Sentenza 10 febbraio 2003
Massime • 2
In tema di privilegio generale sui beni mobili, il credito del lavoratore subordinato (nella specie, dirigente di un'impresa industriale) per risarcimento del danno all'immagine subito a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, derivante da una transazione conclusa con il datore di lavoro, con la quale le parti hanno altresì convenuto la risoluzione consensuale di detto rapporto, non costituisce un credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile, e, conseguentemente, non gode del privilegio previsto dall'art. 2751 - bis, n. 1, cod. civ., attesa la diversità della causa di siffatti crediti e l'impossibilità di applicare la normativa sui privilegi oltre i termini della sua tassativa formulazione. L'eccezione di illegittimità costituzionale di detta norma, nella parte in cui non prevede che il privilegio da essa disciplinato spetti indifferenziatamente di fatto per tutti i crediti del lavoratore subordinato di natura risarcitoria, derivanti dal rapporto di lavoro - sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 35 e 36, Cost. - è manifestamente infondata, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario stabilire quali siano i crediti muniti di privilegio.
La transazione, modificando la fonte del rapporto giuridico preesistente, può avere efficacia novativa e determinare l'estinzione del rapporto precedente, qualora sussista in tal senso un'espressa manifestazione di volontà delle parti, in quanto esse abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni giuridiche; il relativo accertamento, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ovvero se non sia sorretto da una motivazione congrua, logica e completa. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che - riconoscendo efficacia novativa alla transazione stipulata da un dirigente di un'impresa industriale con il proprio datore di lavoro nel corso di un giudizio di impugnazione del licenziamento, con la quale le parti avevano convenuto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ed il secondo si era obbligato a pagare una somma di danaro a titolo di risarcimento dei danni da lesione dell'immagine sofferti per la cessazione del rapporto - aveva escluso che il credito del dirigente derivante dalla transazione costituisse un credito per risarcimento del danno da licenziamento illegittimo e, conseguentemente, che esso potesse essere collocato in via privilegiata ex art. 2751 - bis, n. 1, cod. civ., nello stato passivo del fallimento del datore di lavoro, dichiarato successivamente alla stipula del contratto).
Commentari • 2
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Leggi di più… - 2. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 14/06/2006 n° 13717Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PICOZZA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO NARDI SISTEMI ELETTRONICI SPA, in persona del proprio curatore Dr. Massimo Mastrogiacomo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P ARETINO 101, presso lo studio dell'avvocato LU GRASSI, difeso dall'avvocato GUIDO CUSANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2322/00 della Corte d'Appello di ROMA, sezione prima civile emessa il 6/6/2000, depositata il 03/07/00; RG. 2544/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato PICOZZA PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Latina depositato il 26.7.1993, il Dott. Luigi RR, già dirigente della S.p.a. AR Sistemi Elettronici, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della predetta società, chiedendo l'ammissione in via privilegiata del credito derivante da transazione intervenuta in un giudizio originato dalla anticipata cessazione del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la fallita.
Il fallimento resisteva.
Il tribunale, con sentenza del 9.4.1997, rigettava l'opposizione. Pronunciando sull'appello del RR, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 3.7.2000, lo rigettava. Avverso la sentenza il RR ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, ai quali ha resistito il fallimento della S.p.a. AR.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Prima di esaminare i motivi del ricorso è opportuno dare conto della motivazione della sentenza impugnata.
Ha ritenuto la corte d'appello, alla stregua della complessiva valutazione delle clausole contenute nel verbale di conciliazione redatto nel corso della causa di lavoro intentata dal RR a seguito di licenziamento, che il riconoscimento, in via di transazione, "della ulteriore somma di L. 167.477.574 senza alcun onere aggiuntivo a carico della S.p.a. AR a titolo di risarcimento dei danni derivanti al Dott. RR dalla lesione della di lui immagine professionale conseguente all'improvvisa ed imprevista risoluzione del rapporto di lavoro", non riguardava un credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento illegittimo (assistito dal privilegio ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 1, c.c.), avendo le parti posto in essere una conclusione consensuale del rapporto.
A sostegno di tale conclusione, procedendo ad analitico esame delle clausole del verbale di conciliazione, ha osservato:
- che la rinuncia da parte del RR al ricorso ed alla domanda nonché all'impugnazione del licenziamento, esclude ogni accertamento di natura giurisdizionale su detto oggetto;
- che la prevista decorrenza degli effetti della cessazione del rapporto di lavoro dalla data di sottoscrizione del verbale esclude che si verta più in materia di licenziamento ingiustificato o comunque nullo;
- che l'elencazione di tutte le somme afferenti al cessato rapporto di lavoro al punto 6 del verbale e la quantificazione dell'ulteriore somma di L. 167.477.574 al punto 7 fanno pensare a due distinte causali;
- che la motivazione della erogazione ulteriore di cui al punto 7 a titolo di risarcimento danni per la lesione della immagine professionale conseguente all'improvvisa ed imprevista risoluzione del rapporto di lavoro esclude tassativamente che detta erogazione sia dipendente dal licenziamento, in quanto il danno è considerato quale conseguenza della lesione dell'immagine professionale e non quale conseguenza di un ingiusto licenziamento.
2. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c, motivazione lacunosa e contraddittoria nella parte in cui,
sulla base della "chiara lettera" del verbale di conciliazione con cui venne definito il procedimento promosso dal Dott. RR a seguito del proprio licenziamento illegittimo, la corte d'appello ha affermato che "la transazione in esso contenuta nulla (ha) a che vedere con il licenziamento del dipendente", in quanto, a seguito di detta transazione, nel caso di specie non vi è stato licenziamento, ma conclusione concorde, seppure anticipata, del rapporto di lavoro".
Assume il ricorrente che, così interpretando il verbale di conciliazione, la corte d'appello avrebbe interrotto il nesso logico e strutturale tra la domanda giudiziale di impugnazione del licenziamento illegittimo introdotta dal Dott. RR ed il successivo accordo transattivo formalizzato davanti al giudice del lavoro, senza fornire a sostegno della sua tesi adeguate argomentazioni.
3. Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1965, comma 1, c.c., nonché dell'art. 420 c.p.c, in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. Assume il ricorrente che la corte d'appello, nell'interpretare nel senso suindicato il verbale di conciliazione, avrebbe violato sotto vari profili le regole sull'interpretazione dei contratti, atteso che:
avrebbe proposto una interpretazione del dato testuale delle clausole del verbale di conciliazione che prescinde dall'inequivoco senso letterale delle parole adoperate dalle parti, in violazione dell'art. 1362 c.c.; non avrebbe tenuto conto della condotta complessiva dei contraenti, antecedente, oltre che successiva, alla formazione dell'accordo (art. 1362, comma 2, c.c.), non considerando che la domanda giudiziale del Dott. RR, che aveva richiesto, previa declaratoria di inefficacia del licenziamento, l'attribuzione delle conseguenti indennità nella misura massima prevista dal contratto collettivo per i dirigenti, si poneva in diretta correlazione con la successiva intesa transattiva, recante il riconoscimento di una somma a titolo risarcitorio per la improvvisa ed imprevista risoluzione del rapporto di lavoro;
non avrebbe prestato osservanza all'art. 1366 c.c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, poiché la diretta connessione tra la cessazione del rapporto su impulso del datore di lavoro e l'impegno di quest'ultimo di corrispondere al lavoratore una somma a titolo di ristoro del pregiudizio subito, doveva indurre a ritenere che il RR aveva accettato la transazione nel ragionevole affidamento che l'erogazione della somma costituisse ristoro dell'illegittimo licenziamento.
Rileva ancora che l'interpretazione accolta dalla corte d'appello sarebbe in contrasto con l'art. 1965, comma 1, c.c., laddove si individua la causa dell'accordo transattivo nella composizione o nella prevenzione di una lite, poiché, essendo la volontà delle parti di dirimere una lite elemento essenziale della transazione, allorché i margini della lite sono stati giudizialmente individuati, ad essi deve necessariamente farsi riferimento. Sostiene infine, che la corte d'appello avrebbe dovuto valutare la congruenza dell'accordo transattivo rispetto all'oggetto della controversia giudiziale definita con il verbale di conciliazione anche in riferimento all'art. 420 c.p.c.
4. I due motivi, tra loro intimamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati, e vanno disattesi.
Osserva il Collegio che all'interpretazione accolta dalla corte d'appello il ricorrente ne contrappone una difforme, che si incentra essenzialmente sull'asserita necessaria correlazione tra l'oggetto della domanda giudiziale, volta a sentir condannare il datore di lavoro, previa declaratoria di inefficacia del licenziamento, a corrispondere le conseguenti indennità. Correlazione che la corte territoriale avrebbe dovuto desumere alla stregua dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e 1366 c.c. Va tuttavia rilevato che la corte d'appello ha adeguatamente motivato le ragioni che l'hanno indotta a ritenere che la pattuita erogazione dell'ulteriore (rispetto alle somme dovute per retribuzioni e trattamento di fine rapporto) somma di L. 167.477.574 non integrava risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, atteso che il riferimento del credito risarcitorio al licenziamento illegittimo era precluso dal mancato accertamento giudiziale sul punto, conseguente alla conciliazione, ma risarcimento del diverso danno da lesione all'immagine professionale conseguente ad una concorde, seppure anticipata, cessazione del rapporto.
A tale conclusione la corte è pervenuta procedendo ad una interpretazione complessiva delle varie clausole del verbale di conciliazione, ritenendo che la chiarezza del loro tenore ed il collegamento logico tra le medesime fosse tale da manifestare senza equivoci la comune intenzione delle parti di pattuire, in via di transazione novativa, un risarcimento svincolato dall'ambito oggettivo della controversia transatta.
Risulta quindi giustificato il mancato ricorso agli ulteriori criteri sussidiari di cui agli artt. 1362, comma 2, e 1366 c.c. Del pari infondata è la pretesa necessaria correlazione tra transazione ed ambito oggettivo della lite, atteso che, ai sensi dell'art. 1965, comma 2, c.c., con la transazione le parti possono creare,
modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. E la corte d'appello non ha mancato di sottolineare che le parti hanno espressamente enunciato, nella clausola n. 7, la natura novativa della transazione di cui trattasi.
Analoga considerazione vale per contestare la tesi suenunciata, argomentata in riferimento all'art. 420, comma 1, c.p.c.
5. Con il terzo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2151-bis, n. 1, c.c., il ricorrente censura la ritenuta inapplicabilità della menzionata disposizione.
Sostiene che l'individuazione dei crediti di lavoro compiuta dalla menzionata disposizione non sarebbe tassativa, e che il privilegio dovrebbe essere riconosciuto a tutti i crediti per somme dovute al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro.
5.1. Il motivo è infondato.
L'art. 2751-bis, n. 1, c.c. dispone che hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile.
La corte d'appello, una volta escluso, in base ad una interpretazione dell'accordo transattivo che ha superato indenne le censure svolte con i precedenti motivi, che l'erogazione della somma ulteriore di L. 167.477.574 sia stata prevista a titolo di risarcimento del danno conseguente a licenziamento illegittimo, postulando la natura tassativa dell'elencazione dei crediti risarcitori connessi a rapporto di lavoro assistiti da privilegio, ha conseguentemente negato che potesse trovare applicazione la menzionata disposizione.
La censura è rivolta, appunto, alla ritenuta tassatività dell'elencazione dei crediti risarcitori considerati dalla norma in esame, e va disattesa, atteso che le norme che disciplinano i privilegi sono di carattere eccezionale e, come tali, non suscettibili di interpretazione analogica (sent. n. 1398/60; n. 5246/93).
6. Con il quarto motivo è sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2151-bis, n. 1, c.c., in relazione agli artt. 1, 3, 35 e 36 Cost., nella parte in cui, discriminando tra situazioni uguali, non prevede espressamente il privilegio per tutti i crediti di natura risarcitoria del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro.
6.1. La questione è manifestamente infondata.
La specifica individuazione dei crediti risarcitori del lavoratore assistiti dal privilegio ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 1, c.c. corrisponde a scelte discrezionali del legislatore, non suscettive di estensione.
7. In conclusione, il ricorso è rigettato.
8. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 67,00, oltre Euro 3.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2003