Sentenza 15 ottobre 2004
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il Questore, ai sensi dell'art. 14, comma quinto bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, impartisce allo straniero l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, non necessita di apposita e specifica motivazione in ordine alle ragioni per le quali non sia stato possibile trattenerlo presso un centro di permanenza temporanea ovvero eseguire l'espulsione con accompagnamento alla frontiera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2004, n. 47682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47682 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/10/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1085
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 015698/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di GENOVA;
nei confronti di:
1) GA OS AN N. IL 10/07/1985;
avverso SENTENZA del 20/11/2003 TRIBUNALE di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 20 novembre 2003, il tribunale di Genova in composizione monocratica assolveva GA SM AN dal reato di cui all'art. 14 comma 5^ D.Lg.vo n. 286/98 (inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni in virtù del decreto di espulsione del prefetto), sul rilievo che l'ordine del questore di Genova non era adeguatamente motivato in ordine alla ricorrenza delle condizioni indefettibili che ne giustificavano l'emissione (e cioè l'impossibilità di eseguire l'accompagnamento coattivo alla frontiera o l'impossibilità di trattenere lo straniero in un centro di permanenza temporanea). Ricorre per Cassazione il procuratore generale presso la corte di appello di Genova, deducendo, sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l'unico presupposto che legittima l'espulsione dello straniero è l'inottemperanza dell'ordine del questore ed era pertanto inesatto affermare che l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea dovevano considerarsi misure di minor momento, propedeutiche all'adozione della misura estrema dell'espulsione.
2. Il ricorso è fondato.
Come questa Corte Suprema ha avuto occasione di affermare più volte (cfr. Cass., Sez. 1^, 7 ottobre 2003, PM c. Fedi, rv. 226063; Id., Sez. 1^, 9 gennaio 2004, Sabahi, rv. 227224; Id., Sez. 1^, 28 gennaio 2004, PM c. Popova, rv. 227560), ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 14 comma 5^ D.Lg.vo n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - consistente nel fatto dello straniero che, quantunque raggiunto dall'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, vi si trattiene senza giustificato motivo - non è necessario che tale ordine espliciti le specifiche ragioni della scelta, allorché questa risulti determinata dall'impossibilità dell'accoglienza presso il centro di permanenza temporanea più vicino per indisponibilità di posti. Il provvedimento col quale il questore, ai sensi dell'art. 14 comma 5 bis del predetto decreto legislativo impartisce allo straniero l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, non necessita infatti di apposita e specifica motivazione in ordine alle ragioni per le quali non sia stato possibile trattenerlo presso un centro di permanenza temporanea ovvero eseguire l'espulsione con accompagnamento alla frontiera. La predetta norma non prevede infatti alcun obbligo di fornire detta motivazione, la quale, d'altra parte, non potrebbe neppure assolvere, di fatto, alla funzione sua propria di garanzia nei confronti dell'interessato, dal momento che, in presenza del già esistente decreto motivato di espulsione emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 13 comma 3^ dello stesso testo unico - da eseguirsi normalmente, in base al successivo comma 4^ dello stesso articolo, con accompagnamento coattivo alla frontiera, salvi i casi in cui si debba disporre il trattenimento, parimenti coattivo, presso un centro di permanenza - l'ordine in discorso rappresenta, tra le soluzioni normativamente (e tassativamente) previste, quella più favorevole all'interessato, il quale, pertanto, non ha titolo per dolersene.
La sentenza deve essere pertanto annullata e gli atti trasmessi alla corte di appello di Genova per il giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p. annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova per il giudizio. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2004