Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2007, n. 27018
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Sentenza 10 maggio 2007

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È illegittima la decisione con cui il Tribunale dei minori - in sede di udienza preliminare - dichiari, in assenza del consenso degli imputati minori alla definizione del procedimento in quella stessa fase, non doversi procedere per non avere commesso i fatti, affermando in motivazione l'esistenza di prova di responsabilità, ancorché non tale da superare l'incertezza, considerata la previsione di cui all'art. 32 d.P.R. 448 del 1988 che richiede, da un lato, la necessità del consenso per la definizione del procedimento nell'udienza preliminare e, dall'altro, richiama l'art. 425 che, al pari del disposto dell'art. 129 cod.proc.pen., autorizza il proscioglimento se risulta allo stato una causa di non punibilità, con la conseguenza che non può applicarsi in sede di udienza preliminare una causa di non punibilità nel merito, senza nel contempo dimostrare l'esclusione della possibilità di acquisire in giudizio prova di responsabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2007, n. 27018
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27018
    Data del deposito : 10 maggio 2007

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