Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12376
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Sentenza 2 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Omessa revoca dell'ordine di demolizione nonostante riforma parziale della sentenza

    La Corte ha ritenuto che la permanenza della condanna per il reato paesaggistico, sanzionato con la rimessione in pristino, rende superflua la revoca dell'ordine di demolizione, il quale è assorbito nella rimessione in pristino. Ha inoltre precisato che, anche in assenza di una statuizione espressa sulla rimessione in pristino, l'ordine di demolizione resta valido se idoneo a soddisfare le esigenze ripristinatorie.

  • Rigettato
    Interventi rientranti nella manutenzione ordinaria

    La Corte ha ritenuto che gli interventi non fossero qualificabili esclusivamente come manutenzione ordinaria, ma anche come ristrutturazione. Ha affermato che gli interventi di ristrutturazione, se incidono sull'assetto del territorio o sull'aspetto esteriore dei luoghi vincolati, necessitano del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Ha precisato che l'esonero previsto dall'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 riguarda solo le ipotesi tassative di manutenzione ordinaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12376
    Data del deposito : 2 aprile 2026

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