Art. 2.
Dopo il primo comma dell'articolo 378 del codice penale e' inserito il seguente:
"Quando il delitto commesso e' quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni".
Dopo il primo comma dell'articolo 378 del codice penale e' inserito il seguente:
"Quando il delitto commesso e' quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni".