Sentenza 17 dicembre 2004
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione non soltanto nelle ipotesi di riconoscimento del concorso formale o della continuazione ai sensi dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen., ma anche nel caso di revoca di una o più sentenze di condanna, in quanto i fatti giudicati non sono più preveduti come reato, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. e 673 cod. proc. pen., qualora, a seguito della stessa revoca e della conseguente eliminazione della pena relativa, risulti rispettato il complessivo limite di pena previsto dall'art. 163 cod. pen. e ciò sia per l'identità di " ratio" tra la situazione in esame e quella dell'art. 671 del codice di rito, sia perchè l'applicazione del beneficio in sede esecutiva rientra tra i possibili " provvedimenti conseguenti" alla revoca di sentenza di condanna per " abolitio criminis". V. Corte costituzionale 26 maggio 2005, n. 211.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2004, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2004 |
Testo completo
1 9 7 1/05 ५।
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
udienza camera di consiglio del 17 dicembre 2004
composta dai sigg. SENTENZA dr. Giorgio SANTACROCE presidente n.5106104 dr. Umberto GIORDANO consigliere dr. Emilio GIRONI consigliere dr. Livio PEPINO consigliere REGISTRO GENERALE dr.ssa Grazia CORRADINI consigliere n. 23518/2004
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di SANTA MARIA CAPUA VETERE
contro l'ordinanza 15 aprile 2004 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE emessa nei confronti di
1) HI GIOVANNI, n. li 1 agosto 1968
visti gli atti,
lette le conclusioni del Procuratore generale dr. OSCAR CEDRAN- GOLO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata
OSSERVA
1. Con ordinanza 15 aprile 2004, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decidendo in veste di giudice dell'esecuzione, ha: al) revocato, per intervenuta depenalizzazione, i decreti penali di condanna emessi il 5 aprile 1988 dal Pretore di Caserta, il 27 maggio 1988 dallo stesso pretore e il 6 dicembre 1995 dal giudi- ce per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di HI GIOVANNI;
a2) concesso al predetto la sospensione condizionale della pena con riferimento alla residua condanna di cui alla sentenza 19 febbraio 1999 del Tribunale della stessa città.
Ha proposto ricorso, limitatamente alla seconda statuizione, il Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere deducendo l'erroneità del principio di diritto ritenuto dal tribu- nale, in quanto la legge limita l'applicazione della sospensione condizionale della pena in fase esecutiva alla sola (eccezionale) ipotesi prevista dall'art. 671 cpp. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è infondato.
Come noto, la questione è, in giurisprudenza, controversa. L'orientamento più recente (per tutte, Cass., sez. 3, 20 febbraio 10 aprile 2002, procuratore generale in proc. De Filippo, riv. n. 221368; Cass., sez, 5, 6 novembre 2002 - 11 marzo 2003, Del- l'Utri, riv. n. 224112; Cass., sez. 1, 6 ottobre 2004, Merosi;
con- tra, da ultimo, solo Cass., sez. 6, 4 novembre 2002 - 16 aprile 2003, Rulli, riv. 226032) è, peraltro, nel senso che «la sospen- sione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione non soltanto nella ipotesi di riconoscimento del concorso formale o della continuazione ai sensi dell'art. 671, comma 1, cpp, ma anche nel caso di revoca di una o più senten- ze di condanna, in quanto i fatti giudicati non sono più preveduti come reato ai sensi dell'art. 2, comma 2, cpp e 673 cpp, qualora,
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हाकी a seguito della stessa revoca e della conseguente eliminazione della pena relativa, risulti rispettato il complessivo limite di pena previsto dall'art. 163 cp» e ciò sia per l'identità di ratio tra la si- tuazione in esame e quella dell'art. 671 cpp sia perché l'applica- zione del beneficio in questione in sede esecutiva rientra tra i possibili provvedimenti conseguenti» alla revoca di sentenza di condanna per abolitio criminis. Detta interpretazione - condivi- sa dal collegio e non contrastata con nuovi argomenti nella im- pugnazione del pubblico ministero - impone il rigetto del ricor- SO.
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rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2004 il consigliere il presidente estensore
Slautician
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
24 GEN 2005
IL CANCELLIERE Rosanna Pani T
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