Sentenza 28 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, i beni mobili sequestrati unitamente al complessivo patrimonio di un'azienda possono essere affidati alle Forze di Polizia solo all'esito di una valutazione che tenga conto della compatibilità di tale destinazione con le prospettive di prosecuzione dell'attività aziendale, atteso il tenore testuale dell'art. 40, comma quinto bis, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come introdotto dall'art. 1, comma 189, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il G.I.P. aveva affidato a diverse Forze di Polizia autovetture di pertinenza di una società avente ad oggetto il commercio di autoveicoli senza compiere alcun esame dell'incidenza di tale decisione sull'andamento economico dell'azienda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2014, n. 53763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53763 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 28/10/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 3051
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 31015/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT EL N. IL 19/10/1975;
avverso l'ordinanza n. 6189/2013 GIP TRIBUNALE di LECCE, del 23/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23/5/2014, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, provvedendo sull'opposizione proposta da PA IA avverso il provvedimento, adottato inaudita altera parte, con cui lo stesso G.I.P. aveva disposto l'affidamento alle Forze di Polizia di 18 autovetture sequestrate in forza della L. n. 575 del 1965, art. 2 undecies, comma 3 bis, rigettava l'opposizione.
La precedente ordinanza di inammissibilità dell'opposizione era stata annullata senza rinvio da questa Corte;
nel corso del procedimento instaurato a seguito del rinvio, il G.I.P. aveva sollevato questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 48, comma 12; la Corte Costituzionale aveva provveduto con
ordinanza n. 319 del 3/12/2013 così disponendo: "successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, è intervenuto la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 189, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", il quale ha, tra l'altro, sostituito il censurato D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 48, comma 12; che, a seguito della novella, la disposizione denunciata non si occupa più dell'affidamento in custodia giudiziale dei beni sequestrati;
che la materia è disciplinata, per converso, dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 40, comma 5 bis, aggiunto dal medesimo L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 189, ove si stabilisce che "I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale"; che, con specifico riguardo al tema sottoposto all'esame di questa Corte, particolare rilievo assume l'avvenuta sostituzione della voce verbale "sono affidati" - presente nella norma censurata previgente e che, nella ricostruzione del rimettente, sarebbe valsa a rendere indefettibile l'affidamento dei beni sequestrati agli organi di polizia richiedenti - con l'espressione "possono essere affidati", utilizzata anche con riguardo all'ipotesi dell'affidamento ad altri soggetti;
che deve essere, di conseguenza, ordinata la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce dello ius superveniens".
Il G.I.P. riteneva che, alla luce della nuova normativa, doveva essere affermata la priorità dell'affidamento di beni, soggetti a confisca, alle Forze di Polizia, cosicché l'istanza doveva essere respinta ad eccezione per l'autovettura rispetto alla quale il Dirigente della Squadra Mobile di Taranto aveva manifestato il disinteresse del suo Ufficio: per essa il Giudice disponeva la vendita a cura del custode. Il Giudice sollecitava il custode ad acquisire presso le altre Forze di Polizia alle quali le autovetture sequestrate erano state affidate manifestazione di interesse o disinteresse a trattenerle in uso.
Infine il Giudice disponeva non luogo a provvedere sull'istanza concernente il conto corrente della Brin Car S.r.l., già in precedenza dissequestrato a favore del PA.
2. Ricorre per cassazione il difensore di PA IA deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 40, comma 5 bis.
Il provvedimento del G.I.P. si fonda sul disposto del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 40 bis, interpretato dal Giudice nel senso che darebbe prevalenza all'affidamento dei mezzi alle Forze di Polizia, quale supremo interesse: il Giudice, prima di provvedere, aveva infatti chiesto alle Forze di Polizia se fossero tuttora interessate all'utilizzo dei mezzi.
Si tratta di provvedimento illegittimo: il precedente G.I.P., nel sollevare questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 48, aveva ritenuto, infatti, contrastante con gli artt. 3 e 41 Cost. l'obbligo normativo di affidare i veicoli alle Forze di
Polizia. In effetti, erano stati affidati i veicoli che costituivano beni dell'azienda e ad essa strumentali e che l'amministrazione giudiziale avrebbe dovuto vendere.
La Corte Costituzionale non aveva affatto interpretato la nuova norma nel senso attribuitole dal Giudice, ma nel senso che al Giudice è affidata la scelta di decidere, caso per caso, la migliore destinazione dei beni sequestrati. D'altro canto, già l'affidamento operato dal primo giudice era illegittimo, poiché il provvedimento non aveva valutato la natura di compendio aziendale dei beni, destinati alla vendita al fine di favorire la prosecuzione dell'attività aziendale: non a caso l'art. 104 bis disp. att. c.p.p. prevede la nomina di un amministratore giudiziale nel caso il sequestro abbia ad oggetto un'azienda.
Il ricorrente sottolinea, altresì, che l'ordinanza, nonostante si pronunciasse sull'opposizione avverso il provvedimento di affidamento in giudiziale custodia degli autoveicoli sequestrati, aveva provveduto anche sul dissequestro del conto corrente, sostenendo che non si trattava di questione che riguardasse l'amministrazione giudiziale, senza tenere conto che i debiti erano della società a responsabilità limitata che gestiva l'azienda.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e determina l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Il Giudice per le indagini preliminari ha interpretato l'ordinanza con cui la Corte Costituzionale ha restituito gli atti al giudice che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 48, comma 12 come se esprimesse un "chiarimento" - questa l'espressione utilizzata nell'ordinanza impugnata - tale da indurre ad affermare "la priorità dell'affidamento dei beni, soggetti a confisca, alle Forze di Polizia".
In realtà, non pare davvero che la Corte Costituzionale abbia voluto orientare l'interpretazione della normativa sopravvenuta nel senso indicato dal Giudice: la Corte, piuttosto, ha preso atto che l'obbligo dell'affidamento dei beni mobili registrati sequestrati alle Forze di Polizia che discendeva (secondo l'interpretazione del G.I.P. che aveva sollevato la questione) dall'allora vigente D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 48, comma 12, era venuto meno, con la sostituzione della forma verbale "sono affidati", con quella "possono essere affidati" ora contenuta nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 40, comma 5 bis. Il G.I.P. sembra ignorare il senso complessivo della modifica normativa operata con la L. n. 228 del 2012: nuovamente separare la disciplina della custodia e gestione dei beni sequestrati da quella relativa alla custodia e gestione dei beni confiscati, dopo la scelta opposta fatta dalla L. n. 94 del 2009 mediante l'inserimento della L. n. 575 del 1965, art. 2 undecies, comma 3 bis e, quindi, permettere una custodia e una gestione che tenga conto della non definitività del provvedimento.
Si deve ricordare che la stessa legge ha esteso le disposizioni sulla amministrazione e destinazione dei beni amministrati e confiscati ai sequestri e confisca previsti dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies e agli altri casi di sequestro e confisca dei beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis. Se questo è il quadro normativo attuale, è diventato possibile argomentare in ordine all'opportunità di affidare alle Forze di Polizia gli autoveicoli oggetto dell'attività aziendale - che aveva ad oggetto, appunto, la vendita di autovetture - determinandone la perdita totale di valore e, quindi, una perdita secca per l'azienda;
il giudice non può non chiedersi quale compatibilità sussista tra la nomina di un amministratore giudiziale, la cui opera è istituzionalmente indirizzata alla prosecuzione dell'attività aziendale - se ve ne sono prospettive concrete - con la sottrazione all'azienda dei beni la cui vendita costituirebbe appunto tale prosecuzione, ma anche con l'art. 40, comma 5 ter, che prevede la vendita dei beni mobili sequestrati se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o rilevanti diseconomie.
L'affermazione di una priorità a favore delle Forze di Polizia appare pertanto incomprensibile, quasi che le esigenze - indiscutibili - di tali Forze possano giustificare in ogni caso, prima dell'adozione di una confisca definitiva, la sottrazione di determinati bene alle aziende sequestrate;
anzi a quelle che, al contrario delle altre, hanno come attività il commercio di beni mobili registrati, natanti ecc..
Come è ovvio, vi è spazio per una restituzione per equivalente (arg. ex D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 46): ma si deve rimarcare che - nonostante il provvedimento di affidamento sia ormai risalente nel tempo - le complesse vicende processuali fanno sì che il Giudice del merito debba ancora provvedere sull'opposizione al decreto emesso inaudita altera parte;
debba, cioè, decidere se affidare o meno i veicoli sequestrati alle Forze di Polizia.
Il Giudice del rinvio, pertanto, deciderà sull'affidamento delle autovetture sulla base del quadro normativo ora delineato e con motivazione adeguata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2014