Sentenza 15 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2002, n. 7037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7037 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
A RTES 07 037/ 02 00 66702 REPUBBLICA ITALI IN NOM IAL POPOLOHTAL RTE SUPPENA DY CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria INP. DIRETTE ACCERTAMENTI dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DICHIARAZ. INTEGRAT. Dott. Farico РАРА Presidente R.G.N. 19218/99 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere 22075/99 ODDO Consigliere - Cron.19862 Dott. Massimo Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER CECCHERINI - Rel. Consigliere Ud. 06/02/02 Dott. Aldo ha pronunciato la seguente CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPION CIVILE S ENT E NZ A N. 66702 sul ricorso proposto da: FA RO, LO IS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che li difende GIANPAOLO ALICE, giusta unitamente all'avvocato procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF ENTRATE BIELLA;
intimati - e sul 2° ricorso n° 22075/99 proposto da: DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 2002 MINISTERO 724 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, -1- presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente incidentale nonchè
contro
FA RO, LO IS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che li difende unitamente all'avvocato GIAMPAOLO ALICE, giusta procura in calce;
controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 39/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 22/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato ALICE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale condizionato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale condizionato. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PI ZI e LI AN proposero opposi- zione davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Biella contro l'avviso di accertamento avente ad oggetto l'Irpef dovuta per il 1982 sul reddito di partecipazione alla società Eurotex. Gli opponenti chiesero la declaratoria di nullità del- l'accertamento, perché quello presupposto, relativo alla società, non era stato loro notificato, e in via subordinata la rideterminazione del reddito in relazione a quello che sarebbe stato determinato per la società, nonché in ogni caso l'annullamento della pena pecuniaria per infedele dichiarazione. L'Ufficio sostenne che la società aveva presentato domanda di condono, e che la Commissione di secondo grado di Vercelli aveva dichiarato estinto il giu- dizio;
e che gli opponenti, a loro volta, avevano presentato domanda di condono a norma dell'art. 36 413 del 1991, e che in base a questa norma la 1. n. doveva proseguire per la differenza controversia tra il reddito accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa. L'Ufficio concluse quin- di per la conferma dell'accertamento impugnato. La Commissione tributaria di primo grado di Biella, con decisione n. 948/02/95, respinse l'opposizione. I contribuenti proposero appello articolando due motivi: 1) la violazione dell'art. 40 del d. P. R. n. 600/1973, dovendo il reddito essere de- terminato in relazione a quello della società, e 2) la violazione dell'art. 36 della 1. n. 413/1991, in forza del quale, in presenta di dichiarazione inte- grativa semplice, la controversia doveva proseguire a differenza tra reddito accertato e redditoper хва dichiarato in via integrativa. Essi chiesero, con- seguentemente: 1) in via principale, il rinvio del- la causa al giudice di primo grado per la pronuncia sulla congruità del reddito di cui alla dichiara- zione integrativa, e 2) in subordine l'accertamento della perdita subita dai soci in relazione alla perdita subita dalla società. La Commissione tribu- taria regionale del Piemonte, con sentenza deposi- tata il 22 settembre 1998, condivise il giudizio della Commissione di primo grado, che la domanda di condono dei due soci non coprisse la differenza tra in capo il reddito dichiarato e quello accertato alla società Eurotex, e osservò che, quanto al re- sto, con l'appello erano state introdotte domande ed eccezioni nuove rispetto al ricorso introdutti- che non potevano essere esaminate perché inVOI Il constel. est. dr. Aldo Cecch contrasto con gli artt. 57 e 58 d. P. R. n. 546 del 1992. Per la cassazione della sentenza di appello i contribuenti ricorrono con atto notificato in data 11 ottobre 1999, proponendo undici motivi. Il Mini- stero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, proposti avversO la stessa sentenza, devono essere riuniti. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, ma per la sua natura pregiudiziale da esaminare con precedenza, secondo l'insegnamento di Sez. un. 23 maggio 2001 n. 212 si denuncia l'omessa rilevazione della tardività ed inammissi- bilità dell'appello, depositato il 30 dicembre 1995 avverso decisione comunicata il 30 ottobre 1995. Il motivo è infondato. Come esattamente si ri- leva nel controricorso, trattandosi di presentazio- ne dell'appello a mezzo posta ciò che conta, nel giudizio davanti alle commissioni tributarie, è la data di spedizione;
e poiché l'appello risulta spe- dito il 28 dicembre 1995, l'ultimo giorno utile del termine, che era di sessanta giorni dalla comunica- zione della decisione di primo grado, a nulla rile- va che esso sia pervenuto il 30 dicembre, due gior- ni dopo la scadenza del medesimo termine.
2. Con il primo motivo si denunzia il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata;
si deduce che in sentenza non era stato svolto nep- pure un argomento dal quale trarre il convincimento correttezza della sentenza (peraltro a suadella volta contraddittoria o carente nella motivazione) alla quale il giudizio secondo la stessa Commis- sione - doveva uniformarsi. Il motivo è infondato. Come in definitiva si ammette nella sua stessa esposizione, la sentenza non è priva assolutamente di motivazione, la quale si impernia sulla ritenuta insufficienza della di- chiarazione integrativa presentata dai contribuen- ti, e sulla condivisione dei giudizi espressi dal giudice di primo grado. La censurabilità della sen- tenza sotto il diverso profilo della omessa о in- sufficiente motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti о rilevabile d'ufficio postulava l'individuazione di quest'ultimo punto, e in mancanza di ciò il mo- tivo è generico ed inammissibile. Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini 3. Con il secondo motivo si denunzia la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; si deduce che la Commissione regionale non si era pro- nunciata sul motivo vertente sulla nullità dell'av- viso impugnato, per non essere stato notificato ai soci l'avviso emesso a carico della società. Il motivo è infondato. Trattandosi di denuncia di error in procedendo, la Corte deve decidere sul- la base dell'esame diretto degli atti processuali. dall'esame dell'atto di appello risulta che, Ora, sebbene nella sua parte espositiva si riferissero tutte le difese svolte nel precedente grado di giu- dizio, i motivi del gravame furono presentati di- stintamente in modo specifico ed articolato. Detti motivi, sopra riprodotti nella parte dedicata allo svolgimento del processo, vertevano rispettivamente sulla violazione dell'art. 40 del d. P. R. n. 600/1973, per omessa determinazione del reddito dei soci in relazione al reddito della società, e sulla violazione dell'art. 36 della legge n. 413/1991, per l'omessa prosecuzione della controversia limi- tatamente alla determinazione del maggior reddito accertato rispetto a quello dichiarato in via inte- grativa. Giustamente, pertanto, la Commissione tri- butaria regionale ha ritenuto inammissibili altre questioni, che eccedevano i limiti dell'appello proposto. La denunciata omessa pronuncia, pertanto, non sussiste. Le ragioni appena indicate, che rendono infon- dato il secondo motivo di ricorso, devono essere richiamate anche a proposito dei motivi quarto, de- cimo, sesto e settimo, che vengono per questa ra- gione qui anteposti all'esame del terzo. Con il quarto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; si dedu- ce che la Commissione regionale aveva immotivata- mente confermato la condanna degli amministratori della società al pagamento della pena pecuniaria a titolo di sanzione, trascurando di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale si eccepiva che l'irrogazione della pena pecuniaria agli ammini- stratori non costituiva oggetto dell'avviso. Con il decimo motivo si denuncia la violazione dell'art. 46, quarto comma d. P. R. n. 600/1973 e il vizio di motivazione su un punto decisivo, per non Commissione rilevato, in conformità di avere la quanto era stato dedotto già nel ricorso in primo grado, che le sanzioni non potevano essere applica- te ai soci, i quali non potrebbero dichiarare un reddito diverso da quello derivante dalla dichiara- zione della società, sulla determinazione del quale essi non avrebbero alcun potere. Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini Con il sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, nonché 1'omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controver- motivazione sia;
si deduce che, stante l'omessa notifica ai so- ci dell'avviso notificato alla società, l'avviso impugnato era carente di motivazione. Con il settimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C., nonché 1'omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- sizione su un punto decisivo della controversia;
deduce che l'onere della prova della pretesa tribu- taria gravava sull'Amministrazione, e in difetto di essa la controversia doveva essere decisa a favore dei contribuenti, tanto più che la sentenza pronun- ciata dalla Commissione di primo grado nel giudizio proposto dalla società avverso l'accertamento aveva ridotto il reddito accertato in capo a quest'ulti- ma. Tutti questi motivi devono essere trattati con- giuntamente, essendo affetti dal medesimo vizio, di vertere su questioni non sottoposte al giudice di appello, che a ragione ha espressamente ricusato di prenderli in esame. Essi sono, dunque, infondati.
4. Con il terzo motivo si denunzia la violazio- e falsa applicazione dell'art. 36 1. n. ne 413/1991, nonché l'omessa insufficiente e contrad- dittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si deduce che, in violazione della norma indicata, la quale comportava la riduzione della pretesa fiscale in ragione di quella determi- nata dalla Commissione di primo grado nel giudizio di opposizione instaurato dalla società, il giudice di appello aveva immotivatamente rifiutato di giu- dicare la causa nel merito, laddove avrebbe dovuto decidere in conformità alla citata decisione. Con il quinto motivo di ricorso si denunzia la violazione applicazione degli artt. 40e falsa d. P. R. 29 settembre 1973 n. 600 e 5 d. P. R. n. insufficiente e contrad-597/1973, nonché l'omessa dittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
si deduce che la Commissione regiona- le avrebbe dovuto, in osservanza delle citate di- sposizioni, ridurre il reddito accertato in rela- zione a quanto stabilito dalla Commissione di primo grado nel giudizio proposto dalla società avversO l'accertamento. Con l'ottavo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38 e 42 d. P. R. n. 600/1973, nonché l'omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
si deduce che l'avviso era motivato Il rel. est. dr. Aldo Ceccherini con il richiamo agli artt. 37 e 38 d. P. R. n. 600/1973, e la Commissione regionale non aveva con- siderato la sussistenza in atti della prova docu- mentale che il reddito dichiarato non era inferiore а quello ritenuto all'ufficio, tenuto conto di quanto accertato (in primo grado) in capo alla so- cietà nel giudizio proposto da quest'ultima. I tre motivi, che prospettano sotto angolature diverse la medesima questione, devono essere trat- tati congiuntamente. Essi sono infondati. L'opposizione dei contribuenti è stata respin- ta, infatti, nel merito, e pertanto nessuna viola- zione dell'art. 36 1. n. 413/1991, invocato, è rav- visabile nella fattispecie. Peraltro, le ragioni dei contribuenti non potevano ritenersi provate sulla base di una decisione pronunciata, assunta nel giudizio instaurato dalla società, in primo grado, posto che essa era stata poi completamente riformata in appello.
5. Con il nono motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché l'omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
si deduce che la sentenza impugnata insussistente proposizione di aveva ravvisato una nuove in appello, laddove i domande ed eccezioni contribuenti avevano riproposto i contenuti del ri- corso di primo grado. Il motivo, per la parte in cui non è infondato (in forza delle osservazioni svolte a proposito dei motivi esaminati in precedenza sub 3), è generico. La parte, infatti, aveva l'onere di indicare le do- mande ed eccezioni proposte in appello, e dichiara- inammissibili dalla Commissione regionale, che te aveva già proposto in primo grado, indicando il luogo in cui erano state riproposte e riportandole per estratto testualmente.
6. Con il decimo motivo si denuncia la viola- zione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contrad- punto decisivo della dittoria motivazione su un controversia;
si censura la compensazione delle spese dell'appello, che sarebbe immotivato. Il motivo è inammissibile. La compensazione delle spese processuali costituisce espressione di un potere discrezionale non sindacabile in Cassa- zione. In conclusione i ricorsi devono essere respin- ti. Stante la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le par- ti. Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini
P. q. m.
Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Di- La chiara compensate tra le parti le spese del giudi- zio di legittimità. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 6 febbraio 2002. Il Presidente. Il Cons. est. Aldo Cardem. (Enrico Papa) (Aldo Ceccherini) TO IN CANCELLERIA 15 MAG. 2002 CANCELLIERE C1 Hansconto Battista