda alla pagina n. 19 del ricorso, aveva dedotto che l'atto di morte riportava le ore sette e trenta minuti sulla scorta di un'informazione della Procura a sua volta non desunta dal processo verbale prescritto dall'art. 144 del r.d. n. 1238 del 1939, ed aveva sostenuto che altri documenti, ed in particolare l'avviso del Direttore sanitario e la scheda del reparto di rianimazione, dimostravano il determinarsi del decesso alle ore cinque. Le risposte, date a tali deduzioni dalla Corte di Bologna in sede di rinvio, sono congrue e non incorrono nelle violazioni e lacune denunciate dal ricorrente. In riferimento al titolo in forza del quale era stato redatto l'atto di morte, il Giudice di rinvio, dopo aver escluso che potesse invalidare della Procura della Repubblical'informativa l'omissione di elementi non essenziali per l'identificazione della persona deceduta e per l'individuazione del momento del decesso, ovvero il difetto di un'espressa menzione del verbale da compilarsi sullo stato del cadavere e sulle circostanze relative alla 7 morte (art. 144 primo comma del r.d. n. 1238 del 1939), ha accertato che tale informativa, quanto al dato in contestazione, fedelmente riportava la notizia presente in detto verbale. Questo riscontro, non investito da pertinenti censure, esaurisce il tema del dibattito, sul punto dell'attitudine della nota della Procura a legittimare la compilazione dell'atto di morte, in relazione a quanto sopra ricordato sul contenuto della domanda del D'EO. Tutte le altre questioni sollevate dal ricorrente investono la prova di una realtà diversa, sempre sull'ora del decesso, rispetto al dato riferito dalla Procura della Repubblica e recepito dall'Ufficiale dello stato civile nell'atto di morte. L'incombenza sulla parte istante dell'onere di fornire detta prova comporta che le eventuali incertezze od equivocità degli elementi portati all'esame del Giudice del merito non potevano non essere risolte a sfavore del D'EO. Alla luce di tale premessa, va osservato, quanto alla valenza della correzione dell'ora della morte nell'avviso spedito dal Direttore sanitario, che l'argomentato convincimento espresso dalla Corte territoriale, circa la riferibilità della correzione stessa ad una mera svista (come tale emendabile da chi aveva materialmente redatto l'avviso senza bisogno di una procedura di revisione), non può essere utilmente contrastato, alla stregua dei limiti del sindacato di legittimità, con la prospettazione di una 8 fraudolenta alterazione del documento a posteriori, senza l'indicazione di prove potenzialmente atte a suffragare l'ipotesi. Parimenti si esaurisce nella sollecitazione di un non consentito riesame delle risultanze di causa la rinnovata deduzione del valore probatorio della scheda ospedaliera, nella parte in cui non menzionava un divario temporale fra il fatto violento subito dalla EL ed il suo decesso, tenendosi conto anche della logicità del rilievo della Corte di Bologna sul significato ambivalente dell'omissione (con i riflessi evidenziati in riferimento all'onere della prova). Per analoghe ragioni non sono decisive le considerazioni del ricorrente circa l'equivocità e comunque la portata non vincolante degli atti e dell'esito dell'inchiesta penale, in quanto le relative risultanze, peraltro esaminate dalla Corte di Bologna in via rafforzativa (a conforto della ritenuta carenza di prova del fondamento della domanda), potrebbero, secondo le tesi dello stesso ricorrente, lasciare perplessità sull'effettiva ora del decesso, non dare un'esauriente dimostrazione dell'erroneità del dato riportato nell'atto di morte (dimostrazione necessaria, si ripete, per l'accoglimento della richiesta di rettificazione). In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale in assenza d'attività difensiva di controparti. и
P.Q.M.
9 La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 30 gennaio 2002. Il presidente Polequins Il consigliere rel. est. Two frows CO CASSAZIONE Tha Sezione Civile Depositato in Cancelleria - 9 MAG. 2002 IL CANCELLIERE Luisa Passingth IL CANCELLIERE 1097 129,11 456T 30 99 TOTA 6010 AGENZIA DEL) -18 NOV 2002 OMA 2. Regist Saite 4 49342 110 CENTO (euro p. ⠀ (Dott.ssa C PO GiudiziariIl Responsabile Servizio (Dr. M. RACCHIND 10