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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 725/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4913/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2527/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 27/09/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200006242575000 GIOCHI-LOTTERIE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 13.11.2023, rga n. 4913/23, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, impugnava la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, sezione n. 4, n. 2527/2023, pronunciata il 15 settembre 2023, depositata in
Segreteria in data 27 settembre 2023 e mai notificata, relativa al processo R.G.R. 944/2022, ritenendola ingiusta.
Deduce parte appellante che In data 24 ottobre 2018 la ricorrente aveva notificato Avviso di Accertamento n. M13130004215U, per l' anno 2013, per complessivi € 9.649,13, oltre interessi e sanzioni e che detto avviso non venne impugnato e che in data 11 aprile 2022 riceveva la notifica della cartella n.
29820200006242575000 impugnata in primo grado assumendo la decadenza dell'iscrizione a ruolo.
La Corte di Giustizia di primo grado di Siracusa dichiarava il ricorso inammissibile nei riguardi dell'
Agenzia delle Entrate Riscossione e lo respingeva nel merito.
Assume parte appellante errata la pronuncia relativa alla inammissibilità del ricorso
contro
Agenzia delle
Entrate Riscossione attenendo il motivo ai vizi della cartella e che fosse intervenuta la decadenza al
31/12/2019 dei termini per l' emissione dei ruoli ai sensi dell'art. 24 comma 9 del D.l. 98/201.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza di primo grado con annullamento della cartella di pagamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione insistendo nel proprio operato.
Non si costituiva l'Agenzia dei Monopoli.
All'udienza del 13.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato.
la Corte di primo grado ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti della concludente. Infatti i motivi dedotti nell'atto introduttivo (tardata iscrizione a ruolo) riguardano esclusivamente l'atto di accertamento sotteso alla cartella di pagamento. Anche la statuizione nel merito risulta corretta.
Infatti, il motivo di opposizione relativo al termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento
è inammissibile, atteso che l'avviso di accertamento è stato notificato il 24.10.2018 e non essendo mai stato impugnato, è divenuto definitivo e che nessuna prescrizione si è maturata.
L'appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di ADER che si liquidano in complessivi euro 800,00 oltre oneri se dovuti.
Così deciso in Palermo addì 13.01.2026
Il Presidente Il Relatore
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4913/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2527/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 27/09/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200006242575000 GIOCHI-LOTTERIE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 13.11.2023, rga n. 4913/23, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, impugnava la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, sezione n. 4, n. 2527/2023, pronunciata il 15 settembre 2023, depositata in
Segreteria in data 27 settembre 2023 e mai notificata, relativa al processo R.G.R. 944/2022, ritenendola ingiusta.
Deduce parte appellante che In data 24 ottobre 2018 la ricorrente aveva notificato Avviso di Accertamento n. M13130004215U, per l' anno 2013, per complessivi € 9.649,13, oltre interessi e sanzioni e che detto avviso non venne impugnato e che in data 11 aprile 2022 riceveva la notifica della cartella n.
29820200006242575000 impugnata in primo grado assumendo la decadenza dell'iscrizione a ruolo.
La Corte di Giustizia di primo grado di Siracusa dichiarava il ricorso inammissibile nei riguardi dell'
Agenzia delle Entrate Riscossione e lo respingeva nel merito.
Assume parte appellante errata la pronuncia relativa alla inammissibilità del ricorso
contro
Agenzia delle
Entrate Riscossione attenendo il motivo ai vizi della cartella e che fosse intervenuta la decadenza al
31/12/2019 dei termini per l' emissione dei ruoli ai sensi dell'art. 24 comma 9 del D.l. 98/201.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza di primo grado con annullamento della cartella di pagamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione insistendo nel proprio operato.
Non si costituiva l'Agenzia dei Monopoli.
All'udienza del 13.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato.
la Corte di primo grado ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti della concludente. Infatti i motivi dedotti nell'atto introduttivo (tardata iscrizione a ruolo) riguardano esclusivamente l'atto di accertamento sotteso alla cartella di pagamento. Anche la statuizione nel merito risulta corretta.
Infatti, il motivo di opposizione relativo al termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento
è inammissibile, atteso che l'avviso di accertamento è stato notificato il 24.10.2018 e non essendo mai stato impugnato, è divenuto definitivo e che nessuna prescrizione si è maturata.
L'appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di ADER che si liquidano in complessivi euro 800,00 oltre oneri se dovuti.
Così deciso in Palermo addì 13.01.2026
Il Presidente Il Relatore