Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2004, n. 11532
CASS
Sentenza 20 gennaio 2004

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Allorché l'imputato, al quale in primo grado sono state inflitte distinte condanne a pena sospesa, chieda l'applicazione della continuazione, il giudice di appello acquista il potere di rivalutare la personalità del medesimo sulla base del contestuale e globale esame dei distinti reati e può pertanto, pur riconoscendo la continuazione, revocare il beneficio già concesso, senza violare il divieto di "reformatio in peius"; ciò vale a maggior ragione quando la richiesta della continuazione riguarda reati per i quali il giudice di primo grado ha negato la sospensione condizionale della pena ed altri reati oggetto di condanna irrevocabile a pena sospesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2004, n. 11532
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11532
    Data del deposito : 20 gennaio 2004

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