CASS
Sentenza 6 marzo 2023
Sentenza 6 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2023, n. 9392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9392 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da NI EL, nata a [...] il [...] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Milano il 24/02/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Elisabetta Cennicola, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato il decreto del Tribunale con cui è stata disposta la confisca di alcuni beni e, in particolare, di un complesso immobiliare - intestato a NI EL- ritenuto riconducibile al padre di questa, JO OR, destinatario, quest'ultimo, della misura personale di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. La Corte di cassazione con la sentenza n. 13795 del 28.1.2021 aveva annullato con rinvio il decreto con cui era stata disposta la confisca dell'immobile, chiarendo che: a) il bene, abitato dalla NI e dalla di lei famiglia, fu acquistato dalla donna per la somma di 175.000 euro con fondi accreditati sul conto corrente;
b) della somma in 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 9392 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 08/11/2022 questione, quella di 61.200 euro fu versata sul conto - sul quale era delegato ad operare il proposto - dalla madre, priva di fonti lecite di reddito, e quella di 106.900 dal fratello, NI AN. Nell'annullare con rinvio, la Corte aveva ritenuto, da una parte, che quanto ai 61.200 euro vi fosse la prova della loro provenienza dal proposto, cioè da LO OR, e, dall'altra, che, invece, per la somma di 106.900 euro, proveniente dal fratello, non fosse sufficiente affermare, così come avevano fatto i Giudici di merito, che non fosse stata provata • la provenienza lecita e che vi fosse una origine sospetta del denaro;
detti elementi, a parere della Corte, non sarebbero stati sufficienti a provare la riconducibilità della provvista al proposto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione NI EL articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge;
la Corte di appello, nel confermare la misura patrimoniale, si sarebbe limitata a richiamare una nota della Procura della Repubblica con cui era stato ribadito che: a) il denaro proveniente da NI AN, fratello della ricorrente, era stato in precedenza a questi sequestrato, perché ritenuto profitto del reato di truffa, e, successivamente, restituito per l'assenza di querela;
b) lo stesso IC AN era stato sottoposto a misura di prevenzione nel 2016. La Corte di appello, aggiunge la ricorrente, avrebbe inoltre rilevato come sul conto corrente in questione erano stati versati il 30.5.2014 anche 40.555 euro direttamente dal proposto, che peraltro, come detto, aveva la delega ad operare. Sostiene invece la ricorrente che nel caso di specie non vi sarebbe stata nessuna commistione fra il denaro della donna e quello versato del padre perché la somma utilizzata per l'acquisto dell'immobile trasferito il 20.10.2014 sarebbe coincidente con quella versata con assegno circolare emesso il 30.5.2014 - e incassato il 6.6.2015 dalla ricorrente- proveniente dal di lei fratello. Dunque una confisca disposta in assenza della prova della provenienza del denaro dal proposto. 3. State presentate due memorie di replica con cui si sviluppano ulteriormente gli argomenti difensivi oggetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. 2. Dagli atti emerge che la confisca è stata disposta su due immobili;
il primo, una abitazione, fu acquistato il 29.10.2014 per il prezzo di 106.960, e il secondo, invece, il 17.2.2015 al prezzo di 68.000 euro. 2 Il presente ricorso ha ad oggetto solo il tema della confiscabilità dell'immobile acquistato il 29.10.2014 al prezzo di 106.900 euro e, in particolare, della riconducibilità al proposto, cioè il padre della ricorrente, della somma in questione. La Corte di appello ha confermato il decreto con cui è stata disposta la confisca sulla base di tre assunti. Il primo è che sul conto corrente da cui fu prelevata la somma per acquistare l'immobile, il proposto aveva accesso e che lui stesso provvide a versare il 30.5.2014 la somma di 40.555 euro, sequestrata e poi dissequestrata nell'ambito di un procedimento penale per truffa (conclusosi tuttavia per mancanza di querela) in cui era stato coinvolto anche il figlio AN. Il secondo è che la somma proveniente dal fratello delle ricorrenti, cioè i 106.960 euro, avesse causale illecita, in quanto anch'essa proveniente dal procedimento che aveva ad oggetto il reato di truffa, di cui si è detto;
quel denaro cioè sarebbe stato "strumentale ad esecuzioni di truffe da parte del clan JO" (così a pag. 5 la Corte). Il terzo è che l'origine illecita di quel denaro sarebbe confermata dal fatto che lo stesso fratello della ricorrente era stato successivamente, nel 2016, sottoposto ad un procedimento di prevenzione. 3. Si tratta di un ragionamento che non può essere condiviso. La Corte di cassazione aveva annullato il precedente decreto della Corte di appello sul presupposto, come detto, che non vi fosse la prova che la somma di 106.960 euro, utilizzata per l'acquisto dell'immobile da parte della ricorrente, fosse riconducibile al proposto. Rispetto a tale tema, che costituiva il perimetro entro il quale avrebbe dovuto essere compiuto l'accertamento da parte del Giudice di rinvio, il secondo ed il terzo argomento assumono una valenza neutra. Quanto al terzo argomento, nulla è dato comprendere su se e quale sia il nesso tra il procedimento di prevenzione di cui sarebbe stato destinatario IC AN nel 2016 e i fatti per cui si procede. Non diversamente, quanto al secondo argomento utilizzato dalla Corte, esso può al più far ipotizzare - trattandosi di un accertamento non definitivo - che quel denaro avesse una provenienza illecita, ma non anche che quella provvista fosse riconducibile al proposto. Quanto al primo argomento, e cioè che su quel conto vi fu un versamento da parte del proposto il 30 maggio 2014, si tratta di un elemento che si presta a differenti valutazioni. Se è vero infatti che il versamento da parte del proposto su quel conto rivela l'interesse alla gestione ed alla ingerenza da parte di questi sul quel rapporto bancario, è altrettanto vero che proprio quello stesso giorno fu emesso anche l'assegno circolare 3 per l'importo di 106.000 da parte del fratello della ricorrente - poi versato sul conto - e, soprattutto, che la somma corrisposta dal fratello era coincidente con quella poi versata a titolo di prezzo per l'acquisto della immobile. Le somme versate sul quel conto certamente persero, in ragione del carattere fungibile del denaro, la loro individualità e si confusero in un insieme indistinto, ma la coincidenza tra la somme provenienti dal fratello della ricorrente e l'ammontare del prezzo di acquisto dell'immobile impediscono di ritenere raggiunta la prova che i 106.000 euro fossero riconducibili al proposto, perché è possibile che quel conto costituisse un "posto" in cui allocare le somme che erano state dissequestrate in favore del proposto e del di lui figlio, e, in particolare, che la successiva operazione di acquisto fu compiuta dalla ricorrente nell'interesse e con soldi di IC AN. Non si può escludere cioè che quell'immobile fu formalmente acquistato con soldi del fratello della ricorrente e che questa operò per conto del fratello e non del padre. Ne deriva che, in assenza della prova della riconducibilità al proposto del denaro utilizzato, il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio limitatamente all'immobile acquistato con decreto di trasferimento di proprietà del 29 ottobre 2014 per l'importo di 106.900 euro.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente all'immobile acquistato con decreto di trasferimento di proprietà del 29 ottobre 2014 per l'importo di euro 106.960 euro. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 1'08/11/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Elisabetta Cennicola, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato il decreto del Tribunale con cui è stata disposta la confisca di alcuni beni e, in particolare, di un complesso immobiliare - intestato a NI EL- ritenuto riconducibile al padre di questa, JO OR, destinatario, quest'ultimo, della misura personale di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. La Corte di cassazione con la sentenza n. 13795 del 28.1.2021 aveva annullato con rinvio il decreto con cui era stata disposta la confisca dell'immobile, chiarendo che: a) il bene, abitato dalla NI e dalla di lei famiglia, fu acquistato dalla donna per la somma di 175.000 euro con fondi accreditati sul conto corrente;
b) della somma in 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 9392 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 08/11/2022 questione, quella di 61.200 euro fu versata sul conto - sul quale era delegato ad operare il proposto - dalla madre, priva di fonti lecite di reddito, e quella di 106.900 dal fratello, NI AN. Nell'annullare con rinvio, la Corte aveva ritenuto, da una parte, che quanto ai 61.200 euro vi fosse la prova della loro provenienza dal proposto, cioè da LO OR, e, dall'altra, che, invece, per la somma di 106.900 euro, proveniente dal fratello, non fosse sufficiente affermare, così come avevano fatto i Giudici di merito, che non fosse stata provata • la provenienza lecita e che vi fosse una origine sospetta del denaro;
detti elementi, a parere della Corte, non sarebbero stati sufficienti a provare la riconducibilità della provvista al proposto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione NI EL articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge;
la Corte di appello, nel confermare la misura patrimoniale, si sarebbe limitata a richiamare una nota della Procura della Repubblica con cui era stato ribadito che: a) il denaro proveniente da NI AN, fratello della ricorrente, era stato in precedenza a questi sequestrato, perché ritenuto profitto del reato di truffa, e, successivamente, restituito per l'assenza di querela;
b) lo stesso IC AN era stato sottoposto a misura di prevenzione nel 2016. La Corte di appello, aggiunge la ricorrente, avrebbe inoltre rilevato come sul conto corrente in questione erano stati versati il 30.5.2014 anche 40.555 euro direttamente dal proposto, che peraltro, come detto, aveva la delega ad operare. Sostiene invece la ricorrente che nel caso di specie non vi sarebbe stata nessuna commistione fra il denaro della donna e quello versato del padre perché la somma utilizzata per l'acquisto dell'immobile trasferito il 20.10.2014 sarebbe coincidente con quella versata con assegno circolare emesso il 30.5.2014 - e incassato il 6.6.2015 dalla ricorrente- proveniente dal di lei fratello. Dunque una confisca disposta in assenza della prova della provenienza del denaro dal proposto. 3. State presentate due memorie di replica con cui si sviluppano ulteriormente gli argomenti difensivi oggetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. 2. Dagli atti emerge che la confisca è stata disposta su due immobili;
il primo, una abitazione, fu acquistato il 29.10.2014 per il prezzo di 106.960, e il secondo, invece, il 17.2.2015 al prezzo di 68.000 euro. 2 Il presente ricorso ha ad oggetto solo il tema della confiscabilità dell'immobile acquistato il 29.10.2014 al prezzo di 106.900 euro e, in particolare, della riconducibilità al proposto, cioè il padre della ricorrente, della somma in questione. La Corte di appello ha confermato il decreto con cui è stata disposta la confisca sulla base di tre assunti. Il primo è che sul conto corrente da cui fu prelevata la somma per acquistare l'immobile, il proposto aveva accesso e che lui stesso provvide a versare il 30.5.2014 la somma di 40.555 euro, sequestrata e poi dissequestrata nell'ambito di un procedimento penale per truffa (conclusosi tuttavia per mancanza di querela) in cui era stato coinvolto anche il figlio AN. Il secondo è che la somma proveniente dal fratello delle ricorrenti, cioè i 106.960 euro, avesse causale illecita, in quanto anch'essa proveniente dal procedimento che aveva ad oggetto il reato di truffa, di cui si è detto;
quel denaro cioè sarebbe stato "strumentale ad esecuzioni di truffe da parte del clan JO" (così a pag. 5 la Corte). Il terzo è che l'origine illecita di quel denaro sarebbe confermata dal fatto che lo stesso fratello della ricorrente era stato successivamente, nel 2016, sottoposto ad un procedimento di prevenzione. 3. Si tratta di un ragionamento che non può essere condiviso. La Corte di cassazione aveva annullato il precedente decreto della Corte di appello sul presupposto, come detto, che non vi fosse la prova che la somma di 106.960 euro, utilizzata per l'acquisto dell'immobile da parte della ricorrente, fosse riconducibile al proposto. Rispetto a tale tema, che costituiva il perimetro entro il quale avrebbe dovuto essere compiuto l'accertamento da parte del Giudice di rinvio, il secondo ed il terzo argomento assumono una valenza neutra. Quanto al terzo argomento, nulla è dato comprendere su se e quale sia il nesso tra il procedimento di prevenzione di cui sarebbe stato destinatario IC AN nel 2016 e i fatti per cui si procede. Non diversamente, quanto al secondo argomento utilizzato dalla Corte, esso può al più far ipotizzare - trattandosi di un accertamento non definitivo - che quel denaro avesse una provenienza illecita, ma non anche che quella provvista fosse riconducibile al proposto. Quanto al primo argomento, e cioè che su quel conto vi fu un versamento da parte del proposto il 30 maggio 2014, si tratta di un elemento che si presta a differenti valutazioni. Se è vero infatti che il versamento da parte del proposto su quel conto rivela l'interesse alla gestione ed alla ingerenza da parte di questi sul quel rapporto bancario, è altrettanto vero che proprio quello stesso giorno fu emesso anche l'assegno circolare 3 per l'importo di 106.000 da parte del fratello della ricorrente - poi versato sul conto - e, soprattutto, che la somma corrisposta dal fratello era coincidente con quella poi versata a titolo di prezzo per l'acquisto della immobile. Le somme versate sul quel conto certamente persero, in ragione del carattere fungibile del denaro, la loro individualità e si confusero in un insieme indistinto, ma la coincidenza tra la somme provenienti dal fratello della ricorrente e l'ammontare del prezzo di acquisto dell'immobile impediscono di ritenere raggiunta la prova che i 106.000 euro fossero riconducibili al proposto, perché è possibile che quel conto costituisse un "posto" in cui allocare le somme che erano state dissequestrate in favore del proposto e del di lui figlio, e, in particolare, che la successiva operazione di acquisto fu compiuta dalla ricorrente nell'interesse e con soldi di IC AN. Non si può escludere cioè che quell'immobile fu formalmente acquistato con soldi del fratello della ricorrente e che questa operò per conto del fratello e non del padre. Ne deriva che, in assenza della prova della riconducibilità al proposto del denaro utilizzato, il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio limitatamente all'immobile acquistato con decreto di trasferimento di proprietà del 29 ottobre 2014 per l'importo di 106.900 euro.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente all'immobile acquistato con decreto di trasferimento di proprietà del 29 ottobre 2014 per l'importo di euro 106.960 euro. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 1'08/11/2022.