Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
È configurabile la responsabilità del direttore dei lavori per la contravvenzione di lavori abusivi relativi ad opere in conglomerato cementizio armato (artt. 64 e 71, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) in quanto sussiste a carico del medesimo un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico. (In motivazione la Corte, nel confermare la sentenza di condanna che aveva ritenuto sussistere l'obbligo del direttore dei lavori di recarsi quotidianamente sul cantiere al fine di vigilare le attività eseguite, ha precisato che questi, oltre ad essere il referente del committente per gli aspetti di carattere tecnico, assume anche la funzione di garante nei confronti del Comune dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2010, n. 34602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34602 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
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346 02 / 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/06/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Consiglicre - чии SENTENZAPresidente - N. Dott. GUIDO DE MAIO
Dott. CLAUDIA SQUASSONI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MARIO GENTILE N. 5146/2010
Dott. ALDO FIALE
- Consigliere -
Dott. GIULIO SARNO
- Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) PONZIO NICOLA N. IL 04/11/1968
avverso la sentenza n. 22/2008 TRIBUNALE di LAGONEGRO, del 06/10/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
1.D'Ambiens vivo GIULIO SARNO
che ha concluso per I getto del tote
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.Push Massius sest frec
1) la nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto di imputazione;
2) la violazione ed erronea applicazione degli articoli 64 e 71 d.p.r. 380/01 ed il difetto di motivazione rilevandosi che le difformità riscontrate consistenti nella realizzazione di un quarto muro anziché dei tre assentiti nel progetto iniziale, erano state realizzate a sua insaputa e che non aveva alcun obbligo, così come affermato in sentenza, nella qualità di direttore dei lavori, di recarsi con scadenza quotidiana nel cantiere al fine di vigilare sulle attività ivi eseguite. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In ordine al primo motivo la genericità del riferimento ai muri in cemento realizzati non fa venire meno la comprensibilità dell'accusa tant'è che lo stesso imputato si difende rilevando che le irregolarità riguardano uno solo dei quattro realizzati. Quanto al secondo motivo il ricorrente eccepisce di avere fornito in dibattimento esaustiva spiegazione sulla sua estraneità ai fatti affermando di avere appreso dell'esistenza del quarto muro solo dopo la realizzazione dello stesso. E aggiunge anche che sul direttore dei lavori non grava alcun obbligo di recarsi con scadenza quotidiana nei cantieri al fine di vigilare sulle attività ivi eseguite. Ciò posto, tralasciando i profili fattuali che esulano dalla cognizione della corte, si deve anzitutto rilevare che l'art. 29 DPR 380/01, analogamente all'art. 6 L. 47/85, prevede al comma 2 che "Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni."
Da quanto sopra emerge che il Direttore dei Lavori, oltre ad essere il referente del committente per gli aspetti di carattere tecnico, assume indubbiamente la funzione di garante nei confronti del Comune dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori.
Ed è evidentemente insito nella funzione di garanzia l'onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori;
onere che si collega al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico.
E va anche aggiunto che solo le iniziative indicate al comma 2 dell'art. 29 del DPR
380/01 consentono a quest'ultimo di elidere la propria responsabilità.
Ora non solo nella specie non vi è traccia di una attiva vigilanza ma nemmeno risulta
- né il ricorrente lo eccepisce in questa sede - che il NZ si sia in qualche modo ер attivato dopo avere appreso dell'abuso per rimuoverne gli effetti e per adottare le iniziative imposte dalla legge.
Appare corretto pertanto il ragionamento del giudice di merito che preso atto dell'inerzia del direttore rispetto agli obblighi stabiliti dalla legge ha ritenuto ravvisabile nella specie quantomeno un profilo di negligenza.
E dunque il NZ, a prescindere dai profili di rilevanza disciplinare, deve rispondere direttamente del reato in esame quantomeno sotto il profilo della cooperazione colposa. Al rigetto del ricorso consegue per la ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 17.6.2010
Il Presidente
O val Il Consigliere estensore
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
SUPREL REMA il 24 SET. 2010
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IL CANCELLIERE C1 O
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