CASS
Sentenza 2 novembre 2023
Sentenza 2 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/11/2023, n. 44012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44012 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CC IC, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 6/3/2023 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto annullare la sentenza senza rinvio;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Francesca Minasi, che ha chiesto la conferma della sentenza;
lette le conclusioni del difensore dell'imputata, Avv. Santi Certo, che ha chiesto, anche con note scritte, l'annullamento senza rinvio dela sentenza;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6/3/2023, la Corte di appello di Messina riqualificava nel reato di cui all'art. 167-ter, d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196 il fatto ascritto a IC CC ed oggetto di condanna - sub fattispecie di truffa - con pronuncia del 21/12/2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Penale Sent. Sez. 3 Num. 44012 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 05/10/2023 2. Propone ricorso per cassazione la CC, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 25 Cost, 1-2 cod. pen. La Corte di appello avrebbe riqualificato la condotta in un reato che non esisteva al momento del fatto, perché introdotto soltanto dal d. Igs. 10 agosto 2018, n. 101, con decorrenza dal 19/9/2018; - violazione degli artt. 597 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. La Corte di appello, riqualificando il reato di truffa in quello di acquisizione illecita di dati personali, avrebbe violato l'art. 521 cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza, alla luce dell'evidente differenza tra le due fattispecie in termini di bene giuridico protetto, di evento e di componente soggettiva;
- carenza ed illogicità della motivazione. Il Giudice di appello avrebbe condannato la ricorrente pur in assenza di qualunque minima prova di colpevolezza quanto alle condotte riconosciute in sentenza;
in particolare, nessun elemento sarebbe emerso con riguardo all'accesso aii dati contenuti nel telefono, alla conoscenza di questi ed alla loro divulgazione;
- mancata assunzione di prova decisiva. Entrambi i Giudici di merito avrebbero omesso l'audizione di testi ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. - palesemente indispensabili ai fini del decidere - nelle persone di IM AR e IR AR, rispettivamente marito e figlia dell'imputata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato;
al riguardo, la prima censura è assorbente ogni altra questione. 4. La condotta a carico della CC è stata inizialmente rubricata ai sensi dell'art. 646 cod. pen.; il Tribunale l'ha poi condannata per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., previa riformulazione del capo di imputazione da parte del Pubblico ministero. La Corte di appello, infine, ha ulteriormente qualificato la condotta, riconoscendo il delitto di cui all'art. 167-ter, d. Igs. n. 196 del 2003, come acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala. 5. Tanto premesso, la difesa correttamente rileva che questo delitto è stato introdotto nel d. Igs. n. 196 del 2003 dall'art. 15, d. Igs. 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore il 19/9/2018; in epoca successiva, dunque, al tempus commissi de/idi, che il capo di imputazione fissa al 4/7/2017. 6. Risulta palese, dunque, la violazione dell'art. 2, comma 1, cod. pen. 7. La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non era previsto come reato al momento della condotta. 2 DEPORTATA IN CANCELLMA
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché al momento della condotta il fatto non era previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto annullare la sentenza senza rinvio;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Francesca Minasi, che ha chiesto la conferma della sentenza;
lette le conclusioni del difensore dell'imputata, Avv. Santi Certo, che ha chiesto, anche con note scritte, l'annullamento senza rinvio dela sentenza;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6/3/2023, la Corte di appello di Messina riqualificava nel reato di cui all'art. 167-ter, d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196 il fatto ascritto a IC CC ed oggetto di condanna - sub fattispecie di truffa - con pronuncia del 21/12/2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Penale Sent. Sez. 3 Num. 44012 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 05/10/2023 2. Propone ricorso per cassazione la CC, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 25 Cost, 1-2 cod. pen. La Corte di appello avrebbe riqualificato la condotta in un reato che non esisteva al momento del fatto, perché introdotto soltanto dal d. Igs. 10 agosto 2018, n. 101, con decorrenza dal 19/9/2018; - violazione degli artt. 597 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. La Corte di appello, riqualificando il reato di truffa in quello di acquisizione illecita di dati personali, avrebbe violato l'art. 521 cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza, alla luce dell'evidente differenza tra le due fattispecie in termini di bene giuridico protetto, di evento e di componente soggettiva;
- carenza ed illogicità della motivazione. Il Giudice di appello avrebbe condannato la ricorrente pur in assenza di qualunque minima prova di colpevolezza quanto alle condotte riconosciute in sentenza;
in particolare, nessun elemento sarebbe emerso con riguardo all'accesso aii dati contenuti nel telefono, alla conoscenza di questi ed alla loro divulgazione;
- mancata assunzione di prova decisiva. Entrambi i Giudici di merito avrebbero omesso l'audizione di testi ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. - palesemente indispensabili ai fini del decidere - nelle persone di IM AR e IR AR, rispettivamente marito e figlia dell'imputata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato;
al riguardo, la prima censura è assorbente ogni altra questione. 4. La condotta a carico della CC è stata inizialmente rubricata ai sensi dell'art. 646 cod. pen.; il Tribunale l'ha poi condannata per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., previa riformulazione del capo di imputazione da parte del Pubblico ministero. La Corte di appello, infine, ha ulteriormente qualificato la condotta, riconoscendo il delitto di cui all'art. 167-ter, d. Igs. n. 196 del 2003, come acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala. 5. Tanto premesso, la difesa correttamente rileva che questo delitto è stato introdotto nel d. Igs. n. 196 del 2003 dall'art. 15, d. Igs. 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore il 19/9/2018; in epoca successiva, dunque, al tempus commissi de/idi, che il capo di imputazione fissa al 4/7/2017. 6. Risulta palese, dunque, la violazione dell'art. 2, comma 1, cod. pen. 7. La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non era previsto come reato al momento della condotta. 2 DEPORTATA IN CANCELLMA
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché al momento della condotta il fatto non era previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2023