Sentenza 16 giugno 1999
Massime • 1
I termini apposti da un'Università ai rapporti di lavoro con i lettori di lingua straniera in base all'art. 28, terzo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980 devono ritenersi illegittimi - a meno che il termine non sia giustificato da una concreta esigenza temporanea (che nel processo deve costituire oggetto di un'eccezione da parte dell'Università) -, per il contrasto della citata disposizione con l'art. 48 n. 2 del Trattato istitutivo della Comunità europea risultante dalla sentenza della Corte di giustizia comunitaria del 2 agosto 1993, n. C-259/91, anche se i medesimi termini sono scaduti prima dell'emanazione di questa sentenza, alla quale deve attribuirsi un'efficacia retroattiva, ne' i rapporti in questione possono ritenersi "esauriti" - e quindi non toccati da tale pronuncia - in base all'indicato elemento temporale, data la qualificabilità come apparenti dei termini in questione, stante la loro illegittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/1999, n. 5980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5980 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL RA, TT NG LA, EV ER AR, SM UTE DO, SN AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell'avvocato GAETANO LEPORE, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITÀ SIENA in persona del rettore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, RINA SARTO, giusta delega in atti;
- resistente - avverso la sentenza n. 381/97 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 23/7/97 R.G.N. 204/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/1/99 dal Consigliere Dott. Marino Donato SANTOJANNI;
udito l'Avvocato LEPORE;
udito l'avvocato DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13 gennaio 1997 il Pretore di Siena, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da AH EL, Alan CO TI, Peter Edward EV, Ute EA SM, NA GA - tutti in qualità di lettori di madre lingua straniera assunti con contratti a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Siena - accertava che fra gli attori e detta Università era insorto un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato sin da quando erano stati instaurati gli originari rapporti di collaborazione ex art. 28 del d. P.R. n. 382 del 1980 e condannava la convenuta a corrispondere ai lettori, a titolo di adeguamento retributivo ex art. 36 cost., le differenze di trattamento economico fra lo stipendio di professore associato e quanto percepito dai ricorrenti oltre accessori dei crediti, a decorrere dalle data in cui erano iniziate le relazioni di lavoro;
a regolarizzare le rispettive posizioni assistenziali - contributive. Nella fattispecie gli attori avevano dedotto di avere svolto attività lavorativa temporanea, ma senza soluzioni di continuità, presso la Facoltà universitaria di Magistero, al fine di esercitare l'insegnamento delle lingue straniere dei paesi di loro provenienza. In particolare, avevano sottolineato di avere svolto vere e proprie attività d'insegnamento di rango pari alla funzione di docenza impartita dalla categoria dei professori universitari associati. Proposto appello da parte dell'Università, al quale avevano resistito gli appellati, il Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, con sentenza depositata il 23 luglio 1997, accoglieva l'impugnazione e, per l'effetto, in riforma delle sentenze impugnate, rigettava le domande.
Per quanto ancora interessa nel presente giudizio di legittimità, tale decisione è così motivata.
Lo strumento attuativo delle relazioni di lavoro con gli insegnanti di madre lingua consiste in tutto e per tutto nel contratto di lavoro subordinato di diritto privato.
Lo snodo della questione proposta nel presente giudizio sta invero nell'assetto determinatosi in seguito alla nota pronunzia della Corte di Giustizia Europea del 2 agosto 1993, che rende possibili contratti di lavoro a termine con lettori di lingua estera soltanto nel caso in cui ricorrono "specifiche esigenze".
A seguito del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, il cui art. 4 prevede il contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato, oltre che l'abrogazione dell'art. 28 del d. P.R. 11 luglio 1980, n. 382, l'indagine si concentra necessariamente sugli accadimenti in epoca immediatamente successiva alla citata sentenza della Corte Europea. Solo dal 1 gennaio 1994 si era realizzata per le università la preclusione di far ricorso alle assunzioni dei lettori ex art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980. Anche sulla base delle ragioni espresse in domanda dai lettori va, per altro verso, notato come la "causa petendi" non abbia sviluppato in maniera puntuale l'argomento riguardante la non ricorrenza di necessità contingenti per le università, avendo i ricorrenti in primo grado unicamente dedotto il fatto - in sè neutrale - della mera continuità nella stipulazione dei contratti a tempo definito. La decisione di primo grado va pertanto riformata con il rigetto della domanda di accertamento della durata indeterminata dei rapporti.
Sulla questione delle differenze retributive il Collegio ritiene che l'ampia istruttoria testimoniale esperita innanzi al Pretore non abbia offerto congrui elementi per risalire alla parificazione dei compiti d'insegnamento accordati ai lettori con quelli richiesti ai docenti, ne' per riqualificare il loro impegno oltre il limite delle remunerazioni percepite in costanza di rapporto.
La sfera di autonomia nella scelta dei testi oppure in ordine ai metodi d'insegnamento, e l'opera resa nei confronti degli studenti o dei docenti, tanto nel corso accademico quanto in sede di commissione esaminatrice, sono indici di autoorganizzazione dei compiti o segnali di collaborazione da esaminare però nel quadro dei limiti imposti ai lettori, vuoi in relazione del nesso di strumentalità con la materia di esclusiva responsabilità del professore associato, vuoi in rapporto con i poteri di direzione e coordinamento propri di questi ultimi docenti.
In particolare, l'assegnazione degli obiettivi, di cui ha parlato il teste Ceccarelli, finiva necessariamente col demandare all'autonomia del lettore l'individuazione dello strumento più opportuno, sempre, però, nel quadro dell'accessorietà della lingua rispetto al corso letterario.
Escluso inoltre che gli appellati abbiano potuto interferire in sede di esami se non fornendo pareri che avrebbero potuto essere apprezzati dagli accademici, non vi è peraltro la prova che i seminari, così come le esercitazioni od i consigli agli studenti, abbiano costituito gli antecedenti indispensabili per il superamento degli esami e, tanto meno, per il conseguimento della laurea. Ne deriva che l'assimilazione più naturale deve avvenire riferendosi ai compiti di un professore di scuola superiore deputato a svolgere compiti d'istruzione rispettosi dei normali ritmi di assimilazione della lingua straniera;
per conseguenza il livello stipendiale realizzato dai lettori ed attestatosi sulla cifra di lire 1.600.000 mensili è parificabile a quello di un professore scolastico e risponde nella maniera più equa alla qualità dell'impegno lavorativo, senza tradursi in una prestazione insufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.. Avverso tale sentenza ricorso per cassazione i lettori indicati in epigrafe, deducendo quattro motivi, illustrati con successiva memoria.
Resiste con controricorso l'Università di Siena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., deducono che:
il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, ha implicitamente rigettato la domanda di riconoscimento della natura subordinata, pur affermando in motivazione "che lo strumento attuativo delle relazioni di lavoro con gli insegnamenti di madrelingua consiste in tutto e per tutto nel contratto di lavoro subordinato di diritto privato"; risulta pertanto palese la contraddittorietà della motivazione della sentenza laddove si respinge la domanda di riconoscimento della subordinazione e nel contempo si afferma che il rapporto di lavoro oggetto del giudizio è di natura subordinata. Il motivo è infondato. Invero, il Tribunale di Firenze non ha rigettato "la domanda di riconoscimento della subordinazione", come affermano i ricorrenti, ma la diversa domanda "di accertamento della durata indeterminata dei rapporti (pag. 11 - 12 della sentenza impugnata), tant'è vero che in essa più volte si sottolinea, per negare l'equiparazione del lavoro dei lettori a quello dei professori associati, il "rapporto con i poteri di direzione e coordinamento propri di questi ultimi docenti"; poteri non riconosciuti nel caso in esame agli stessi lettori, che erano, invece, "subordinati".
In ogni caso, va ricordato che il vizio di contraddittorietà della motivazione sussiste quando le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e ciò secondo costante giurisprudenza, individuazione che, invece, emerge dalla sintesi della stessa motivazione già esposta, nonostante l'oscurità, almeno apparente, di qualche sua affermazione.
2 - Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 legge 18 aprile 1962 n. 230 e 1 legge 21 giugno 1995, n. 236 (art. 360 n. 3 cod.proc. civ.), sostengono che:
il Tribunale ha osservato che solo in forza della legge n. 236 del 1995 venne imposto alle università l'obbligo di assumere gli insegnanti di lingua straniera a tempo indeterminato;
senza considerare che in base alla sentenza del 2 agosto 1993 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee il rapporto di lavoro dei ricorrenti può e deve qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
sentenza che ha effetto retroattivo;
in particolare, doveva tenersi conto che, sulla base di ripetuti rinnovi contrattuali, l'Università di Siena si era avvalsa della prestazione lavorativa dei ricorrenti per soddisfare esigenze costanti d'insegnamento delle lingue straniere;
pertanto, alla stregua del principio enunciato dalla Corte di Giustizia, doveva trovare applicazione l'art. 2 della legge n. 230 del 1962, essendo allo stesso tempo disapplicabile il terzo comma dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980; ha quindi errato il Tribunale nel ritenere legittimi i termini apposti nei contratti in questione durante la vigenza dell'art. 28; peraltro, i ricorrenti avevano prodotto i molteplici contratti rinnovati di anno in anno, dimostrando in tal modo di avere sviluppato in maniera puntuale l'argomento riguardante la non ricorrenza di "necessità contingente per l'Università.
Questo motivo è fondato.
Invero, la sentenza della Corte Giustizia del 2 agosto 1993 (procedimenti riuniti C - 259/91, C - 331/91 e C - 332/91) decise che "l'art. 48 n. 2 del trattato C e.e. osta a che la normativa di uno Stato membro limiti nella generalità dei casi ad un anno, con possibilità di rinnovo, la durata dei contratti di lavoro dei lettori di lingua straniera, mentre una tale limitazione esiste, in via di principio, per quanto riguarda gli altri insegnanti". Nella motivazione della citata sentenza si puntualizza che "al riguardo occorre anzitutto rilevare che il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro stipuli con lettori di lingua straniera contratti di lavoro a termine, qualora, al momento dell'assunzione, risulti che le esigenze specifiche dell'insegnamento non eccedano tale termine".
Si è ritenuto in dottrina che l'efficacia delle pronunce pregiudiziali della Corte (art. 177 del trattato C.E.E. reso esecutivo con legge di ratifica ed esecuzione 14 ottobre 1957 n. 1203), va esaminata anche sotto il profilo del fattore tempo. Al riguardo, dalla natura dichiarativa di tali sentenze discende l'efficacia retroattiva (o ex tunc), risalente, cioè, al momento dell'entrata in vigore delle norme interpretate, come la Corte stessa ha avuto modo di affermare (27 marzo 1980, Deukavit). La retroattività non vale soltanto per le pronunce rese in sede d'interpretazione, ma anche per quelle in sede di apprezzamento di validità.
Sostanzialmente conforme la giurisprudenza di questa Suprema Corte (sent. 26 ottobre 1987, n. 7860; 23 gennaio 1987, n. 634; 20 luglio 1998, n. 7105). Alla stregua dei principi come sopra enunciati, per effetto della citata sentenza della Corte di Giustizia, quale jus superveniens, non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 28 comma terzo del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non consente,
in via generale, il protrarsi oltre l'anno accademico dei contratti stipulati dalle Università con i lettori di lingua straniera;
tali contratti devono essere quindi considerati a tempo indeterminato, salvo che non risulti, nei casi singoli, l'esistenza di esigenze specifiche dell'insegnamento (cfr. Cass. 25 novembre 1994, n. 10022;
21 marzo 1994, n. 2659).
Ne consegue che il Tribunale di Firenze ha errato riformando la sentenza del Pretore di Siena, laddove questi aveva accertato che fra gli attori e l'Università della stessa città erano insorti rapporti di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato, sin da quando erano stati instaurati gli originari rapporti di collaborazione ex art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 - quindi in applicazione dei cennati principi - traendone poi le conseguenze in ordine all'accoglimento delle domande.
Nè dicasi che i rapporti di lavoro subordinato in questione dovevano considerarsi "esauriti", per effetto dell'avvenuta scadenza dei relativi termini nel momento dell'emanazione della citata sentenza della Corte europea, secondo la tesi sviluppata e puntualizzata dall'Università nel corso della discussione orale della causa, atteso che tale scadenza era solo "apparente", in quanto l'inefficacia della loro apposizione era conseguenza dell'applicazione del citato art. 28, comma terzo, ritenuto illegittimo dalla stessa Corte perché in contrasto con l'art. 48 n. 2 del cosiddetto trattato di Roma già ricordato.
La stessa Università afferma nel controricorso (pag. 11): che "non si tratta di nullità del termine, ma d'illegittimità della legge che disciplinava la materia e di conseguente illegittimità derivata dal contratto stipulato dalle parti in base alla legge vigente"; che la differenza fra nullità e illegittimità non è di poco conto;
che, a differenza della nullità, (derivata) non impedisce la produzione degli effetti giuridici cui l'atto è destinato e "deve essere fatta valere entro termini perentori mediante rituale impugnazione, onde impedire la definitività dei rapporti in contestazione". È agevole osservare che la resistente, pur riconoscendo l'illegittimità della legge in questione e la conseguente illegittimità (derivata) dei contratti stipulati dalle parti, non indica nessun termine perentorio - non rispettato dai lettori - entro il quale i medesimi avrebbero dovuto tempestivamente formulare le rispettive contestazioni.
Pertanto, la sua tesi in esame non può essere condivisa. In particolare, il Tribunale ha errato nell'affermare che, "secondo il senso della statuizione di quella Corte di Giustizia (pag. 9 della sentenza impugnata), l'indagine si concentra necessariamente sugli accadimenti in epoca immediatamente successiva al pronunziamento del Giudice comunitario". Al contrario, come si è già messo in rilievo, alla stregua del principio enunciato da detta Corte, stante l'efficacia retroattiva della sentenza dalla stessa emanata in data 2 agosto 1993, l'indagine doveva concentrarsi, invece, non sui fatti successivi alla suindicata pronuncia, ma su quelli successivi alla stipula dei contratti in questione. Nè il Tribunale richiama esattamente la legge 21 giungo 1995, n. 236, di conversione del decreto - legge 21 aprile 1995 n. 120, laddove statuisce (pag. 10 della sentenza) che, con riferimento a detta legge, solo dal 1 gennaio 1994, si era realizzata per l'Università la preclusione di far ricorso alle assunzioni dei lettori ex art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980; e ciò per l'efficacia retroattiva, già messa in evidenza, della sentenza più volte citata, della Corte europea;
considerato altresì che l'art.4, comma secondo, della legge n. 236 del 1995, semplicemente "recependo" il principio enunciato dalla stessa Corte, consentiva (e consente) alle Università di assumere collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea, o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza", con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato".
Nè ha pregio l'osservazione del Tribunale secondo cui (pag. 11 della sentenza( "anche sulla base delle ragioni espresse in domanda dagli odierni appellati va, per altro verso, notato come la "causa petendi non abbia sviluppato in maniera puntuale l'argomento riguardante la non ricorrenza di necessità contingenti per l'Università, avendo in primo grado unicamente dedotto il fatto - in sè neutrale - della mera continuità nella stipulazione dei contratti a tempo definito". È agevole rilevare: che lo stesso Tribunale non ha ravvisato nel contenuto del ricorso introduttivo di primo grado una insufficiente esposizione degli elementi di fatto e di diritto a sostegno delle proposte domande, con conseguente nullità delle stesse: che il Pretore le aveva accolte, presupponendo, sia pure per implicito, la loro ritualità; che sul punto nessun specifico motivo era stato dedotto. Ne consegue che se il Giudice d'appello ha inteso sottolineare la mancata allegazione di un vero fatto giuridico generatore delle pretese (causa petendi), la sua affermazione, contrastando con l'evidenza , non può essere certo condivisa. Quanto poi alla mancata puntuale trattazione dell'argomento concernente la non ricorrenza di "necessità contingenti" per l'Università non può sfuggire che l'assenza di "puntualità" al riguardo è del tutto irrilevante, tanto più che incombeva all'Università convenuta in primo grado allegare, in via di eccezione, e provare (art. 2697, comma secondo, cod.civ.) il fatto costitutivo dell'eccezione stessa, ossia la sussistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, giustificato da una "concreta esigenza temporanea", e ciò in applicazione dello jus superveniens (sentenza della Corte europea e art. 4, comma secondo, legge n. 236 del 1995).
3 - Con il terzo motivo i ricorrenti, denunziando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), deducono che:
il Tribunale pur riconoscendo che l'attività dei ricorrenti era caratterizzata da una sfera di autonomia nella scelta dei testi oppure in ordine ai metodi d'insegnamento, ritiene che, tuttavia, tale attività deve essere valutata "nei limiti imposti ai lettori, vuoi in ragione del nesso di strumentalità con la materia di esclusiva responsabilità del professore associato, vuoi in rapporto con i poteri di direzione e coordinamento propri di questi ultimi docenti";
sul punto la motivazione è manifestamente illogica, atteso che nella sentenza impugnata non si indica nessun elemento di prova atto a giustificare l'affermazione in esame;
premesso in punto di fatto che vi era stato lo svolgimento di due corsi paralleli: nel corso di lingua affidato ai ricorrenti e quello di letteratura curato dai docenti;
in particolare, il potere di direzione, di coordinamento e di controllo del docente, a cui il Tribunale rinvia costantemente, non ha poi alcuna rilevanza ai fini della qualificazione delle mansioni svolte dai ricorrenti;
il Giudice d'appello, inoltre, non ha riconosciuto lo svolgimento da parte dei ricorrenti di un monte orario maggiore alle dodici ore settimanali previste in un contratto asserendo che i testi sul punto sarebbero stati imprecisi;
al contrario, il ST DO ha parlato di fisiologico ed inevitabile superamento del monte ore contrattuale, mentre il ST BA ha affermato: "se conteggiano il tempo che spendono per preparare i testi e per correggerli, probabilmente supereremo il monte ore".
4 - Con il quarto ed ultimo motivo, i ricorrenti, denunziando omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), assumono che:
il Tribunale, nel rigettare la domanda di adeguamento retributivo, non ha valutato, senza fornire in proposito alcuna motivazione, la dichiarazione confessoria contenuta nell'atto di appello (pag.12), secondo cui venne riconosciuta l'assimilazione dei lettori agli assistenti universitari, esclusivamente in base a valutazioni concrete aventi ad oggetto il tipo di mansioni svolte. I due motivi, terzo e quarto, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi tra loro, sono fondati nei sensi e nei limiti di cui alle considerazioni che seguono.
In effetti il Tribunale non indica nessun elemento di prova atto a giustificare il convincimento che i ricorrenti avessero svolto un'attività "accessoria" e, comunque, secondaria rispetto a quella dei docenti che curavano il parallelo corso di letteratura, cosicché deve ragionevolmente presumersi, fino a prova contraria, che l'insegnamento della lingua avesse pari dignità rispetto a quello della letteratura.
Inoltre, come esattamente sottolineano i ricorrenti, non avrebbe potuto assumere giuridico rilievo la considerazione del "potere di direzione, di coordinamento e di controllo del docente", atteso che trattavasi di rapporti di lavoro subordinato, come ritenuto da entrambi i Giudici del merito;
in ogni caso, il Giudice d'appello avrebbe dovuto qualificare le mansioni svolte dai ricorrenti al fine del richiesto adeguamento retributivo, tenuto conto altresì: che i medesimi secondo le dichiarazioni dei testi riportate nel ricorso, avevano superato il cosiddetto "monte ore" (di 12 ore settimanali), e che, secondo un'affermazione contenuta nell'atto di appello dell'Università, ancorché di natura non confessoria perché implicante valutazioni e non fatti storici (art. 2730 cod. civ.): in relazione alle mansioni svolte dai lettori, i medesimi potevano essere equiparati, quanto al trattamento retributivo agli assistenti universitari. Ciò che nel complesso avrebbe potuto giustificare, verosimilmente, una decisione diversa da quella adottata (art. 360, n. 5 cod. proc. civ.). Per le ragioni esposte il ricorso va accolto per quanto di ragione, nei sensi e nei limiti di cui alle considerazioni che precedono;
per l'effetto dev'essere cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa per nuovo esame del merito ad altro giudice d'appello, che si designa nel Tribunale di Bologna (art. 10 r.d. 30 ottobre 1933 n.1618), il quale, oltre a tener presenti tutte le considerazioni fin qui svolte, si atterrà, in particolare, al seguente principio di diritto:
"I rapporti di lavoro subordinato in questione non devono considerarsi "esauriti" per effetto dell'avvenuta scadenza dei relativi termini nel momento dell'emanazione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 2 agosto 1993 (procedimenti riuniti C - 259/91, C. 331/91 e C. 332/91), atteso che tale scadenza era solo "apparente", in quanto l'inefficacia di detti termini era conseguenza dell'applicazione dell'art. 28, comma terzo, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ritenuto illegittimo dalla stessa
Corte perché in contrasto con l'art. 48 n. 2 del trattato istitutivo della Comunità Europea (reso esecutivo con la legge di ratifica ed esecuzione 14 ottobre 1957, n. 1203);
considerato, inoltre, attesa la peculiarità della situazione processuale, che non può ritenersi "tardiva" la contestazione dei lettori nella concreta fattispecie in relazione ad eventuali termini perentori, condizionanti l'esercizio del diritto da parte dei medesimi" (art. 384, comma primo, cod. proc. civ.). Il Giudice di rinvio provvederà altresì al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità (art. 385, comma terzo, cod. Proc. civ.).
I ricorrenti hanno conclusivamente richiesto che in accoglimento del ricorso si decida nel merito ai sensi dell'art. 384 citato, confermandosi la sentenza pretorile. La richiesta è infondata perché tale sentenza, in quanto riformata da quella del Tribunale, non "rivive" per effetto della cassazione di quest'ultima (arg. dell'art. 393 cod. proc. civ.; sul punto, vedasi Cass. 25 marzo 1996, n. 2529), ed inoltre, un altro giudice del merito dovrà riesaminare i fatti alla luce dei principi enunciati. Da ultimo si dichiara inammissibile il controricorso in atti, inspiegabilmente proposto dall'Amministrazione delle Finanze, non legittimata a intervenire nel presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso;
cassa per l'effetto la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame del merito al Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, il quale provvederà altresì al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 1999.