Sentenza 28 settembre 2012
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, la mancata autenticazione, ad opera del difensore iscritto nell'apposito albo, della sottoscrizione del ricorso, proposto personalmente dalla parte e spedito tramite servizio postale, ne determina l'inammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2012, n. 46666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46666 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2012 |
Testo completo
46 6 6 6 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 28/09/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N.783/2012- Dott. PAOLO BARDOVAGNI Dott. MASSIMO VECCHIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 44169/2011 Dott. MARCELLO ROMBOLA' Rel. Consigliere - Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) TE NO N. IL 13/10/1961 avverso la sentenza n. 13/2011 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 13/07/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA' Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luigi Mava Flamini che ha concluso per a ll on Duvio Cia all' aggravante del muevers des presses. Udito, per la parte civile, l'Avv. Edoards Freeppa, die ha concluso fer is declara va d' aven ibre del corso Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto Con sentenza 28/9/10 il Gup del Tribunale Militare di Roma, in esito a giudizio abbreviato, condannava EL TE, maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri, alla pena (sospesa e senza menzione) di mesi 4 di reclusione militare per il reato continuato (per tre distinte frasi pronunciate) di insubordinazione con ingiuria (commesso in Massa il 22/8/08) in danno del superiore in grado luogotenente IN CO, aggravato dalla presenza di altri militari (un superiore ufficiale e tre subordinati). Con le statuizioni in favore della costituita parte civile. Con sentenza 13/7/11 la Corte Militare di Appello, in parziale riforma, escludeva (per l'unicità di contesto delle frasi pronunciate) la pluralità dei reati (già ritenuti in continuazione) e, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, riduceva la pena a mesi 2 di reclusione. Con conferma nel resto. La vicenda si svolgeva nella stanza del tenente IO SA, che aveva convocato presso Comando Compagnia Carabinieri di Massa il maresciallo EL e il luogotenente IN per ragioni di servizio. Insorgeva tra costoro un'accesa discussione in ordine all'attribuzione della competenza ad effettuare alcuni inserimenti dati nel sistema SDI, nel corso della quale il primo rivolgeva al secondo accuse di incompetenza e, alla reazione gestuale dell'interlocutore, gli intimava di togliergli le mani dalla faccia, minacciava di spezzargli il dito che quello gli agitava davanti e lo invitava anzi a ficcarselo nel culo. Seguivano altre frasi sprezzanti nei confronti del superiore. Di qui la denuncia e le sentenze di primo e secondo grado. Ricorreva per cassazione l'imputato con atto a sua firma, deducendo: 1) inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità per non essere state integralmente accolte le condizioni poste dalla difesa alla scelta del rito abbreviato (era stato sentito il teste SA, ma era stata rigettata la richiesta di produzione del verbale di intervista documentata ex artt. 391-bis e sgg. cpp del dott. Federico Manotti, in quanto non prodotta in precedenza;
era stata altresì limitata la possibilità di produzione di certificazione medica a quella richiedibile all'Ospedale Militare di La Spezia, escludendosi quella della relazione medico legale corredata da certificazione medica attestante la patologia di ipertensione arteriosa del EL) e ciò sulla base di una pretesa rinuncia desumibile da un (incomprensibile) verbale d'udienza del 28/9/10; 2) inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e mancata assunzione di una prova decisiva per la mancata rinnovazione, richiesta con l'appello, dell'esame del teste SA in ordine agli antefatti dell'episodio in giudizio (emersi dall'interrogatorio dell'imputato e già prima in sede d'indagini), rilevanti ai fini della provocazione e delle cause estranee al servizio e alla disciplina militare;
3) inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità per la ritenuta adeguatezza del quadro probatorio in ordine all'aggravante del numero delle persone che avrebbero assistito ai fatti (in realtà il solo tenente SA); 4) vizio di motivazione in ordine al bilanciamento delle circostanze, laddove le attenuanti generiche erano state date equivalenti e non prevalenti sulle aggravanti nonostante i numerosi elementi riconosciuti in favore dell'imputato (incensuratezza, carriera, capacità professionali e di tutela della sicurezza pubblica, stress del momento dovuto al sovraccarico di lavoro). Chiedeva l'annullamento della sentenza. Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante del numero dei presenti;
il difensore di parte civile chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente. Considerato in diritto Il ricorso, trasmesso alla cancelleria di questa Corte (cui perveniva il 20/10/11) a mezzo di raccomandata A/R, è inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato in assenza di qualsivoglia autenticazione della sua firma (nell'atto è specificato il difensore presso il quale l'imputato è domiciliato, ma è più volte sottolineata la provenienza del ricorso dall'imputato medesimo, il quale "personalmente" premette quanto avvenuto nel processo, "personalmente" dichiara di proporre impugnazione ed infine sottoscrive). L'art. 583 cpp (v. da ultimo Cass., II, ord. n. 32668 del 20/9/06, rv. 235072) prevede al co. 1 la facoltà di presentare impugnazione con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria e al co. 3 che, in tal caso, la sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore. Il 1 successivo art. 591 cpp dispone che l'inosservanza dell'art. 583 cpp determina l'inammissibilità dell'impugnazione medesima. Ai sensi dell'art. 613 cpp l'autenticazione deve, peraltro, essere eseguita da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Nei caso di specie, come si è avuto modo di notare, la sottoscrizione del EL è priva di qualunque autenticazione. L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame dei motivi. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento della spese del processo e al versamento di una adeguata somma alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.
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dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in € 2.500, oltre accessori di legge. Roma, 28/9/12 Il cons. est. II Presidente PBardonaqui DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3 DIC 2012 Funzionario Giudizi EM Rosa COZZOLINQ S A I S Z O N E Rose Co 2