Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2002, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA0 06 2 6 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto riscatto SEZIONE TERZA CIVILE agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N.5321/97 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron. 1638 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep.193 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Ud. 22/10/01 Dott. IA M. CHIARINI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENT ENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig.
1.55 sul ricorso proposto da: per dirit GEN. 2002 GI, RO IR || RO NA, ZZ IL CANCELLIERE. d 56,elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia n. presso l'avv. Roberto Fiocca, che li difende giusta de- 1.55 13000 lega in atti;
ICELLER ricorrenti -
contro
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intimati avverso la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila n. 524/96 del 4 giugno 1996, deliberata il 18 giugno 1996 e pubblicata il 24 ottobre 1996 (R.G. 629/90). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. RI Fuzio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 3 maggio 1985 RO NA, ZZ GI e RO IR convenivano in giudizio, innan- zi al tribunale di Sulmona, MASSICOLLI SE, di- esercitare, nei confronti dello chiarando di volere stesso, il riscatto ex art. 8 della legge 26 maggio - del terreno da costui acquistato con at- 1965, n. 590 - to 29 settembre 1984 in violazione del diritto di pre- lazione ex lege spettante ad essi concludenti, affit- tuari coltivatori diretti dello stesso. 2 Esponevano gli attori, al riguardo, da un lato, che il convenuto aveva acquistato il fondo in questione do- po che ZZ NA e RO NA avevano già dichiarato al precedente proprietario, la propria intenzione di esercitare la prelazione del caso, dall'altro, che, comunque, la notifica del preliminare (eseguita il 12 aprile 1984) era nulla sia perché non consentiva di individuare tutti i proprietari alienanti del fondo oggetto di lite, sia perché non era stata eseguita nei confronti di RO IR, sia perché infine - non conteneva l'espresso invito all'esercizio della prelazione. Solo in via subordinata gli attori chiedevano che il diritto di riscatto venisse riconosciuto alla sola RO IR, che non era stata posta in condizione di esercitare la prelazione quale affittuaria per mancata notifica alla stessa del preliminare. Costituitosi in giudizio il convenuto resisteva al- la avversa domanda eccependo che era onere dei propri danti causa provvedere alla notifica del preliminare del caso nei confronti degli aventi diritto alla prela- zione e chiedeva pertanto di essere autorizzato a chiamare costoro in giudizio, onde essere garantito. Disposta la chiamata in causa dei danti causa del MASSICOLLI questi resistevano ad ogni avversa pretesa eccependone l'infondatezza, atteso che unico conduttore del fondo e, pertanto, avente diritto alla prelazione di legge era ZZ NA il quale, dopo avere ricevuto copia del preliminare di vendita ed avere esercitato la prelazione del caso, era decaduto da que- sta, per non avere versato, nei termini di rito, il prezzo dovuto. Svoltasi l'istruttoria del caso, l'adito tribunale con sentenza 13 agosto 1990 rigettava sia la domanda degli attori (nei confronti del convenuto MASSICOLLI) che quella del convenuto (contro i chiamati in causa), con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto e compensazione di queste tra il convenuto medesimo e chiamati in causa. Gravata tale pronuncia, in via principale dai SOC- combenti RO NA, ZZ GI e RO IR e, in via incidentale quanto alla disposta com- pensazione delle spese di lite dai chiamati in causa, la Corte di appello de L'Aquila, con sentenza 4 giugno, deliberata il 18 giugno e pubblicata il 24 ottobre 1996 rigettava l'appello principale, accoglieva quello inci- dentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza dei primi giudici, condannava gli attori, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. Osservava la Corte in particolare da un lato, che gli attori non avevano proposto reclamo al colle- gio, avverso l'ordinanza con cui - in primo grado - la prova da loro dedotta non era stata ammessa dal giudice istruttore, perché irrilevante al fine del decidere, per cui non potevano in grado di appello sollevare nuo- vamente la questione, dall'altro, che risultava docu- mentalmente che titolare del rapporto di affittanza og- getto di controversia era esclusivamente ZZ Fer- dinando e, pertanto, solo a costui e non anche ad competeva il diritto ogni membro della sua famiglia - di prelazione di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590. Per la cassazione di tale pronuncia hanno proposto ricorso RO NA, ZZ GI e RO affidato a 3 motivi. IR, Con ordinanza 5 novembre 1998 questa Corte ha di- sposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di LI IN, che non ha svolto attività difensi- va, in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come accennato in parte espositiva nel corso del giudizio di primo grado il giudice istruttore ha di- chiarato inammissibile» la prova testimoniale richie- sta dall'attore «siccome irrilevante ai fini del deci- dere». Tale ordinanza non è stata oggetto di reclamo, in- nanzi al collegio (ai sensi dell'art. 178 c.p.c.) ed il tribunale, per quanto in sede di precisazione delle conclusioni l'istanza di ammissione fosse stata ribadi - ta, non ha provveduto al riguardo. Gravata - innanzi alla Corte di appello - la sen- tenza dei primi giudici nella parte in cui la stessa non aveva dato ingresso alla sollecitata prova testimo- niale, i giudici di secondo grado hanno disatteso la censura osservando che nessuna doglianza era possibile, al riguardo, atteso che la parte interessata non aveva -in primo grado reclamo al collegio avverso proposto - l'ordinanza del giudice istruttore.
2. Con il primo motivo, i ricorrenti denunziando е н е violazione e falsa applicazione dell'art. 178 c.p.c. insufficiente motivazione» censurano la pronuncia impu- gnata atteso che qualora la causa è rimessa al collegio per la decisione le parti possono riproporre alla at- tenzione di questo tutte le istanze istruttorie, anche quelle disattese dal giudice istruttore con ordinanza non reclamata ai sensi dell'art. 178 c.p.c., avendo detto reclamo carattere facoltativo (Cass. 11 agosto 1982 n. 4551). 6 3. Il motivo è fondato, e meritevole di accoglimen- to. Giusta la testuale formulazione dell'art. 178, com- ma 2, c.p.c. [nel testo in vigore anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 15, della 1. 26 novembre 1990, n. 353, ed applicabile nella specie ratione tem- poris «le ordinanze del giudice istruttore, che risol- vono questioni relative alla ammissibilità e alla rile- vanza dei mezzi di prova proposti dalle parti o ammis- sibili di ufficio possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato al collegio»>. La disposizione a quel che risulti - è stata sem- - pre interpretata, negli ultimi lustri, dalla giurispru- denza di questa Corte regolatrice, come dalla pacifica dottrina in argomento, nel senso che il reclamo in que- stione (avverso le ordinanze istruttorie in materia di rilevanza ed ammissibilità dei mezzi di prova) ha ca- rattere facoltativo, potendo, anche in sua mancanza, essere riproposta in sede di decisione della causa tut- te le questioni risolte in istruttoria con ordinanza revocabile (Cass. 8 agosto 1990 n. 8039, nonché, per la giurisprudenza anteriore, sempre sul carattere facolta- tivo del reclamo in questione, Cass. 11 agosto 1982 n. 4551). 7 Ne segue, pertanto, che in tanto non possono essere riproposte in appello, essendo precluse dall'inerzia del proponente nel precedente grado di giudizio le ri- chieste istruttorie disattese nel giudizio di primo grado, in quanto, in mancanza di reclamo immediato ex art. 178 c.p.c., le stesse non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive, al momento della rimessione della causa al Collegio (Cass. 30 marzo 1995 n. 3773. Analogamente, tra le tantissime, da cui totalmente, e senza addurre alcuna motivazione al riguardo, prescinde la sentenza in questa sede gra- vata: Cass. 22 maggio 1995 n. 5618; Cass. 6 settembre Cass. 24 agosto 1991 n. 9083; Cass. 221994 7672;n. ottobre 1986 n. 6196; Cass. 16 dicembre 1982 n. 6970, recentemente, Cass. 16 settembre 2000 n. nonché, 12280).
3. All'accoglimento del primo motivo segue, da una parte, l'assorbimento dei restanti (con i quali si de- nuncia, nell'ordine, omessa e comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controver- sia», nonché violazione degli artt. 1325 e 1350 C.C. e della legge n. 590 del 1965, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia>>) volti en- in buona sostanza - a sentire accertare che la trambi - conduttore compete, oltre che a ZZqualità di 8 NA anche OS NA e RO IR, come chiesto di provare con le prove orali oggetto del primo motivo di ricorso), dall'altra la cassazione della sen- tenza impugnata. La causa va rimessa, per nuovo esame, alla Corte di appello Roma che si uniformerà al principio di diritto sopra ricordato, provvedendo, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione. 109T 129,11
P.Q.M.
La Corte, 456T 30,99 accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara as- TOT. 160, 10 sorbiti gli altri;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma. L L D E E 15NOV Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- A 2ENTRATE 0 0 M O R I la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il D GENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 giorno 22 ottobre 2001. 15. NOV. 2002. Serie 4. getto49196 il Consigliere relatore est. 160.10 (euro... CEN lefen the PPO (Do да бай FiduciaFranccia Cudzlari il Presidente Respo Depositata in Cancelleria Joggi, #1) 21.11.07 IL CANCELLIERE 01 IL CANCELLIERECT Gina Casoli Gina Gasoli 9