Sentenza 8 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2001, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
! IN NOME DEL POPOLO IT AN82/0 REPUBBLICA ITALIANA 0 0 1 DICASSAZIONE LA CORTE Oggetto Risarciments SEZIONE TERZA CIVILE i di danni do (incidente strudele, Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2417/97 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente - Dott. Vittorio DUVA Rel. Consigliere 1. 185 Cron. Dott. Ugo FAVARA - Consigliere Rep. 47 Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere - Consigliere Ud. 19/04/00Dott. Vincenzo SALLUZZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MARIO CONTALDI, che lo difende unitamente all'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio EMMA GIUSTA, giusta delega in atti;
dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L 3000
- ricorrente -
il 8 GEN 2001
contro
IL CANCELLIERE VE IO, VE GI, VE DR, AM ST, AM IO, HI AN, HI IRE 3000 CE GI, HI GI, HI AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 197, presso lo studio 2000 dell'avvocato VINCENZO MARONE, che li difende anche CB224082 814 disgiuntamente all'avvocato GI TRUCCO, giusta 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale delega in atti;
al Sig. MARONE per diritti 12,000+2 controricorrenti il- 3 APR. 2001 IL CANCELLIERE nonchè
contro
TORO ASSIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L BISSOLATI 54, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO BOITANI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato IO GIANOGLIO, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
GG BA, AM PI, AM NT, AM IA, HI EO, RL IA, HI TA, HI NN IA, REALE MUTUA ASSIC SOC;
intimati avverso la sentenza n. 326/96 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 19/01/96 e depositata il 15/03/96 (R.G. 735/93); CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udita la relazione della causa svolta nella pubblica UFFICIO COPIÉ Richiesta copia studio udienza del 19/04/00 dal Consigliere Dott. Vittorio dal Sig. BOVANI per diritti L. 3000 DUVA;
udito l'Avvocato Vincenzo MARONE;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il LIRE 1500 CE rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 0978248 D479751 In relazione all'incidente stradale verificatosi in San Lorenzo di Fossano il 12 gennaio 1983 in seguito al quale decedevano NN AR ON e CO HI, adivano il Tribunale di Saluzzo, per il risarcimento dei danni, GI IV (marito di NN AR Ramon- da), UI IV (figlio di NN AR ON e ma- rito di CO HI), RA IV (figlia della ON medesima), OL HI e AR ME (genitori di CO HI), nonché CO, PI, IO, IO e AR ON e altresì CO, RG, NI, IC, TA e NN AR HI, rispettivamente fratelli non conviventi delle م vittime;
convenivano in giudizio EP AC ا (conducente e proprietario dell'autovettura Opel coin- volta nel sinistro), la Compagnia assicuratrice di que- sto Toro Assicurazioni - AS RI (conducente e proprietario dell'autocarro antagonista) e, non essendo questo munito di assicurazione, la Soc. EA UT Assicurazioni quale impresa designata. Il AC, costituitosi, chiamava in causa il RU ri e dette Compagnie assicuratrici ai fini della manle- va in ordine a qualsiasi somma da corrispondere agli attori, anche oltre il massimale. Il Tribunale, con sentenza del 22 maggio 1992, as- solveva la Toro Assicurazioni da ogni domanda contro di 3 essa proposta;
condannava il AC (per la quota di re- sponsabilità del 60%) e il RI e la EA UT (entro la quota del residuo 40%) ai danni che liquida- va. Proposti gravame principale dal AC e gravame in- cidentale dagli attori, la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 15 marzo 1996, in parziale riforma della decisione impugnata ed esclusivamente nei con- fronti della Soc. Toro, determinava l'importo dovuto per la mala gestio riconosciuta in capo a quest'ultima - 17.2.1989, in lire per il periodo 22.2.1988 8.008.302, e per l'effetto condannava la medesima so- cietà a manlevare per l'identica somma il proprio assi- curato AC;
dichiarava il AC tenuto solidalmente, in ragione della sua quota di responsabilità, al paga- mento dell'intero danno spettante agli appellati;
con- fermava per il resto la decisione appellata. Ricorre per cassazione il AC, in base a sei mo- tivi. Resistono con controricorso GI, UI e RA IV, CO e IO ON, CO, Ser- gio, NI e IC HI, e depositano anche me- moria. Resiste inoltre la S.p.a. Toro Assicurazioni con controricorso. Le altre parti non svolgono attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia viola- zione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, in rela- zione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Deduce che è stato erroneamente disatteso il vizio di ultrapetizione prospettato con l'atto di appello in ordine alla sentenza di primo grado;
precisa che le somme liquidate per le singole voci di danno erano su- periori a quelle richieste dalle parti nella precisa- zione delle conclusioni. La censura non può essere accolta, avendo i giudici di appello correttamente escluso la sussistenza del vi- zio di ultrapetizione sotto il profilo che gli attori avevano indicato solo in via di proposta e non di for- male richiesta i conteggi e le relative somme che quin- di non vincolavano il giudice. Con il secondo motivo il ricorrente nel denunzia- - re la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 deduce che i giudici di appello, confermando le statuizioni della sentenza di primo grado, hanno erroneamente cal- colato gli interessi legali sulle somme rivalutate fin dal primo giorno del sinistro;
richiama la sentenza 5 17.2.1995 n. 1712 delle Sezioni Unite della S.C.. La censura va disattesa, poiché non vi era stato appello sul metodo di calcolo degli interessi. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 22 della legge 990/1969, 1224 C.C., nonché omessa motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Deduce che i giudici di appello hanno errato nel ritenere la Toro Assicurazioni in mora colpevole solo a far tempo dal 22.2.1988 (data della sentenza penale della Corte di Appello che ha accertato la responsabi- lità del AC nel 60%) anziché dallo scadere dei 60 giorni dalla richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 22 della legge 990/1969. La censura va disattesa, poiché il ritardo deve es- sere colpevole e sul punto vi è apprezzamento di merito dei giudici di appello che hanno adeguatamente motivato il proprio convincimento. Con il quarto, quinto e sesto motivo (che possono esaminarsi congiuntamente) il ricorrente denunzia: -violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., con ri- C.C., guardo alla liquidazione dei danni patrimoniali in fa- vore di GI IV e di UI IV, nonché omessa e insufficiente motivazione, in relazione 6 all'art. 360 n. 5 c.p.c., con riguardo alla liquidazio- ne dei danni patrimoniali in favore di UI IV (si fa riferimento alla perdita della moglie casalinga nonché, quanto alla posizione di UI IV, alla costituzione di un nuovo nucleo familiare poco dopo il decesso di coniuge); insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. con riferimento alla liquidazione dei danni morali ai fratelli non conviventi;
- insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., con riguardo alla liquidazione dei لها danni morali in favore degli IV RG, UI e ا RA e in favore dei genitori non conviventi di Con- cetta HI. La censura, sotto i vari profili prospettati, va disattesa, poiché essa verte su un accertamento di fat- to con valutazione equitativa suffragata da congrua mo- tivazione che si sottrae quindi al sindacato in sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Sussi- stono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite. 7 Così deciso il 19 aprile 2000 in Camera di Consi- .G. 2417 glio. 1997 Il Consigliere est. Il Presidente Галисий Garan Nimoni ofura AL DIRETTORE DI CA Aberto Cicer 40000 Depositata in Cancelleria 280000 Math 03/05 2001 10.1.01. IL DIRETTORE LLLERIA Uiberto Cicero OFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Nato in vida9 FEB. 2001 4 8314 verate 2. SC (we P. #Dir STPO) (D.ssa A M Respo O 49 OFLLY 8