CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 10628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10628 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIENA nel procedimento a carico di: DELLO OG AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di SIENA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/saatAte le conclusioni del PG rs-4.z._ ‘:)I;C_) ,1,5\\ S2} \ Penale Sent. Sez. 1 Num. 10628 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 31/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena disposta in favore di LE LL CO con la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Roma n. 1887/2021, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2021. Il fatto giudicato dalla Corte di appello di Roma è stato commesso il 26 marzo 2012, mentre il fatto giudicato dalla Corte di appello di Firenze, divenuta irrevocabile il 2 marzo 2022, è stato commesso il 23 agosto 2013. Non ricorrono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., attesa la posteriorità, e non già l'anteriorità come richiesto dalla disposizione di legge, del reato oggetto di ulteriore condanna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il carattere di anteriorità del delitto va inteso con il riferimento alla data della sentenza, irrevocabile, con cui viene accertato l'ulteriore reato e non alla data di consumazione dello stesso. Nel caso in esame è evidente che il reato giudicato dalla sentenza che determina la revoca è stato commesso il 23 agosto 2013 e la sentenza che ha concesso il beneficio è divenuta irrevocabile il 30 aprile 2021. L'anteriorità del delitto è dunque indiscutibile se riferita alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha errato nel non disporre, come richiesto dal pubblico ministero, la revoca della sospensione condizionale perché ha male interpretato il disposto dell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., nella parte in cui stabilisce che la nuova condanna debba aver ad oggetto un delitto anteriormente commesso. L'anteriorità, infatti, non è da intendersi in riferimento al reato giudicato dalla sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale ma alla data di irrevocabilità di detta sentenza. 1 rt,n Il principio di diritto da applicarsi è che "... l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce" - Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056 -. È poi appena il caso di osservare che le pene inflitte con la sentenza che ha concesso la sospensione condizionale e con la sentenza per il delitto anteriormente commesso superano, cumulate tra loro, i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. 3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siena.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siena. Così deciso, il 31 gennaio 2023.
lette/saatAte le conclusioni del PG rs-4.z._ ‘:)I;C_) ,1,5\\ S2} \ Penale Sent. Sez. 1 Num. 10628 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 31/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena disposta in favore di LE LL CO con la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Roma n. 1887/2021, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2021. Il fatto giudicato dalla Corte di appello di Roma è stato commesso il 26 marzo 2012, mentre il fatto giudicato dalla Corte di appello di Firenze, divenuta irrevocabile il 2 marzo 2022, è stato commesso il 23 agosto 2013. Non ricorrono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., attesa la posteriorità, e non già l'anteriorità come richiesto dalla disposizione di legge, del reato oggetto di ulteriore condanna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il carattere di anteriorità del delitto va inteso con il riferimento alla data della sentenza, irrevocabile, con cui viene accertato l'ulteriore reato e non alla data di consumazione dello stesso. Nel caso in esame è evidente che il reato giudicato dalla sentenza che determina la revoca è stato commesso il 23 agosto 2013 e la sentenza che ha concesso il beneficio è divenuta irrevocabile il 30 aprile 2021. L'anteriorità del delitto è dunque indiscutibile se riferita alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha errato nel non disporre, come richiesto dal pubblico ministero, la revoca della sospensione condizionale perché ha male interpretato il disposto dell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., nella parte in cui stabilisce che la nuova condanna debba aver ad oggetto un delitto anteriormente commesso. L'anteriorità, infatti, non è da intendersi in riferimento al reato giudicato dalla sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale ma alla data di irrevocabilità di detta sentenza. 1 rt,n Il principio di diritto da applicarsi è che "... l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce" - Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056 -. È poi appena il caso di osservare che le pene inflitte con la sentenza che ha concesso la sospensione condizionale e con la sentenza per il delitto anteriormente commesso superano, cumulate tra loro, i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. 3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siena.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siena. Così deciso, il 31 gennaio 2023.