Sentenza 3 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4872 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DETROPOLD IT. LANO04872 /01 REPUBBLICA ITALIANA SSAZIONE LA CORTE SUPR Oggetto Risoluzione contratto SEZIONE TERZA CIVILE trasporto Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G.N. 17033/98 Dott. Vittorio DUVA Presidente Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron. 10453 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. 1717 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Ud.15/11/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L3000 SA AVANDERO SPA, in persona Valter Zebeloni, j 3. APR 2001 IL CANCELLIERE 91,elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO presso lo studio dell'avvocato LU AU, difesa dall'avvocato SCARPA GIOVANNI, giusta delega in atti;
LIRE 3000 ricorrente CANCELLERIA
contro
EDITORIALE MODA SRL, in persona del legale CG508643 domiciliatorappresentante pro-tempore, elettivamente in ROMA VIA G BAGLIVI 8, presso lo studio dell'avvocato LEONARDI SERGIO, che lo difende unitamente agli 2000 avvocati MARIANI GIOVANNI, BARBIERI GIANCARLO, giusta 1832 delega in atti;
END CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta zopia esecutiva avversO la sentenza n. 960/97 della Corte d'Appello di dal Sig. EONARDI per diritti L. 24,000+6 BOLOGNA, Sez.2° Civile, emessa il 4/7/97, depositata il il 27 GIU 2001--- IL CANCELLIERE 06/09/97; RG.1301/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
CANCELLERIA udito l'Avvocato AU LU (per delega avv. Giovanni SCARPA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore i DF454302 Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per Generale Dott. il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo OF454380 Con atto di citazione notificato in data 13 gennaio 1989, la società Editoriale Moda S. r.
1. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Modena, la S. p. a. S.A.I.M.A., assumendo di aver stipulato con la medesima un contratto di trasporto di cataloghi pubblicitari da distribuire alla fiera di moda in programma a Dusser- dolf dall'11 al 13 settembre 1988; peraltro, la merce era pervenuta solo in parte a destinazione ed a fiera già iniziata. L'attrice chiese, conseguentemente, la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempi- mento della controparte, oltre al risarcimento dei dan- ni, da individuarsi, tra l'altro, nel costo delle pub- 2 blicazioni non recapitate e nella lesione dell'immagine commerciale. La convenuta si costituì, ammettendo parzialmente gli addebiti, ma contestando l'entità della somma ri- chiesta a titolo di risarcimento. Con sentenza pubblicata il 18 agosto 1995, il Tri- bunale adito accolse la domanda proposta dall'attrice, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiarando risolto per inadempimento della convenuta UFFICIO COPIE Richiesta copia stúdio il contratto inter partes e condannando la convenuta dal Sig. CANTON per diritti 13:000 medesima al risarcimento dei danni.
1-6 LUG 2001.... Avverso detta sentenza la società SA propose ap- IL CANCELLIERE pello, che fu accolto solo in parte dalla Corte di ap- pello di Bologna con la sentenza depositata in data 6 novembre 1997. Osservò, in parte motiva, per la parte che qui in- LIRE 3000 CANCELLERIA - che, con riferimento teressa, la corte distrettuale: al primo motivo del proposto gravame, era, in linea di principio, esatto il rilievo dell'appellante secondo CG873559 cui il danno per la perdita della merce doveva essere determinato non in base ai criteri generali di cui al- l'art. 1223 C. C., come fatto dal giudice di prime cure, ma secondo quanto disposto dalla norma speciale di cui all'art. 1696 C. C.; - che, peraltro, alla luce di tale norma, il prezzo corrente della merce doveva essere de- terminato sulla base dei listini di borsa ed, in man- 3 P canza di tali parametri, secondo il loro reale valore, potendosi prendere in considerazione elementi sussidia- ri, quali il valore indicato nelle fatture o i costi di produzione;
che, nella specie, la determinazione del valore in base alla fattura non era possibile, essendo stata questa emessa pro forma, ai soli fini pubblicita- ri, tanto che sullo stesso documento figurava la dizio- ne "da distribuire gratuitamente", per cui appariva va- lido, ai fini della determinazione del danno in concre- to, il criterio dei costi di produzione preso in esame dal Tribunale;
che del tutto infondato era il secondo motivo del gravame, secondo cui, nel riconoscere al- l'attrice un danno all'immagine commerciale, il giudice di prime cure era andato ultra petita. Per la cassazione della suindicata sentenza la so- cietà SA DE ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso la società Editoriale Moda s. r.
1.. La ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente, lamentando vio- lazione di legge (art. 360 n.3 c. P. c.) ed omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n.5 C. p. C.), per errata interpretazione e applicazione degli artt. 1223 e 1696 c.c., deduce che la corte di me- 1 4 rito, pur avendo affermato di voler applicare l'art. 1696 c.c., aveva, poi, negato rilevanza al valore dichiarato della merce, sulla considerazione che tale valore emergeva da una fattura emessa pro forma. Peral- tro, tale tipo di fattura permetteva all'emittente di ottenere particolari agevolazioni in termini di appli- cazione della IVA, ma non presupponeva che il valore indicato non fosse conforme al reale. La censura non è meritevole di accoglimento. È noto che, per effetto della norma di cui al- l'art. 1696 C.C., il danno conseguente alla perdita o avaria delle cose trasportate si determina in base al prezzo corrente di queste nel luogo e nel tempo della riconsegna. Orbene, in via generale, il valore della merce, in tema di contratto di trasporto, può ben esse- re desunto sulla base di quello indicato nelle fatture emesse dal mittente nei confronti del destinatario del- la merce stessa, in considerazione della presunzione semplice desumibile nei rapporti commerciali da tale tipo di documento. Peraltro, proprio perché si tratta di una presunzione semplice, legittimamente, nella spe- cie, il giudice di merito ha ritenuto di non poter at- tribuire rilevanza alcuna alla fattura di accompagna- mento (ed al prezzo ivi indicato) del materiale pubbli- citario in questione, atteso che in essa vi era la di- 5 y zione "pro forma". Trattasi, peraltro, di una valuta- zione di fatto, insindacabile in questa sede, in quanto fondata su motivazione non insufficiente e non affetta da vizi logici ed errori giuridici ed, inoltre, confor- me alla giurisprudenza specializzata in materia di tri- buti, alla stregua della quale un documento qualificato come "fattura pro forma' non assume rilevanza nemmeno " ai fini del pagamento della IVA. Né, con riferimento a quanto dedotto dalla ricor- rente con la memoria depositata, possono avere rilievo i riflessi del menzionato tipo di fattura sotto il pro- filo della disciplina della legge doganale, posto che nella specie si tratta soltanto di pervenire, nell'am- bito del rapporto mittente vettore, alla determina- zione del danno conseguente alla perdita o avaria della merce, ex art.1696 c.c., danno che, in assenza di ele- menti certi, quali le tariffe fissate dalla pubblica autorità, i listini di borsa o di mercato, ovvero an- che una fattura non fittizia come quella in esame, stato determinato correttamente dalla corte bolognese sulla base degli stessi criteri (costi di produzione) presi in esame dal primo giudice e non contestati, nel loro specifico ammontare, in sede di appello dal- l'odierna ricorrente. Con il secondo motivo, lamentando violazione di 6 legge (art. 360 n.3 c. p. c.) ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n.5 C. p. c.) per errata interpretazione e applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1696 c.c. e 112 C.C., la ricorrente deduce: a) che nell'atto di citazione, l'attrice aveva formulato una richiesta risarcitoria di ben L. 40.000.000, rife- rita a un danno patrimoniale indiretto costituito dal probabile mancato rinnovo di contratti da parte di in- serzionisti e dal mancato pagamento di servizi pubbli- citari predisposti e richiesti da clienti. Il Tribuna- le, pur non accogliendo tale tesi, aveva ugualmente ri- tenuto di liquidare un danno di dieci milioni, per il deterioramento dell'immagine commerciale dell'attrice, incorrendo, in tal modo, nel vizio di ultrapetizione, vizio erroneamente ritenuto inesistente dalla corte di appello bolognese;
b) che, una volta esclusa dalla corte di merito l'applicabilità alla fattispecie del- "l'art. 1223 c.c., era del tutto illogico far rientrare dalla finestra il criterio escluso, al fine di liquida- re un danno addirittura imprevedibile e certamente me- diato, qual è quello derivante dal deterioramento del- l'immagine commerciale"; c) che, una volta negata l'esistenza di un rapporto di causa - effetto tra la vicenda de qua e gli sconti praticati ai clienti, veni- va a mancare anche la prova che la vicenda medesima 7 avesse comportato un deterioramento dell'immagine del- l'Editoriale Moda presso la stessa clientela. Le doglianze sono nel loro complesso infondate. In ordine al punto sub a) del motivo, è sufficiente rilevare che al par. 7 dell'atto introduttivo del giudi- zio, che la Corte può esaminare vertendosi in tema di error in procedendo, è scritto testualmente quanto se- gue: "Oltre ai danni materiali emergenti, 1'Editoriale Moda ha subito un grave detrimento alla sua immagine commerciale nel campo in cui opera da anni con serietà, nonché un evidente danno patrimoniale indiretto costi- tuito dal probabile mancato rinnovo di contratti da parte di inserzionisti e dal mancato pagamento di ser- vizi pubblicitari predisposti e richiesti da clienti;
per quanto tale danno non possa essere quantificato nel suo preciso ammontare, si può indicare nella somma di L.40.000.000 l'entità di esso, confidando che in tale misura possa essere equitativamente liquidato dal Tri- bunale". Orbene, il tribunale, pur respingendo le voci di danno costituite dal mancato rinnovo dei contratti da parte degli inserzionisti e dal mancato pagamento dei servizi pubblicitari ad opera dei clienti, ha tut- tavia accolto, ritenendola fondata e provvedendo ad una liquidazione equitativa, la parte della domanda attorea concernente il detrimento dell'immagine commerciale su- 8 bito dall'attrice, con ciò non violando il dedotto principio dell'ultrapetizione, siccome correttamente, poi, ritenuto dalla corte bolognese in sede di gravame. Relativamente ai punti sub b) e c) della censura, ritiene la Corte che, in linea di principio, la dispo- sizione dell'art.1696 C.C., secondo cui il danno deri- vante da perdita o avaria della cose trasportate si calcola secondo il prezzo corrente di queste nel luogo e nel tempo della riconsegna, collegando in tal modo il danno emergente ad un criterio sicuro, con esclusione di qualsiasi altro criterio, non esclude, peraltro, la risarcibilità, in base ai principi generali di cui al- l'art.1223 c.c., di eventuali ulteriori danni, che sia- no conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento degli obblighi gravanti sul vettore. Sotto quest'ultimo profilo, costituisce ius receptum (ex plurimis, Cass.4082/1973, 5793/1980 e 10692/1998), il principio secondo cui, ai sensi della menzionata norma codicisti- ca, il danno va considerato come causato dall'illecito quando esso rientri nel novero delle conseguenze norma- li ed ordinarie dell'inadempimento: la relativa valuta- zione compete istituzionalmente al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici. Nella specie, il giudice di merito ha ri- tenuto esistente il dedotto danno da detrimento del- 9 l'immagine commerciale, collegandolo in rapporto ezio- ( logico diretto alla mancata esposizione dei cataloghi pubblicitari presso la fiera tedesca, alla quale erano destinati. Trattasi di una valutazione che non si pone in contraddizione con la reiezione delle ulteriori voci di danno (quale quella degli sconti praticati ai clien- ti) non accolte in prime cure, atteso che il danno ri- . 0 0 conosciuto prescinde dalla sussistenza delle distinte 1 RA ed autonome domande di danno ritenute non fondate. In conclusione, il ricorso va respinto, con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
60000 310000 La Corte respinge il ricorso e condanna la ricor- cassazione rente alle spese del giudizio di £ 126.000 * oltre onorari liquidati in lire 1.500.000 (un milione cinquecentomila). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 15 novembre 2000. Il Consigliere relatore ed estensore Th e Il Presidente Vittorio fuva Depositato in Cancelleria OGGI, = 3 APR. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA (Concetta Ammendola) IL CANCELLIERE C1 Concetta Amendola 10