Sentenza 15 giugno 2000
Massime • 1
Integra il reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 cod. pen., (nella formulazione introdotta dall'art. 1 della L. 16 luglio 1997, n. 234) la condotta del sindaco che prescriva, con ordinanza (motivata, nella specie, con ragioni di igiene), la costruzione di un manufatto, pertinente ad altro, per il quale non possa essere rilasciata l'autorizzazione edilizia richiesta dall'interessato in quanto non consentita dalle previsioni del piano regolatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2000, n. 9422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9422 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri. Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 15/06/2000
1. Dott. LUIGI SANSONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. Raffaele LEONASI " N. 1237
3. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE " N. 10692/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da ID ES e da MO EN avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 29.11.1999, con la quale veniva confermata la loro condanna per il reato di cui all'art. 323 cp Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Adolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
o s s e r v a
ID ES, sindaco del Comune di Marcellina, e MO EN sono stati chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 3,23 C.P. per avere il primo procurato ingiusto vantaggio patrimoniale al secondo con l'emissione di un'ordinanza che gli prescriveva, per ragioni di igiene, la costruzione di un manufatto pertinente ad un fabbricato di sua proprietà, per il quale non avrebbe potuto essere rilasciata l'autorizzazione richiesta dall'interessato a causa degli esistenti vincoli urbanistici. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 29.11.1999, ha confermato la condanna inflitta in primo grado agli imputati per tale reato, dichiarando invece estinta per prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 20 lett. c) L. n.47/1985 ascritta al MO.
Ricorrono contro la condanna per il reato di cui all'art. 323 C.P. entrambi gli imputati. Il ID deduce difetto di motivazione della sentenza, che avrebbe ritenuto la violazione delle disposizioni del piano regolatore generale senza considerare le deduzioni difensive sul punto: in sede di appello era stato richiamato l'art. 8 del PRG, che consentiva la realizzazione di volumi tecnici indipendentemente dai limiti di cubatura. Deduce inoltre erronea applicazione dell'art. 323 C.P., non potendo secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità considerarsi norme di legge o di regolamento le disposizioni del PRG;
nonché difetto e manifesta illogicità della motivazione sia sull'elemento del vantaggio ingiusto, sia sull'elemento del dolo.
Il MO deduce a sua volta erronea applicazione dell'art. 323 c.p., poiché i giudici di merito avrebbero ignorato in sostanza la nuova configurazione data al delitto di abuso d'ufficio dalla L. n.234/97 e avrebbero, quindi, dato rilievo ad una presunta ipotesi di eccesso di potere, arrogandosi con ciò "un inammissibile e abnorme controllo di merito sull'attività amministrativa"; e poiché avrebbero escluso, sulla sola base di una circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, che le opere realizzate potessero essere classificate come volumi tecnici, come tali non computabili ai fini del calcolo della cubatura. Deduce ancora difetto e manifesta illogicità della motivazione sulla configurazione del dolo e sulla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., sostenendo che l'ordinanza del sindaco lo obbligava comunque alla realizzazione dell'opera; nonché sull'entità della pena e sulla mancata concessione della sospensione condizionale. I rilievi dei ricorrenti sono infondati.
Non ha portata decisiva la questione della natura giuridica delle disposizioni contenute nei piani regolatori, sulla quale non è univoco l'orientamento della giurisprudenza di legittimità; anche se non si può non rilevare che la tesi dei ricorrenti si fonda su un precedente isolato (Sez. VI, 2.10. 989 Tilesi), contraddetto da diverse decisioni successive di questa Corte (che la motivazione della sentenza impugnata richiama diffusamente). L'art. 4 c. 1 L.28.1.1977 n. 10 stabilisce, infatti. che non può essere consentita alcuna costruzione in difetto di conformità del progetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi;
per cui costituisce violazione di tale norma di legge l'adozione di qualsiasi provvedimento in materia edilizia che non tenga conto delle previsioni del piano regolatore (in tal senso, Sez. VI 10.10.98 Lo Baido;
11.5.99. Favrilli;
6.10.99 Callaci e Amato;
14.3.00, Sisti e altri), anche se tali disposizioni vengano considerato non come norme integratrici del precetto penale o come norme regolamentari, ma come semplici presupposti di fatto della citata norma edilizia, che il sindaco ha il dovere di rispettare. Un provvedimento adottato in contravvenzione di tale dovere è viziato dunque per violazione di legge e non già meramente censurabile per eccesso di potere in sede amministrativa, come pretendono i ricorrenti.
Neppure le altre deduzioni sono condivisibili.
Al contrario di quanto dedotto dal ID, i giudici di merito hanno tenuto debitamente conto dell'art. 8 del PRG, che esclude dal calcolo della cubatura complessiva i cosiddetti volumi tecnici;
ma hanno escluso che la nuova costruzione potesse essere classificata in tal senso, in considerazione della sua superficie, delle sue caratteristiche strutturali e delle sue finiture, che ne denunciavano la destinazione ad uso abitativo. Si tratta di una valutazione di fatto che, in quanto tale, sfugge a censura in sede di giudizio di legittimità quando, come nel caso di specie, sia sorretta da motivazione congrua e corretta sotto il profilo logico. Quanto alla nozione di volume tecnico, essa è stata poi desunta non già dalla circolare ministeriale citata nella sentenza, ma dallo stesso art. 8 del PRG, che esclude dal calcolo complessivo le sole cubature "esclusivamente" necessarie per contenere gli apparati di servizio;
mentre il MO aveva realizzato un locale di dimensioni del tutto sproporzionate al contenimento di un serbatoio idrico, alla cui costruzione secondo la sua tesi sarebbero state finalizzate le opere edilizie.
Non possono essere fondatamente contestate ne' l'ingiustizia del vantaggio, ne' la sua natura patrimoniale, dato che il MO ha realizzato in forza del provvedimento illegittimo un ampliamento notevole della sua abitazione, che non avrebbe mai potuto essere realizzato legittimamente per non essere consentito dal piano regolatore alcun aumento della cubatura già esistente. Quanto al dolo, esso è stato ritenuto in base alla obiettiva circostanza che, sull'autorizzazione richiesta in precedenza dal MO, avevano espresso parere negativo sia l'ufficio tecnico, sia la commissione edilizia del Comune, escludendo che le opere in progetto fossero qualificabili come volumi tecnici;
donde la necessaria consapevolezza, da parte degli imputati, dell'illegittimità del provvedimento successivo, col quale veniva formalmente imposto al MO, per ipotetiche ragioni di igiene, quanto non avrebbe potuto essere autorizzato a seguito della sua richiesta. Anche sul punto la motivazione è, quindi, congrua e logicamente coerente. Non può essere ravvisata in favore del MO l'esimente di cui all'art. 51 c.p., non potendo parlarsi di adempimento di un dovere quando tale dovere sia stato artificiosamente creato dalla preventiva collusione dei due imputati;
ed invero, l'emissione dell'ordinanza che prescriveva al MO i lavori poi realizzati è stata considerata, sulla base di idonei elementi sintomatici, come mero espediente col quale si intendeva superare l'impossibilità della richiesta autorizzazione.
La pena, della cui entità si duole il MO è stata inflitta in misura di non molto superiore al minimo edittale;
per cui appare sufficiente il richiamo della sentenza impugnata alle circostanze di cui all'art. 133 c.p., attestante la loro valutazione da parte del giudice di merito. I precedenti del MO sono ostativi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale. I ricorsi vanno pertanto rigettati, con le conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 15 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2000