Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
In materia di contribuzione previdenziale sulle somme destinate, sulla base di contratti collettivi o di regolamenti aziendali, al finanziamento di casse o strumenti assicurativi diretti ad assicurare prestazioni integrative, previdenziali o assistenziali a favore dei lavoratori, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità, rispetto agli artt. 3 e 38 Cost., delle disposizioni dell'art. 1, comma centonovantatre (operante la sostituzione del testo dell'art. 9 bis, primo comma, del D.L. n. 103 del 1991, oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui a Corte cost. n. 421 del 1995) e comma centonovantaquattro, della legge n. 662 del 1996, nella parte in cui attribuiscono efficacia retroattiva all'esenzione dalla contribuzione delle somme in questione, contemporaneamente escludendo, da un lato, l'irripetibilità dei versamenti effettuati in base alla originaria disciplina ex art. 12 della legge n. 153 del 1969, e dall'altro, ponendo a carico del datore di lavoro, che tali contributi non abbia versato un contributo di solidarietà del 15 per cento, limitatamente al periodo contributivo dal primo settembre 1985 al 30 giugno 1991 (e quindi con definitivo esonero per il periodo precedente). Infatti, rientra nella discrezionalità del legislatore la previsione di deroghe retroattive agli obblighi contributivi, nel quadro di sanatorie non prive di contropartite e, d'altra parte, il pieno esonero limitato ai periodi antecedenti al primo settembre del 1985 assume una valenza limitata (ed adeguatamente compensata), riguardando ipotesi residuali per le quali il legislatore ha ritenuto opportuno superare il contenzioso rimasto aperto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/06/1999, n. 5432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5432 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
" Ettore MERCURIO - Consigliere -
" Luciano VIGOLO "
" Attilio CELENTANO "
" Paquale PICONE " rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ENEL - Società per Azioni - in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9, presso gli avvocati Emilio De Santis e Mattia Persiani, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Goretti, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente-
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n 3425 in data 28 novembre 1996 (R.G.41494/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.11.1998 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi gli avvocati Persiani e Sgroi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso in via principale per il rigetto del ricorso, in subordine per la cassazione con rinvio ai fini dell'eventuale applicazione dello ius superveniens. Svolgimento del processo
In accoglimento dell'appello dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), il Tribunale di Napoli - riformando parzialmente la sentenza del Pretore della stessa sede in data 20.5.1993, di integrale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento all'Istituto di contributi omessi e somme aggiuntive - ha condannato l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (Enel) al versamento dei contributi previdenziali, oltre le sanzioni e gli interessi legali, dovuti sui premi assicurativi versati dall'ente a copertura dei rischi extraprofessionali dei suoi dipendenti, per i periodi 1.1.1973 - 31.12.1979 e 1.1.1980 - 31.12.1984.
Il Tribunale ha premesso che l'impugnazione dell'Inps aveva investito soltanto il capo della pronuncia pretorile relativo al pagamento dei contributi previdenziali sulle somme versate dall'Enel a copertura dei rischi extraprofessionali dei dipendenti, non quello inerente all'esclusione dell'assoggettabilità a contribuzione dei premi versati a copertura dei rischi professionali;
che l'Inps aveva posto a base dell'appello l'argomentazione dell'inapplicabilità alla fattispecie dell'art.
9-bis della l. 166/1991, riferendosi essa ai soli casi di forme integrative di assicurazione e non alle ipotesi di forme autonome di tutela, quale doveva ritenersi l'assicurazione contro gli infortuni lavorativi, ma che l'impugnazione doveva essere accolta per ragioni diverse e, precisamente, in base al testo dello stesso art.
9-bis quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 421 del 1995. Ha ritenuto, quindi, che, per il periodo in discussione, la materia dovesse essere regolata dall'art.12 della legge n. 153 del 1969, nel testo anteriormente in vigore, e ciò a seguito della citata sentenza 8 settembre 1995, n. 421, con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo, per contrasto con gli art. 3 e 38 Cost, l'art.
9-bis, comma primo, primo periodo, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, nella parte in cui - disponendo, con norma qualificata di interpretazione autentica dell'art. 12 l.153/69, che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le contribuzioni e somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste dai contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali - esonerava dal pagamento dei contributi dovuti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione i datori di lavoro che non avessero ancora provveduto, a tale data, al pagamento e quelli che avevano pagato successivamente. Ha, affermato, infine, di condividere l'interpretazione dell'art. 12 l. 153/1969, nel testo non emendato, enunciata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale sono assoggettate a contribuzione le somme pagate dal datore di lavoro a titolo di "premio" per l'assicurazione dei dipendenti per gli infortuni derivanti da rischi extraprofessionali.
La cassazione della sentenza è domandata dall'ENEL con ricorso articolato in unico, complesso, motivo, al quale ha resistito con controricorso l'INPS.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
Motivi della decisione
L'unico motivo di ricorso - che denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, dell'art, 9-bis della legge n. 166 del 1991 e dell'art. 1, comma 194, della legge n. 662 del 1996 - censura la sentenza impugnata sotto due profili. Il primo è basato sull'argomentazione che dalla sentenza costituzionale n. 421 del 1995 non deriva l'assoggettamento a contribuzione dei "premi" pagati in forza delle polizze di assicurazione per gli infortuni extralavorativi, ma, al contrario, in virtù del riconoscimento contenuto nella stessa sentenza della rilevanza costituzionale della previdenza privata, soltanto il monito per il legislatore a perseguire tale obiettivo imponendo anche ai datori di lavoro esonerati per il passato l'onere del contributo di solidarietà, monito che ha poi condotto alla regolamentazione dettata dall'art.1, comma 194, della legge n. 662 del 1996. Il secondo profilo, concerne l'interpretazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, nel testo non emendato, che ad avviso del ricorrente dovrebbe condurre ad escludere dalla retribuzione imponibile le somme che il datore di lavoro non versa ai dipendenti ma ad un terzo, in forza di un obbligo che scaturisce da un contratto diverso da quello di lavoro, assicurando ai beneficiari non un incremento patrimoniale ma una "sensazione di sicurezza", anche per la ragione che sarebbe questa l'unica interpretazione conforme alle norme costituzionali che impongono di garantire e favorire la libertà della previdenza privata.
La Corte giudica fondato per le ragioni di seguito esposte il primo profilo del motivo di ricorso, con conseguente assorbimento dell'esame del secondo profilo.
Va premesso che, in mancanza di ricorso incidentale dell'Inps, resta precluso l'esame della questione se nella fattispecie ricorra l'ipotesi di una forma assicurativa prevista da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, questione risolta in senso affermativo dal Tribunale e costituente la necessaria premessa logico-giuridica della decisione. Ne segue che l'ipotesi rimane astrattamente compresa della previsione dell'art.
9-bis del decreto-legge 20 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il cui testo originario era il seguente:
Art.
9-bis (Interpretazione autentica). -- 1. L'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le contribuzioni e somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 è dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.
3. Al contributo di solidarietà di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di riscossione, termini di prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro e dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali. Le somme erogate ai lavoratori in applicazione degli istituti contrattuali di cui sopra sono assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale per il loro intero ammontare al momento della effettiva corresponsione. Con ordinanza 1 giugno 1995, n. 225, la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., del comma primo, seconda proposizione, del riportato articolo di legge - nella parte in cui esclude il diritto alla ripetizione dei versamenti contributivi effettuati in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione - ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale della prima proposizione del comma, assunta nella prospettiva del giudice remittente a tertium comparationis. Con sentenza 8 settembre 1995, n. 421, la norma è stata dichiarata illegittima, per violazione degli art. 3 e 38 Cost., nella parte in cui esonera dal pagamento dei contributi dovuti fino all'entrata in vigore della legge di conversione i datori di lavoro che a tale data non abbiano ancora provveduto al pagamento o che abbiano adempiuto posteriormente. Con la stessa sentenza è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla seconda proposizione del comma primo del citato art.
9-bis.
Le argomentazioni della Corte costituzionale assumono a tertium comparationis rispetto al disposto del comma primo, prima proposizione, il secondo comma, poiché il previsto contributo di solidarietà rappresenta una contropartita necessaria dell'esclusione dalla base imponibile per la determinazione dei contributi di previdenza e assistenza sociale delle contribuzioni ai fondi di previdenza complementare, cosicché non si giustificava l'esonero totale di coloro che non avessero assolto precedentemente all'obbligo contributivo.
Peraltro, contrariamente alla tesi sostenuta dal ricorrente, è certo che non si è alla presenza di una sentenza del tipo c.d. "additivo", dal momento che il dispositivo dichiara puramente e semplicemente l'illegittimità della norma, senza richiami alla motivazione e senza precisare che l'illegittimità concerne la mancata previsione che al contributo di solidarietà sono tenuti anche gli esonerati dall'obbligo contributivo di cui all'art. 12 della l. n. 153 del 1969.
È rilevante altresì sottolineare che la Corte costituzionale ha escluso, ad onta dell'autodefinizione, la natura interpretativa della norma scrutinata, ritenendola, invece, "norma innovatrice dotata di retroattività", sulla considerazione che ha introdotto un'eccezione ad una regola generale, senza interpretarla ma apportando in essa un novum, "nella specie di nuova eccezione da aggiungere a quelle elencate nel comma 2 dell'art. 12 della legge del 1969".
In proposito, aggiunge la Corte costituzionale, soltanto con la legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 3) è venuto meno per i fondi di previdenza complementare il referente dell'art. 12 della l.153/1969, essendo stati inseriti nel sistema dell'art. 38 Cost., con conseguente sottrazione delle contribuzioni dei datori di lavoro all'area della retribuzione, sia pure con funzione previdenziale, ed assegnazione strutturale a quella dei contributi di natura previdenziale, come tali estranei alla nozione di retribuzione imponibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, cit. ed assoggettati soltanto ad un contributo di solidarietà, che non è un contributo previdenziale in senso tecnico.
In sostanziale sintonia con i principi delineati dal giudice delle leggi appare il quadro legislativo di riferimento.
Poco prima della menzionata sentenza costituzionale, l'art. 2, commi 15 e 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto ulteriori eccezioni alla regola generale dell'art. 12 l. 153/1969 (talune con effetto retroattivo, altre no, ai sensi del successivo comma 17), ma non ha compreso tra tali eccezioni la materia della previdenza complementare.
La materia ha invece costituito l'oggetto della regolamentazione dettata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", il cui art. 1, ai commi 193 e 194, dispone:
193. All'art.
9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º giugno 1991, n. 166, il comma 1 è sostituito dal seguente: <<
1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione>>. 194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1º settembre 1985 al 30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art.
9- bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 del presente articolo,
sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15 per cento sui predetti contributi e somme, da devolversi, ai sensi dell'art.
9-bis, comma 2, del predetto decreto-legge, alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore, senza oneri accessori. Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento. Nel nuovo quadro normativo di riferimento, quindi, la sottrazione delle contribuzioni per la previdenza integrativa all'area della retribuzione imponibile ex art. 12 l. 153/1969, non può considerarsi un'ulteriore eccezione alla regola generale, ma l'esplicitazione di un regime giuridico coerente con la loro natura (quale risultante dalla legge di delega n. 124 del 1992, attuata con D.Lgs. n. 124 del 1993). Il legislatore, quindi, nel sostituire completamente il testo già oggetto dell'intervento demolitore della Corte costituzionale, ha abbandonato la prospettiva dell'interpretazione autentica dell'art.12 l. 153/1969, ma alla disposizione ha espressamente conferito efficacia retroattiva;
ha però provveduto nel senso che al contributo di solidarietà non si sottraggano i datori di lavoro che non hanno provveduto al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti secondo la disciplina precedente, anzi per essi il contributo è stabilito nella percentuale del 15 % (superiore a quella ordinaria del 10%) e senza che possano trovare applicazione le regole generali dettate in tema di prescrizione dall'art.3, commi 9 e 10, della l. 335/1995; tuttavia, per gli stessi soggetti, l'obbligo del contributo di solidarietà nella misura indicata è limitato al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991.
Il nuovo dato normativo è, pertanto, nel senso che i datori di lavoro che non hanno provveduto ai versamenti contributivi sulle contribuzioni alla previdenza e assistenza integrativa anteriormente alla data di entrata in vigore della l. n. 166/1991, sono esonerati dal pagamento e non sono tenuti neppure al contributo di solidarietà per i periodi contributivi anteriori al 1 settembre 1985. È appunto quest'ultima regola che trova applicazione nella fattispecie, in relazione ai periodi contributivi ai quali si riferisce il credito azionato dall'Inps, con conseguente accoglimento del ricorso dell'Enel.
Non sarebbe fondato, infatti, il sospetto di illegittimità costituzionale dell'esonero stabilito dal legislatore in questi limiti. La Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
4-quater del d.l. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 marzo 1993, n. 63 (sentenza 30 luglio 1997, n. 292), ha svolto considerazioni utili anche per dissipare i dubbi di legittimità costituzionale in relazione alla norma in esame.
Preliminarmente, dalla decisione indicata emerge che sarebbe priva del requisito della rilevanza la questione dell'irragionevole disparità di trattamento tra coloro che hanno pagato prima della data fissata e coloro che non hanno adempiuto entro la stessa data:
la disparità, infatti, non andrebbe ravvisata nel trattamento di favore fatto a coloro che non hanno pagato, ma nell'esclusione della ripetibilità dei versamenti volontariamente effettuati anteriormente al 1 giugno 1991, questione, questa. sicuramente estranea al tema del giudizio.
In secondo luogo, viene sottolineato come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 421/1995, abbia ritenuto rientrante nella discrezionalità del legislatore la previsione di una deroga retroattiva all'obbligo contributivo in funzione di sanatoria, sicché ha fondato la declaratoria di illegittimità costituzionale sul fatto che la sanatoria totale fosse stata disposta senza alcuna contropartita analoga al contributo di solidarietà, in contrasto con il principio di razionalità-equità enucleabile dall'art. 3 Cost. coordinato con il principio di solidarietà di cui all'art. 38 Cost. Orbene, la disciplina risultante dal combinato disposto dell'art.
9-bis d.l. 103/1991 - nel testo novellato dall'art. 1, comma 1 193,
l. 662/1996 - e dell'art. 1, comma 194, della l. 662/1996, non contiene più un esonero totale dall'obbligo contributivo per il periodo precedente l'entrata in vigore della l. 166/1991, ma è tale da assicurare in maniera adeguata il "dovere specifico di cura dell'interesse pubblico a integrare le prestazioni previdenziali, altrimenti inadeguate, spettanti ai soggetti economicamente più deboli", mediante l'imposizione dell'obbligo di pagamento del contributo di solidarietà in misura maggiore di quella ordinaria e senza che possa operare la prescrizione per i periodi considerati. In questo contesto, l'esonero limitato ai periodi contributivi precedenti il 1 settembre 1985 assume una valenza limitata (ed adeguatamente compensata), con riguardo ad ipotesi residuali per le quali si è ritenuto opportuno superare il contenzioso rimasto aperto, cosicché la scelta del legislatore non può considerarsi manifestamente irragionevole, ne' contrastante con l'art. 38 Cost. Ai sensi dell'art. 384, comma primo, c.p.c., non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e la causa decisa nel merito con il rigetto della pretesa azionata dall'Inps.
Sussistono evidenti giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di tutti i giudizi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza in data 20.5.1993 del Pretore di Napoli;
compensa interamente tra le parti le spese di tutti i giudizi. Così deciso in Roma il 26 novembre 1998.