Sentenza 10 maggio 2007
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il Tribunale dei minori - in sede di udienza preliminare - dichiari, in assenza del consenso degli imputati minori alla definizione del procedimento in quella stessa fase, non doversi procedere per non avere commesso i fatti, affermando in motivazione l'esistenza di prova di responsabilità, ancorché non tale da superare l'incertezza, considerata la previsione di cui all'art. 32 d.P.R. 448 del 1988 che richiede, da un lato, la necessità del consenso per la definizione del procedimento nell'udienza preliminare e, dall'altro, richiama l'art. 425 che, al pari del disposto dell'art. 129 cod.proc.pen., autorizza il proscioglimento se risulta allo stato una causa di non punibilità, con la conseguenza che non può applicarsi in sede di udienza preliminare una causa di non punibilità nel merito, senza nel contempo dimostrare l'esclusione della possibilità di acquisire in giudizio prova di responsabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2007, n. 27018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27018 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2007 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento