Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 1
Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, quarto comma, legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex art. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che vengano accertate l'effettiva cessazione dell'originaria azienda e la nuova assunzione da parte di altra impresa in base ad esigenze economiche effettivamente sussistenti; ne consegue che, ove l'azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda ad operare (non importando ne' se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante ne' lo strumento negoziale attraverso cui si sia verificata la cessione dell'azienda), la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 cod. civ., come modificato dall'art. 47 legge n. 428 del 1990 e dal decreto legislativo n. 18 del 2001), come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4825 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ IA & C. DITTA SNC in persona del legale rappresentante pro tempore, ZZ PE UC, ZZ IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato COSSU BRUNO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SOMENZI SANDRO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONIO, POTI MARIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 401/97 del Tribunale di CREMONA, depositata il 11/12/97 R.G.N. 620/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato SOMENZI;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.9.1997 la soc. AR AI & C. ed i soci PP ed AI AR proponevano appello avverso la sentenza n. 159/97 del Pretore di Cremona la quale aveva respinto l'opposizione interposta contro il decreto del 24.1.1996 con il quale, su istanza dell'Inps, era stato loro ingiunto di pagare la somma di L. 173.614.443 per contributi assicurativi omessi per il periodo 1.1.1994/30.6.1995, più accessori.
La sentenza pretorile aveva condiviso la tesi dell'Istituto secondo cui la società opponente era una "derivazione" della ditta individuale "AR AI" e dunque doveva ritenersi indebita la fruizione da parte di quest'ultima delle agevolazioni contributive previste dall'art. 8, c. 4 della legge n. 223 del 1991 con riferimento a 9 lavoratori collocati in mobilità dalla ditta individuale e assunti subito dopo dalla società.
Lamentavano gli appellanti, per quanto ora interessa, che questi lavoratori posti in mobilità non erano stati riassunti "presso la medesima azienda" che il aveva licenziati sicché le agevolazioni contributive dovevano essere riconosciute.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Cremona, con sentenza notificata il 24.2.1998 confermava la decisione di primo grado.
Osservava il Tribunale che i lavoratori in questione avevano continuato a prestare la propria opera presso la medesima azienda indipendentemente dal mutamento della veste formale assunta dalla ditta, trasformatasi in società in nome collettivo. Quest'ultima, in particolare, pur essendo stata costituita il 23.11,1992, di fatto aveva iniziato la propria attività in data 10.1.1994, subito dopo il licenziamento dei nove lavoratori in questione, e aveva proseguito i rapporti commerciali con clienti e fornitori della ditta individuale, avvalendosi dei medesimi locali, macchinari ed attrezzature della ditta individuale. In sostanza, secondo il Giudice del gravame risultava provata l'unicità dei rapporti di lavoro il che faceva venir meno i presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni contributive invocate dagli appellanti.
Avverso detta sentenza la società AR AI e PP ed AI AR proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replicava l'Inps con controricorso seguito da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti deducono la contraddittorietà e la nullità della sentenza in quanto pronunziata in presenza di una domanda, dell'Inps, assolutamente indeterminata. A giudizio dei deducenti o si attribuisce la cessazione fittizia dell'attività (e il licenziamento altrettanto fittizio) ad un soggetto diverso da quello che in concreto si e giovato degli sgravi contributivi, finendo coll'addebitare alla soc. AR le conseguenze di comportamenti posti in essere da altro soggetto, oppure si ritiene che si sia realizzato un accordo simulatorio tra ditta individuale e s.n.c., nel qual caso avrebbero dovuto essere chiamati in causa tutti i partecipanti all'accordo, in quanto litisconsorti necessari: in entrambi i casi la sentenza è nulla.
Col secondo motivo - deducendo la violazione dell'art. 8 commi 1 e 4 della legge 23.7.1991, n. 223, nonché omessa motivazione - rilevano i ricorrenti che erroneamente la sentenza equipara la situazione del lavoratore licenziato per cessazione di attività (verificatasi nel caso specifico) a quella del lavoratore licenziato per riduzione di personale (unica ipotesi prevista dall'art. 15, c. 6 della legge n. 264 del 1949). Aggiungono i ricorrenti che solo con il comma 4bis dell'art. 8 (non applicabile al caso di specie perché entrato in vigore in epoca posteriore) i benefici in parola sono stati estesi ad ipotesi di "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero ad imprese tra loro collegate.
Rispetto ad entrambi i motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili, conviene premettere una ricostruzione del quadro normativo sulla cui base va risolta la questione in esame. Secondo l'art. 8, c. 4 della legge 23.7.1991, n. 223. "al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma primo, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 12 e, per i lavoratori di età superiore a 50 anni, per un numero superiore a 24 mesi, ovvero a 36 per le aree di cui all'art. 7, c. 6 (Mezzogiorno, ai sensi del d.P.R. 6.3.1978, n. 218, ed altre aree individuate dalle Commissione regionali per l'impiego con criteri predeterminati).
Il primo comma dell'art. 8, richiamando l'art. 15, c. 6 della legge 29.4.1949, n. 264, estende ai lavoratori in mobilità, il diritto di precedenza (già riconosciuto da quest'ultima legge in favore dei lavoratori licenziati per riduzione di personale) nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno. Il comma 4bis del citato art.
8 - aggiunto dall'art. 2, c. 1 del d.l. 16.5.1994 n. 299, come modificato dalla legge di conversione
19.7.1994, n. 451 - esclude i suddetti benefici con riferimento "a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo...".
Le richiamate norme, concernenti i benefici della c.d "decontribuzione", presuppongono dunque, un licenziamento collettivo dei lavoratori, la loro iscrizione nelle liste di mobilità e il prelevamento dei medesimi da parte di un'altra azienda non tenuta ad assumerli.
È opportuno sottolineare che l'azienda cui fa riferimento la norma va intesa - anche alla stregua della complessiva evoluzione indotta dal diritto comunitario, segnatamente attraverso le direttive nn. 77/187/CEE, 98/50/CEE, e dalla nutrita giurisprudenza della Corte
di giustizia formatasi in materia (cfr. sent., 14.4.1994, n. 392/92, Schmidt;
sent. 11.3.1997, n. 13/95, Suzen;
sent., 10.12.1998, nn. 229/96 e 74/97, Vidal) -,quale entità economica complessiva che si connota per il suo dato oggettivo rappresentato dall'insieme non solo di mezzi (secondo la definizione codicistica dettata dall'art. 2555 c.c.) ma anche di lavoratori stabilmente organizzati al fine di svolgere un'attività economica, non rilevando invece il soggetto titolare, ovvero l'imprenditore datore di lavoro. La logica complessiva della disciplina nazionale, doverosamente coerente a quella comunitaria sul trasferimento di azienda, risiede, in sostanza, nella indifferenza delle vicende attinenti alla proprietà, o, più latamente, alla titolarità dell'azienda rispetto ai rapporti di lavoro costituiti nell'ambito di essa, sicché qualunque sia l'atto da cui consegua il passaggio dell'azienda, nella sua unitarietà organizzativa o produttiva, da un titolare ad un altro, esso non potrà riflettersi negativamente sulle garanzie approntate dalla legge a favore dei lavoratori. Il che comporta che il diritto dei lavoratori in mobilità ad essere preferiti nell'assunzione disposta dallo stesso imprenditore entro un anno dal licenziamento collettivo dallo stesso adottato, deve essere affermato anche nei confronti del nuovo titolare della medesima azienda. In entrambi i casi, infatti, ricorre la medesima ratio della norma che è quella, appunto, di favorire, per quanto possibile, la ripresa della medesima attività aziendale considerata anche nelle sue componenti personali. Considerato tale sistema dal lato dell'imprenditore, ne discende che ove questi sia o diventi titolare della medesima azienda cui appartenevano i lavoratori posti in mobilità nell'ultimo anno, lo stesso resta esposto all'obbligo di riassumere gli stessi lavoratori con priorità rispetto ad altri aspiranti: il legislatore considera che in tal modo, nell'indicato periodo si realizza un rientro della forza lavoro nell'ambito del medesimo contesto produttivo, il che non si traduce in un incremento occupazionale netto e, per questo, non giustifica l'attribuzione dei benefici contributivi previsti dal citato art. 8, c. 4 della legge n. 223 del 1991. Ne consegue che, ove l'azienda, così intesa, nel suo complesso, abbia continuato o riprenda ad operare, non importa se titolare sia lo stesso imprenditore o altro, comunque subentrante (prescindendo dallo strumento negoziale attraverso cui si sia verificata la cessione dell'azienda) la prosecuzione, o la riattivazione del rapporto di lavoro presso il nuovo datore di lavoro costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 c.c. come modificato, proprio in attuazione delle citate direttiva comunitarie, sia dall'art. 47 della legge 29.12.1990, n. 428, sia da ultimo, dal D.lvo 2 febbraio 2001, n. 18) come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione.
In linea con dette premesse, questa Corte, in una fattispecie analoga (sent.
4.1.2000. n. 2443) ha avuto occasione di chiarire, che il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, commi secondo e quarto, della legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi. Conseguentemente, il diritto alle agevolazioni contributive è stato escluso nell'ipotesi in cui si accerti che fra l'impresa ammessa alla procedura di mobilità e quella che procede all'assunzione dei lavoratori licenziati sia intervenuto un contratto di affitto avente ad oggetto il complesso unitario di tutti i beni aziendali e idoneo a configurare un vero e proprio trasferimento d'azienda che, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente ed è quindi incompatibile con il riconoscimento dei benefici contributivi.
Sulla base di quanto precede deve rilevarsi che la sentenza del Tribunale di Cremona, del tutto correttamente ha ravvisato nella fattispecie una sostanziale unicità dei rapporti di lavoro dei dipendenti "transitati" dalla ditta individuale alla società recante lo stesso nome sociale, precisando che non vi è stata alcuna cessazione di attività perché anche questa è proseguita di fatto presso la società in nome collettivo appositamente costituita. E di particolare rilievo è - secondo la sentenza impugnata - la circostanza che quest'ultima società, pur essendo stata costituita il 23.11.1992, di fatto aveva iniziato la propria attività in data 10.1.1994, subito dopo il licenziamento dei nove lavoratori in questione, e aveva proseguito i rapporti commerciali con clienti e fornitori della ditta individuale, avvalendosi dei medesimi locali, macchinari ed attrezzature della ditta individuale. Altrettanto correttamente, rispetto ai principi appena enunciati, la sentenza impugnata esaminando l'art. 8, c. 4bis della legge n. 223 del 1991 ha precisato che il caso di specie non riguarda nè un collegamento tra imprese (diverse), ne' un assetto proprietario coincidente, trattandosi piuttosto di una azienda sostanzialmente unica e identica (la cui sola denominazione "formale" è cambiata) senza alcuna interruzione della sua attività. Inconsistente appare, infine la censura formulata nel secondo motivo laddove si deduce quale "forzatura logico-giuridica" della sentenza l'equiparazione della situazione del lavoratore licenziato per cessazione di attività (come è accaduto nel caso di specie) a quella del lavoratore licenziato per riduzione di personale (unica prevista dall'art. 15, c. 6 della legge n. 264 del 1949 richiamato, come si è già visto, dall'art. 8 della legge n. 223 del 1991). È sufficiente, in proposito, osservare da una parte, che in base all'esplicita previsione dell'art. 24, c. 2 della legge n. 223 del 1991, la disciplina sui licenziamenti collettivi si riferisce anche all'ipotesi di licenziamento di tutti i lavoratori per cessazione di attività e, dall'altra, che l'esclusione di tali lavoratori dal titolo di priorità nella riassunzione - e per converso l'esclusione del correlativo obbligo dell'imprenditore - previsto dalla citata legge del 1949 nell'ipotesi di ripresa (o continuità) dell'azienda di appartenenza, sarebbe del tutto irragionevole sia sul piano delle tutele individuali, sia su quello degli interventi di sostegno dell'occupazione nel cui quadro si inserisce l'art. 8, c. 4 della legge n. 223 del 1991. Discende da quanto precede l'infondatezza del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido, alle spese del presente giudizio, pari a L. 31.000, oltre a L. 6.000.000 (seimilioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001