Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 1
La nullità derivante dalla tardività dell'avviso a rendere l'interrogatorio, notificato all'indagato senza l'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 375, comma 4, cod. proc. pen., deve essere eccepita - qualora l'indagato si presenti, comunque, con il proprio difensore a rendere l'interrogatorio - in sede di interrogatorio, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che la mancata deduzione in tale sede ne preclude la rilevabilità nella successiva fase dibattimentale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2003, n. 16705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16705 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giuseppe COSENTINO Presidente
dott. Diana LAUDATI Componente
dott. Secondo CARMENINI "
dott. Luigi FENU "
dott. Alberto MACCHIA "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso il GIP del Tribunale di Torre Annunziata;
nei confronti di:
IA SA nato il [...];
avverso l'ordinanza del 02/07/2002 del GIP del Tribunale di Torre Annunziata;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Macchia Alberto. OSSERVA
Il Tribunale di Torre Annunziata, rilevata la tardività dell'avviso a rendere l'interrogatorio notificato all'indagato a norma dell'art.375, comma 4, cod. proc. pen., dichiarava la nullità dell'invito a presentarsi ed il conseguente decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di IA OS.
Propone ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo che l'indagato, il quale aveva ricevuto l'avviso senza l'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 375, comma 4, cod. proc. pen., si era presentato con il proprio difensore di fiducia ed aveva reso l'interrogatorio senza nulla eccepire.
Il ricorso è fondato. Il vizio, infatti, a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere dedotto in sede di interrogatorio, sicchè la mancanza di tale deduzione precludeva la rilevabilità del vizio stesso in sede dibattimentale, con la conseguenza di far venir meno qualsiasi astratto presupposto per disporre l'epilogo regressivo che si pone, pertanto, al di fuori dell'ordinamento processuale con la conseguenza di rendere legittimo il ricorso proposto dal pubblico ministero.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Torre Annunziata per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Torre Annunziata per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 APRILE 2003.