Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1946
CASS
Sentenza 10 febbraio 2003

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In tema di privilegio generale sui beni mobili, il credito del lavoratore subordinato (nella specie, dirigente di un'impresa industriale) per risarcimento del danno all'immagine subito a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, derivante da una transazione conclusa con il datore di lavoro, con la quale le parti hanno altresì convenuto la risoluzione consensuale di detto rapporto, non costituisce un credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile, e, conseguentemente, non gode del privilegio previsto dall'art. 2751 - bis, n. 1, cod. civ., attesa la diversità della causa di siffatti crediti e l'impossibilità di applicare la normativa sui privilegi oltre i termini della sua tassativa formulazione. L'eccezione di illegittimità costituzionale di detta norma, nella parte in cui non prevede che il privilegio da essa disciplinato spetti indifferenziatamente di fatto per tutti i crediti del lavoratore subordinato di natura risarcitoria, derivanti dal rapporto di lavoro - sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 35 e 36, Cost. - è manifestamente infondata, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario stabilire quali siano i crediti muniti di privilegio.

La transazione, modificando la fonte del rapporto giuridico preesistente, può avere efficacia novativa e determinare l'estinzione del rapporto precedente, qualora sussista in tal senso un'espressa manifestazione di volontà delle parti, in quanto esse abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni giuridiche; il relativo accertamento, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ovvero se non sia sorretto da una motivazione congrua, logica e completa. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che - riconoscendo efficacia novativa alla transazione stipulata da un dirigente di un'impresa industriale con il proprio datore di lavoro nel corso di un giudizio di impugnazione del licenziamento, con la quale le parti avevano convenuto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ed il secondo si era obbligato a pagare una somma di danaro a titolo di risarcimento dei danni da lesione dell'immagine sofferti per la cessazione del rapporto - aveva escluso che il credito del dirigente derivante dalla transazione costituisse un credito per risarcimento del danno da licenziamento illegittimo e, conseguentemente, che esso potesse essere collocato in via privilegiata ex art. 2751 - bis, n. 1, cod. civ., nello stato passivo del fallimento del datore di lavoro, dichiarato successivamente alla stipula del contratto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1946
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1946
Data del deposito : 10 febbraio 2003

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