Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2004, n. 1971
CASS
Sentenza 17 dicembre 2004

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La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione non soltanto nelle ipotesi di riconoscimento del concorso formale o della continuazione ai sensi dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen., ma anche nel caso di revoca di una o più sentenze di condanna, in quanto i fatti giudicati non sono più preveduti come reato, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. e 673 cod. proc. pen., qualora, a seguito della stessa revoca e della conseguente eliminazione della pena relativa, risulti rispettato il complessivo limite di pena previsto dall'art. 163 cod. pen. e ciò sia per l'identità di " ratio" tra la situazione in esame e quella dell'art. 671 del codice di rito, sia perchè l'applicazione del beneficio in sede esecutiva rientra tra i possibili " provvedimenti conseguenti" alla revoca di sentenza di condanna per " abolitio criminis". V. Corte costituzionale 26 maggio 2005, n. 211.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2004, n. 1971
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1971
    Data del deposito : 17 dicembre 2004

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