Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 1
Allorché l'imputato, al quale in primo grado sono state inflitte distinte condanne a pena sospesa, chieda l'applicazione della continuazione, il giudice di appello acquista il potere di rivalutare la personalità del medesimo sulla base del contestuale e globale esame dei distinti reati e può pertanto, pur riconoscendo la continuazione, revocare il beneficio già concesso, senza violare il divieto di "reformatio in peius"; ciò vale a maggior ragione quando la richiesta della continuazione riguarda reati per i quali il giudice di primo grado ha negato la sospensione condizionale della pena ed altri reati oggetto di condanna irrevocabile a pena sospesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2004, n. 11532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11532 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 20/01/2004
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 53
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 029664/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL RO N. IL 03/04/1963;
avverso SENTENZA del 06/04/2001 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Loreto D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 19.7.2001 OB LL, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 6 aprile - 31 maggio 2001 della Corte d'appello di Roma che, in riforma della sentenza del Pretore di Roma del 27.4.1994, che l'aveva condannato per il reato di ricettazione continuata, commesso il 22.11.1990 ed il 7.5.1991 (relativamente ad auto sottratta il 20.5.1990), qualificato il fatto furto aggravato ex artt. 81 cpv., 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.p., e ritenuta la continuazione con il reato di furto tentato, commesso e giudicato il 14.5.1991, aumentava la pena irrogata per tale ultimo reato nella misura di mesi due di reclusione e lire 200.000 di multa, confermando i benefici concessi con la sentenza divenuta irrevocabile.
Lamenta il ricorrente con il primo motivo la violazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 597, co. 3, c.p.p. per omessa declaratoria di prescrizione dei reati contestati:
ed infatti con la sentenza della corte distrettuale erroneamente non venivano confermate le attenuanti generiche già concesse all'imputato sia con la sentenza di primo grado, sia con la sentenza del 14.5.1 99, in violazione del divieto di reformatio in peius. Se intatti non si ravvisa tale reformatio quando il giudice di secondo grado, riconoscendo la continuazione, nega le attenuanti generiche riconosciute in primo grado per il solo reato che per effetto della continuazione debba ritenersi reato-satellite, quando le attenuanti sono state riconosciute per tutti i reati non è possibile negarle.
Osserva il Collegio che la corte di merito non ha ritenuto di dover concedere le attenuanti generiche, ne' vi era tenuta, una volta che su richiesta dell'imputato ha modificato il titolo del reato, ben potendo diversamente valutare il fatto nella sua nuova entità ai fini della concessione delle attenuanti generiche, concesse dal giudice di primo grado in relazione alla diversa fattispecie ritenuta, giurisprudenza costante che, allorché l'imputato, al quale in primo grado sono state inflitte distinte condanne a pena sospesa, chieda l'applicazione della continuazione, il giudice di appello acquista il potere di rivalutare la personalità del medesimo sulla base del contestuale e globale esame dei distinti reati e può pertanto, pur riconoscendo la continuazione, revocare il beneficio già concesso, senza violare il divieto di reformatio in peius;
ciò vale a maggior ragione quando la richiesta della continuazione riguarda reati per i quali il giudice di primo grado ha negato la sospensione condizionale della pena ed altri reati oggetto di condanna irrevocabile a pena sospesa (Cassazione penale, sez. 5^, 3 giugno 1998, n. 8043, Nencioni), e dunque a maggior ragione vale anche in ordine agli autonomi poteri di valutare l'opportunità della concessione delle attenuanti generiche. È pervenuto però così all'irrogazione di una pena illegale, in quanto senz'altro non si poteva considerare reato-base un reato tentato, per il quale per giunta sono state concesse le attenuanti generiche, e reato satellite un furto consumato pluriaggravato per il quale non è stata riconosciuta alcuna attenuante, di tal che le aggravanti non possono certo dirsi elise.
Nondimeno, non essendovi stata - a fronte dell'illegalità della pena - impugnazione del p.m., ne' essendosi avuta reformatio in peius, in quanto la pena irrogata in primo grado non è stata certo aumentata, ma anzi è stata diminuita, resta intangibile l'opzione del giudice d'appello di negare le attenuanti generiche, in quanto detta valutazione è contestata unicamente sotto il profilo della violazione del divieto di reformatio in peius, che non sussiste, dovendosi avere riguardo a tal line alla pena finale e non ai passaggi intermedi, ed essendosi proceduto all'accertamento della sussistenza di un diverso titolo di reato rispetto a quello ritenuto in primo grado, con conseguente pienezza dei poteri valutativi della corte di merito in relazione alla figura la dichiarazione della cui esistenza è stata chiesta dall'imputato.
Il ricorso va pertanto rigettato, ed il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004