Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2010, n. 34602
CASS
Sentenza 17 giugno 2010

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È configurabile la responsabilità del direttore dei lavori per la contravvenzione di lavori abusivi relativi ad opere in conglomerato cementizio armato (artt. 64 e 71, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) in quanto sussiste a carico del medesimo un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico. (In motivazione la Corte, nel confermare la sentenza di condanna che aveva ritenuto sussistere l'obbligo del direttore dei lavori di recarsi quotidianamente sul cantiere al fine di vigilare le attività eseguite, ha precisato che questi, oltre ad essere il referente del committente per gli aspetti di carattere tecnico, assume anche la funzione di garante nei confronti del Comune dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2010, n. 34602
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34602
    Data del deposito : 17 giugno 2010

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