Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2003, n. 16705
CASS
Sentenza 7 marzo 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La nullità derivante dalla tardività dell'avviso a rendere l'interrogatorio, notificato all'indagato senza l'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 375, comma 4, cod. proc. pen., deve essere eccepita - qualora l'indagato si presenti, comunque, con il proprio difensore a rendere l'interrogatorio - in sede di interrogatorio, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che la mancata deduzione in tale sede ne preclude la rilevabilità nella successiva fase dibattimentale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2003, n. 16705
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16705
    Data del deposito : 7 marzo 2003

    Testo completo