Sentenza 7 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2003, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA0 1 8 6 3 / 0 3 IN NOME DEL POPO. ↑ TALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G. N. 15220/( DOLL. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 4279 Rel. Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Dott. Camillo FILADORO - Consigliere Od. 12/11/02 Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IS SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Vie IV November, 144 in ROMA VIA DEZZA FREZZA 17 rappresentato e difeso 2002 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' giusta delega in actyl proc. NOT. C.F. Tuccari di Come · 4496 idel 2/8/100 rep N°54910- -1- controricorrente ! avversC la sentenza n. 285/00 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 03/03/00 R.G.N. 434/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato AMODEO per delega ASSENNATO;
udito l'Avvocato DE FERRA'; ¡udilo il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per rigetto del ricorso. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 15 febbraio (3 marzo 2000, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l'appello proposto dalla sig.ES SI
contro
I'INAIL, avverso la sentenza del Pretore, in data 25 gennaio 1999, che aveva respinto la domanda dell'assicurata, volta ad ottenere le prestazioni di legge per malattia professionale (sindrome del tunnel carpale - dito a scatto), denunciata il 31 marzo 1992. Ha ritenuto il giudice di appello che il consulente tecnico medico legale nominato in prime cure aveva escluso il nesso causale della malattia con l'attività lavorativa (taglio di stoffa con apposita tagliatrice', appoggiata su una pila di tessulo, seguendo le linee di un modello di carta, sulla base dei seguenti rilievi: erano diffusi in altre articolazioni segni clinici di poliartropatia artrosica;
la malattia denunciata era localizzata ad ambedue i polsi ed alle dita e tali elementi di fatto non erano stati contestati dall'appellante che, anzi, aveva riconosciuto 'un modesto quadro artrosico'; inoltre, dal complesso delle acquisizioni istruttorie era emerso che non vi era stata una frequenza ed una rilevanza tale di traumatismi da determinare l'insorgenza della malattia professionale. L'unico teste escusso non consentiva di ravvisare nell'attività della SI l'idoneità lesiva dalla stessa dedotta, sia sotto il profilo quantitativo- temporale della esposizione a rischio, sia sotto quello della traumaticità della lavorazione. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la SI con unico motivo illustrato con memoria. 157000 do 3 Resiste l'INAIL con contraricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con l'unico motivo di impugnazione, la lavoratrice deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116, 441, 442, 445 c.p.c., art.3 d.p.r. 1124/1965 e n.42 tabella all. n.4 d.p.r. 482/1975. Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria (art.360 c.p.c. nn.3, 4 e 5)" e sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, in ordine alla mancata contestazione degli elementi di fatto posti in luce dal consulente tecnico di ufficio, quando le conclusioni dell'ausiliare erano state criticate in punto di mancata dimostrazione da parte sua di patologie congenite o reumatoidi ed era stato sottolineato, invece, l'interessamento, ad opera delle patologie denunciate, delle guaine tendinee, come effetto di continuati microtraumatismi, tanto che era stata chiesta in primo grado la rinnovazione della consulenza o l'invito del consulente tecnico di ufficio a chiarimenti. In realtà, come dedotto in primo grado, la taglierina verticale impiegata su stoffe 'stese a materasso' alla pressione determinava una continua vibrazione sulle mani, idonea a far insorgere la tecnopatia. Il teste escusso aveva precisato che la SI era stata addetta alla taglierina dal 1981 ai primi anni '90: era dunque provato il dato quantitativo temporale dell'impegno. Lo stesso consulente di ufficio aveva parlato di un impegno di circa 12 anni. || teste escusso aveva confermato che la taglierina creava una continua vibrazione sulle mani dell'operatrice ed era pure emerso che le mani venivano impiegate alternativamente nell'uso dell'attrezzo. In ogni A caso, gli elementi raccolti erano tali da determinare per il giudice il dovere di acquisire ulteriori elementi (prove testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente di ufficio) per l'accertamento della entità e dell'esposizione al rischio della lavoratrice. || Tribunale non si era neppure dato cura di accertare se la taglierina fosse uno strumento ad asse flessibile ai fini della presunzione di eziologia professionale ex n.42 della tabella all.4 d.p.r. 9 giugno 1975, n.482. Il motivo è fondato nei sensi delle considerazioni che seguono. A vero dire, l'ultima delle censure appena esposte appare generica e presenta profili di inammissibilità presupponendo accertamenti di fatto che neppure si deduce essere stati sollecitati nei giudizi di merito, né è precisato su quali basi oggettive o prospettazioni di parte il giudice avrebbe dovuto attivarsi per accertare se la taglierina fosse strumento ad asse flessibile;
sono, per contro, fondate le altre censure di vizio di motivazione contenute nel motivo. -quale parte integrante della sentenza Esaminando direttamente impugnata l'estremamente concisa relazione del consulente tecnico di - ufficio nominato dal Pretore, appare del tutto immotivata la conclusione dell'ausiliare secondo cui l'impiego della taglierina non avrebbe causato o, quanto meno, concorso a causare in modo incisivo' la denunciata patologia, quando, ai fini del riconoscimento della tecnopatia è certamente sufficiente anche il solo rapporto concausale di fattori preesistenti o extra- lavorativi con l'attività lavorativa, per il generale principio di equivalenza delle cause espresso dall'art.41 c.p.c., a meno che il fattore extralavorativo 1522000 dne 5 o preesistente assuma il rilievo di causa efficiente esclusiva (Cass.3 giugno 2002, n.8033; 27 dicembre 1999, n.14565; 9 giugno 1998, n.6127; 21 gennaio 1998, n.535). In particolare, la sentenza, che pur riconosce che la taglierina produceva vibrazioni (circostanza neppure considerata esplicitamente dal consulente tecnico di ufficio, ma risultante dall'esito della prova testimoniale riprodotta nel ricorso), ha ritenuto che queste fossero attutite dagli strati di stoffa sovrapposti che venivano tagliati e sui quali l'operatrice appoggiava una mano. Rileva, peraltro, la Corte come il giudice di merito non abbia spiegato in quale modo le vibrazioni risultassero attutite per la mano che impugnava l'attrezzo. Quanto al fatto, ritenuto dal Tribunale, che l'assicurata altemasse le mani nell'uso della taglierina, se vale a diminuire la durata complessiva dell'esposizione a 'noxa' di ciascuna e a giustificare in parte una minore efficienza causale dell'attività, d'altro lato sminuisce, sul piano logico, l'altra considerazione del consulente di ufficio circa la compresenza della patologia in entrambe le mani e i polsi, considerazioni che avrebbero reso meno probabile l'ezlopatogenesi lavorativa solo nella ipotesi di un impiego esclusivamente monolaterale dello strumento. Del tutto generica e non sufficientemente motivata sul piano logico è, poi, l'affermazione del Tribunale circa la 'relativa' incertezza della durata dell'esposizione a 'noxa' quando risulta dalla deposizione testimoniale riportata in ricorso che essa si sarebbe protratta dal 1981 al 1990. D'altra parte, la presenza di patologie artrosiche - reumatoidi e di fattori congeniti avrebbe imposto l'indagine circa la possibile incidenza (con-)causale, nei Vergel 1522000.doc 6 sensi sopra precisati, di fattori lavorativi meno intensi rispetto a quelli necessari all'ezipatogenesi in soggetti non portatori di fattori predisponenti o concorrenti. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere accolto;
la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di eguale grado che deciderà tenendo conto dei rilievi che precedono e di eventuali ulteriori approfondimenti tecnici o chiarimenti dei testi già escussi. Allo stesso giudice è opportuno demandare, altresì, il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Bologna. Nivembr Così deciso in Roma, addì 12 dicembre 2002. IL PRESIDENTE E glichen full IL CONSIGLIERE ESTENSORE CANCELLIERE Zenceteria 10/2013 IL CANGELERE 1400000 dec 7