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Sentenza 23 aprile 2026
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 14747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14747 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez.1,15061/2026 CC - 10/04/2026 R.G.N. 43803/2025 sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE nei confronti di: NN CO nato a [...] il [...] avverso il decreto del 26/11/2025 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce. RITENUTO IN FATTO 1. Col decreto in preambolo il Magistrato di sorveglianza di Lecce, a seguito della comunicazione dello UEPE di Lecce relativa alla sottoposizione in data 21 ottobre 2025 della misura custodiale in carcere nei confronti di CO MA giusta ordinanza del G.I.P. di Lecce emessa il 6 ottobre 2025, visti gli artt. 12 preleggi e 68 legge n. 689 del 1981, ha dichiarato sospesa l'esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 disposta con ordinanza emessa in data 24 ottobre 2023 dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce ed ha disposto che l'esecuzione di tale misura alternativa 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14747 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 10/04/2026 riprenderà quando il condannato riacquisterà la libertà, per la durata residua di anni 2 mesi 4 e giorni 8 di reclusione. A fondamento del provvedimento, il Magistrato ha rilevato che il sopravvenuto stato detentivo origina dalla ritenuta commissione di fatti-reato in epoca ("come si evince dal n. RGNR che è del 2020") all'ammissione del condannato alla misura alternativa, di talché non appaiono ricorrere i presupposti di cui all'art. 51-ter ord. pen. e neppure quelli di cui all'art. 51-bis ord. pen., non essendo tali reati oggetto di una sentenza definitiva di condanna, sicché, nell'assenza di una specifica disposizione di legge, anziché disporre la cessazione della misura alternativa, ha ritenuto applicabile, in via analogica, per identità di ratio, il novellato art. 68 legge n. 689 del 1981. 2. Propone ricorso per cassazione avverso il suindicato provvedimento il Procuratore di Lecce che, articolato in due motivi di ricorso, qui di seguito riassunti negli stretti limiti necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge per avere il Magistrato di sorveglianza disposto la sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 68 legge n. 689 del 1981 — previsto specificamente ed esclusivamente per le pene sostitutive e non per quelle alternative — norma erroneamente applicata analogicamente, mentre avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen., applicabile al caso di specie, omettendo di fare applicazione del suo secondo comma e, di fatto, spostando la competenza sul proprio ufficio anziché sul Tribunale di sorveglianza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perché per escludere la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 51-ter ord. pen. il Magistrato di sorveglianza afferma che il sopravvenuto stato detentivo derivante dall'esecuzione della misura cautelare origina dalla ritenuta commissione di fatti reato commessi in epoca antecedente all'ammissione del condannato alla misura alternativa: a prescindere dal fatto che tale valutazione, come dedotto nel primo motivo, avrebbe dovuto compierla il Tribunale di sorveglianza, in ogni caso essa è contraddetta dagli atti, come si evince dall'ordinanza cautelare emessa nei confronti dell'MA (allegata per autosufficienza al ricorso) il capo A.1 reca la contestazione del delitto associativo aggravato di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen. commesso dal gennaio 2021 a maggio 2023 con permanenza, mente i capi C.15 e C.16 recano la contestazione dei reati-fine di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen.e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi dal 24 agosto 2021 al 31 gennaio 2022 (capo C.15) e da agosto 2021 al febbraio 2022 (capo C.16). 2 Si deduce, altresì, che l'applicazione analogica del disposto di cui all'art. 68 legge n. 689 del 1981 ha peraltro determinato conseguenze sfavorevoli per il condannato perché determina la sospensione della misura alternativa in atto, che riprenderebbe per la parte residua solo alla cessazione della misura cautelare in atto, mentre applicando - come avrebbe dovuto applicare - l'art. 51-ter ord. pen. la pena inflitta al reo continuerebbe a decorrere, sia pure in ambito carcerario. 3. Il Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti con requisitoria scritta del 3 febbraio 2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso - articolato in due motivi che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente - è fondato e merita di essere accolto. 1. Nella vicenda al vaglio il condannato stava scontando la misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 concessagli dal Tribunale di sorveglianza di Lecce con ordinanza del 24 ottobre 2024 quando - come emerge dalla produzione del RM. ricorrente allegata per autosufficienza al ricorso - è stato attinto da misura cautelare carceraria, in forza dell'ordinanza del G.I.P. di Lecce in data 6 ottobre 2025, eseguita il 21 ottobre 2025, emessa in ordine al delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen., commesso dal gennaio 2021 al maggio 2023, con permanenza (capo A.1, nel contestato ruolo di partecipe) nonché ai reati-fine di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dal 24 agosto 2021 al 31 gennaio 2022 (capo C.15) e dall'agosto 2021 al febbraio 2022 (capo C.16). 1.1. Il Magistrato di sorveglianza di Lecce nell'impugnato provvedimento ha ritenuto che il sopravvenuto stato detentivo originato per fatti commessi in epoca antecedente all'ammissione del condannato alla misura dell'affidamento terapeutico fosse ipotesi non contemplata dall'art. 51-ter ord. pen. in materia di revoca della misura alternativa ed ha altresì escluso l'applicabilità dell'art. 51-bis ord. pen. non essendo quelli in contestazione reati oggetto di sentenza definitiva di condanna, di talché ha ritenuto applicabile - in via analogica, invocando l'art. 12 delle preleggi - il disposto di cui al novellato art. 68 legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni sostitutive "per più versi sovrapponibili, quanto ai contenuti, alle misure alternative previste dal diritto penitenziario" (così ord. imp.), il quale prevede che, al sopravvenire di una misura cautelare o comunque restrittiva della libertà personale, le sanzioni sostitutive rimangano sospese fino al venir meno della misura cautelare, con la conseguenza che ha dichiarato sospesa l'esecuzione 3 della misura alternativa della detenzione domiciliare disponendo che la stessa riprenda il suo corso quando il condannato riacquisterà la libertà, per la residua durata di anni due, mesi quattro e giorni otto di reclusione. 1.2. Si tratta di una valutazione doppiamente viziata, come fondatamente dedotto dal P.M. ricorrente, sia ai sensi della lett. b) che della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. 1.2.1. Con riguardo al primo profilo di censura, fondato, il Magistrato di sorveglianza non avrebbe dovuto fare ricorso, in via analogica, all'art. 68 della legge n. 689 del 1981 - norma riguardante il diverso ambito della sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive che, oltretutto, determina, in concreto, conseguenze sfavorevoli al condannato (giacché la misura alternativa riprenderebbe soltanto alla cessazione della misura cautelare in atto) - poiché la norma che avrebbe dovuto applicare è proprio l'art. 51-ter ord. pen. che, sussistendone i presupposti, consente al reo di scontare la pena sia pure in ambito carcerario ed individua nel Tribunale (e non nel Magistrato di sorveglianza) l'organo (collegiale) chiamato a decidere «in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca» della misura, direttamente (comma 1) ovvero a seguito del provvedimento interinale del Magistrato di sorveglianza (comma 2). L'art. 51-ter ord. pen. prevede la procedura di revoca della misura alternativa in relazione a comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, senza specificare se essi siano commessi prima o dopo la sua applicazione, tenuto conto del fatto che i presupposti dell'applicazione della misura comprendono anche la valutazione di evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. Il procedimento scandito dall'art. 51-ter ord. pen. stabilisce che: «Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura» (comma 1). «Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti» (comma 2). Questa valutazione necessariamente deve comprendere le condotte delittuose poste in essere prima della applicazione della misura, così che ove esse fossero state per varie ragioni ignorate dal tribunale di sorveglianza, come nel caso di specie, si rientra in un caso di revoca previsto dal combinato disposto dell'art. 47 ter, commi 1-bis e 7, in relazione all'art. 53 bis o.p. 4
P.Q.M.
C Annulla senza rinvio l'impugnato provvedimento e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Lecce er q anto di competenza. Così deciso in Roma, il 10 aprye 20261
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce. RITENUTO IN FATTO 1. Col decreto in preambolo il Magistrato di sorveglianza di Lecce, a seguito della comunicazione dello UEPE di Lecce relativa alla sottoposizione in data 21 ottobre 2025 della misura custodiale in carcere nei confronti di CO MA giusta ordinanza del G.I.P. di Lecce emessa il 6 ottobre 2025, visti gli artt. 12 preleggi e 68 legge n. 689 del 1981, ha dichiarato sospesa l'esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 disposta con ordinanza emessa in data 24 ottobre 2023 dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce ed ha disposto che l'esecuzione di tale misura alternativa 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14747 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 10/04/2026 riprenderà quando il condannato riacquisterà la libertà, per la durata residua di anni 2 mesi 4 e giorni 8 di reclusione. A fondamento del provvedimento, il Magistrato ha rilevato che il sopravvenuto stato detentivo origina dalla ritenuta commissione di fatti-reato in epoca ("come si evince dal n. RGNR che è del 2020") all'ammissione del condannato alla misura alternativa, di talché non appaiono ricorrere i presupposti di cui all'art. 51-ter ord. pen. e neppure quelli di cui all'art. 51-bis ord. pen., non essendo tali reati oggetto di una sentenza definitiva di condanna, sicché, nell'assenza di una specifica disposizione di legge, anziché disporre la cessazione della misura alternativa, ha ritenuto applicabile, in via analogica, per identità di ratio, il novellato art. 68 legge n. 689 del 1981. 2. Propone ricorso per cassazione avverso il suindicato provvedimento il Procuratore di Lecce che, articolato in due motivi di ricorso, qui di seguito riassunti negli stretti limiti necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge per avere il Magistrato di sorveglianza disposto la sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 68 legge n. 689 del 1981 — previsto specificamente ed esclusivamente per le pene sostitutive e non per quelle alternative — norma erroneamente applicata analogicamente, mentre avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen., applicabile al caso di specie, omettendo di fare applicazione del suo secondo comma e, di fatto, spostando la competenza sul proprio ufficio anziché sul Tribunale di sorveglianza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perché per escludere la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 51-ter ord. pen. il Magistrato di sorveglianza afferma che il sopravvenuto stato detentivo derivante dall'esecuzione della misura cautelare origina dalla ritenuta commissione di fatti reato commessi in epoca antecedente all'ammissione del condannato alla misura alternativa: a prescindere dal fatto che tale valutazione, come dedotto nel primo motivo, avrebbe dovuto compierla il Tribunale di sorveglianza, in ogni caso essa è contraddetta dagli atti, come si evince dall'ordinanza cautelare emessa nei confronti dell'MA (allegata per autosufficienza al ricorso) il capo A.1 reca la contestazione del delitto associativo aggravato di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen. commesso dal gennaio 2021 a maggio 2023 con permanenza, mente i capi C.15 e C.16 recano la contestazione dei reati-fine di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen.e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi dal 24 agosto 2021 al 31 gennaio 2022 (capo C.15) e da agosto 2021 al febbraio 2022 (capo C.16). 2 Si deduce, altresì, che l'applicazione analogica del disposto di cui all'art. 68 legge n. 689 del 1981 ha peraltro determinato conseguenze sfavorevoli per il condannato perché determina la sospensione della misura alternativa in atto, che riprenderebbe per la parte residua solo alla cessazione della misura cautelare in atto, mentre applicando - come avrebbe dovuto applicare - l'art. 51-ter ord. pen. la pena inflitta al reo continuerebbe a decorrere, sia pure in ambito carcerario. 3. Il Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti con requisitoria scritta del 3 febbraio 2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso - articolato in due motivi che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente - è fondato e merita di essere accolto. 1. Nella vicenda al vaglio il condannato stava scontando la misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 concessagli dal Tribunale di sorveglianza di Lecce con ordinanza del 24 ottobre 2024 quando - come emerge dalla produzione del RM. ricorrente allegata per autosufficienza al ricorso - è stato attinto da misura cautelare carceraria, in forza dell'ordinanza del G.I.P. di Lecce in data 6 ottobre 2025, eseguita il 21 ottobre 2025, emessa in ordine al delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen., commesso dal gennaio 2021 al maggio 2023, con permanenza (capo A.1, nel contestato ruolo di partecipe) nonché ai reati-fine di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dal 24 agosto 2021 al 31 gennaio 2022 (capo C.15) e dall'agosto 2021 al febbraio 2022 (capo C.16). 1.1. Il Magistrato di sorveglianza di Lecce nell'impugnato provvedimento ha ritenuto che il sopravvenuto stato detentivo originato per fatti commessi in epoca antecedente all'ammissione del condannato alla misura dell'affidamento terapeutico fosse ipotesi non contemplata dall'art. 51-ter ord. pen. in materia di revoca della misura alternativa ed ha altresì escluso l'applicabilità dell'art. 51-bis ord. pen. non essendo quelli in contestazione reati oggetto di sentenza definitiva di condanna, di talché ha ritenuto applicabile - in via analogica, invocando l'art. 12 delle preleggi - il disposto di cui al novellato art. 68 legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni sostitutive "per più versi sovrapponibili, quanto ai contenuti, alle misure alternative previste dal diritto penitenziario" (così ord. imp.), il quale prevede che, al sopravvenire di una misura cautelare o comunque restrittiva della libertà personale, le sanzioni sostitutive rimangano sospese fino al venir meno della misura cautelare, con la conseguenza che ha dichiarato sospesa l'esecuzione 3 della misura alternativa della detenzione domiciliare disponendo che la stessa riprenda il suo corso quando il condannato riacquisterà la libertà, per la residua durata di anni due, mesi quattro e giorni otto di reclusione. 1.2. Si tratta di una valutazione doppiamente viziata, come fondatamente dedotto dal P.M. ricorrente, sia ai sensi della lett. b) che della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. 1.2.1. Con riguardo al primo profilo di censura, fondato, il Magistrato di sorveglianza non avrebbe dovuto fare ricorso, in via analogica, all'art. 68 della legge n. 689 del 1981 - norma riguardante il diverso ambito della sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive che, oltretutto, determina, in concreto, conseguenze sfavorevoli al condannato (giacché la misura alternativa riprenderebbe soltanto alla cessazione della misura cautelare in atto) - poiché la norma che avrebbe dovuto applicare è proprio l'art. 51-ter ord. pen. che, sussistendone i presupposti, consente al reo di scontare la pena sia pure in ambito carcerario ed individua nel Tribunale (e non nel Magistrato di sorveglianza) l'organo (collegiale) chiamato a decidere «in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca» della misura, direttamente (comma 1) ovvero a seguito del provvedimento interinale del Magistrato di sorveglianza (comma 2). L'art. 51-ter ord. pen. prevede la procedura di revoca della misura alternativa in relazione a comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, senza specificare se essi siano commessi prima o dopo la sua applicazione, tenuto conto del fatto che i presupposti dell'applicazione della misura comprendono anche la valutazione di evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. Il procedimento scandito dall'art. 51-ter ord. pen. stabilisce che: «Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura» (comma 1). «Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti» (comma 2). Questa valutazione necessariamente deve comprendere le condotte delittuose poste in essere prima della applicazione della misura, così che ove esse fossero state per varie ragioni ignorate dal tribunale di sorveglianza, come nel caso di specie, si rientra in un caso di revoca previsto dal combinato disposto dell'art. 47 ter, commi 1-bis e 7, in relazione all'art. 53 bis o.p. 4
P.Q.M.
C Annulla senza rinvio l'impugnato provvedimento e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Lecce er q anto di competenza. Così deciso in Roma, il 10 aprye 20261