Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 14747
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Sentenza 23 aprile 2026

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  • Accolto
    Erronea applicazione dell'art. 68 legge n. 689 del 1981

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, affermando che il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto applicare l'art. 51-ter dell'ordinamento penitenziario, che prevede la competenza del Tribunale di sorveglianza per le decisioni in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura alternativa, e non l'art. 68 della legge n. 689 del 1981, applicato analogicamente e in modo sfavorevole al condannato.

  • Accolto
    Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che la valutazione dei fatti commessi in epoca antecedente all'ammissione alla misura alternativa, ai fini della revoca o sospensione della stessa, rientri nella competenza del Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen. e che l'applicazione analogica dell'art. 68 della legge n. 689 del 1981 abbia comportato conseguenze sfavorevoli per il condannato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 14747
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14747
    Data del deposito : 23 aprile 2026

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