Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 1
In tema di cessione del credito, non integra gli estremi della violazione dell'obbligo di diligenza cui all'art. 1267, secondo comma, c.c. (diligenza del cessionario nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto) la mancata espressione di un voto favorevole, da parte del cessionario, all'ammissione del debitore ceduto alla procedura di amministrazione controllata, onde evitarne il fallimento, e la conseguente insolvibilità del credito ceduto (nella specie, ceduto un credito ad un istituto bancario, il cedente aveva lamentato che quest'ultimo, chiamato ad esprimere il proprio voto in merito all'ammissione del debitore ceduto alla procedura di amministrazione controllata, avesse omesso di manifestarlo, con ciò causando la dichiarazione di fallimento del debitore: la S.C., dopo aver rilevato, in fatto, che la natura della cessione -"pro solvendo"- escludeva qualsiasi questione in ordine alle garanzie dovute dal cedente diverse da quella concernente la "veritas nominis", ha, "incidenter tantum" enunciato il principio di diritto di cui in massima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 7018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7018 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
HI CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FONTAINE GIAN FRANCO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA AGRICOLA MANTOVANA Scrl, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato BARTOLO SPALLINA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANNI SCAGLIARINI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 393/97 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 15/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/99 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NC ID si opponeva davanti al Tribunale di Bologna al decreto ingiuntivo emesso ad istanza della CA Operaia di Bologna, oggi CA OL NT srl, con il quale gli si intimava di pagare L. 166.044.212 oltre interessi e spese, quale saldo di un conto intrattenuto con la opposta.
Precisava di avere ceduto alla banca proprio per ripianare tale suo debito, un credito per L. 98.496.469 vantato nei confronti di AO ES, nella convinzione che la cessionaria avrebbe votato a favore della amministrazione controllata del predetto debitore ceduto. La CA invece aveva omesso di manifestare il suo voto, rendendo inevitabile il fallimento e con esso la insolvibilità del credito suddetto. Pertanto dovendosi tale effetto addebitare a comportamento colposo della banca, la sua obbligazione di cedente doveva ritenersi venuta meno, ai sensi dell'art. 1955 cc. In via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni conseguiti al predetto comportamento della banca.
Il Tribunale respingeva la opposizione ed altresì la riconvenzionale del ID. La Corte di merito respingeva l'appello del medesimo.
Il secondo giudice riteneva anzitutto che tra le parti era stata conclusa una cessione di credito pro solvendo, e dunque che risultavano irrilevanti a dirimere la controversia le norme sulla fideiussione e quelle sul mandato invocate dall'appellante, mentre riteneva congruo il riferimento all'artt. 1267 cc. Sulla base di tale norma quindi escludeva che la mancata partecipazione al voto sulla amministrazione controllata integrasse la negligenza del cessionario capace di far escludere la garanzia del cedete. Riteneva altresì che tale mancata partecipazione non potesse dare luogo ad alcuna fattispecie di illecito, ne' contrattuale ne' extracontrattuale, e dunque che non potesse giustificare una domanda di risarcimento. Contro questa sentenza ricorre in cassazione con quattro motivi NC ID.
Resiste con controricorso la CA OL NT. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso NC ID lamenta la violazione dell'art. 1267 cc e l'omesso esame di punti decisivi della controversia. Sostiene che l'avere ritenuto che la partecipazione ad una assemblea relativa alla amministrazione controllata non integri una istanza nel senso previsto dalla norma citata, doveva far concludere che la banca non aveva in realtà preso alcuna iniziativa utile a conservare la solvibilità del creditore e pertanto che aveva comunque danneggiato, con una totale inerzia, il cedente. 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1267 cc e la motivazione carente su punti decisivi del controversia. Sostiene che il significato del termine "istanza", adoperato dalla legge, deve essere allargato fino a comprendere ogni iniziativa utile ad assicurare la finalità della norma. La decisività del voto di CA OL NT doveva essere valutata dalla Corte di merito in relazione al fatto che la sua mancanza ha reso inevitabile il fallimento del ceduto, e quindi ha impedito il suo possibile adempimento attraverso una amministrazione controllata.
3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1267 e 2697 cc. Sostiene che erroneamente la Corte di merito non ha considerato che solo l'amministrazione controllata avrebbe potuto evitare la compromissione delle ragioni del cedente. 4) Con il quarto motivo infine il ricorrente lamenta ancora la violazione dell'art. 1267 cc e l'omesso esame di punti decisivi. Sostiene che il comportamento della banca è stato contrario a correttezza e buona fede e che erroneamente la Corte di merito ha rigettato la sua riconvenzionale, la quale allegava una antigiuridicità più ampia di quella individuata dalla norma. peraltro da lui invocata, e citata in epigrafe.
5) I quattro motivi, in parte sovrapposti e, comunque, connessi, debbono essere esaminati insieme.
Ad essi il resistente oppone, anzitutto, nel suo controricorso la inapplicabilità della norma del secondo comma dell'art. 1267 cc giacché nel caso di specie si tratta di cessio pro solvendo, e non si configura una garanzia del cedente per la solvibilità del credito ceduto.
6) Osserva il collegio che la sentenza impugnata premette nella sua motivazione la constatazione della pacifica natura di cessio pro solvendo in ordine al rapporto che esamina.
Quindi essa rileva che sin dal suo primo atto ID invocò, oltre alla norma dell'art. 1267 cc, quelle che disciplinano gli obblighi del mandatario, e la tutela del fideiussore da atti del creditore garantito che aggravano la sua esposizione. Ciò premesso la sentenza afferma la rilevanza, per decidere la controversia, dell'art. 1267 cc, ed in particolare del secondo comma. La Corte di merito è incorsa pertanto in un errore.
Il secondo comma dell'art. 1267 cc prevede la cessazione della garanzia del cedente nel caso in cui la negligenza del cessionario cagiona la insolvenza del creditore ceduto. Tuttavia trattandosi nella specie, come lo stesso giudice del merito ha rilevato, di cessio pro solvendo, il cedente garantiva la sola veritas nominis e non anche la sua bonitas. Dunque, stando alla lettera ed alla logica della norma in questione, non vi era alcuna garanzia del cedente che potesse essere perduta da cessionario.
6a) Nella controversia in esame, tuttavia, il ID sin dal suo primo atto, come nota opportunamente la sentenza in esame, ha posto una questione più ampia di quella della sola garanzia del cedente di cui si è detto, giacché ha allegato un comportamento comunque illegittimo, anzi "antigiuridico" del cessionario, richiamando a conforto della sua tesi oltre alla norma sulla cessione dei crediti, quelle, come si è detto innanzi, sul mandato e sulla fideiussione. Tale ampio richiamo, ribadito in ricorso dai suesposti motivi, individua una domanda di tutela che pone a sua base un comportamento scorretto in senso tecnico, ovvero contrario a buona fede, oltre che ad espresse e peculiari previsioni, le quali vengono invocate anche per affermare una analogia.
Ne deriva che il cenno di cui si è detto all'art. 1267 cc comma secondo, non travolge la statuizione giacché il giudice ha poi ampiamente esaminato la fattispecie ricercando la affermata illegittimità, intesa in senso ampio come dalla parte preteso, del mancato voto sulla amministrazione controllata del debitore ceduto, da parte del cessionario.
La Corte di Bologna ha osservato esattamente che in via di principio la scelta di votare un amministrazione controllata non può essere considerata un atto dovuto da siffatto cessionario perché essa invece segue ad una valutazione di opportunità e di convenienza, la quale può anche far concludere per la scelta, opposta, del fallimento. Come nel caso di specie è avvenuto, nota la sentenza impugnata, anche a seguito di riunioni della odierna resistente con gli altri creditori del ceduto al fine di valutare la migliore strada per prevenire ad una utile esecuzione dei crediti. Non vi è stata alcuna violazione di legge, dovendosi semplicemente correggere la motivazione nel punto in cui essa afferma la applicabilità della norma di cui al secondo comma dell'art. 1267 cc, perché la attenta disamina di tutte le ragioni giuridiche del
ID, incluse quelle poste a sostegno della ribadita riconvenzionale, e la ricostruzione, motivata adeguatamente, dei fatti di causa, hanno fatto correttamente concludere per la esclusione di ogni responsabilità, e dunque ben oltre la cennata fattispecie legale, non essendo emerso da suo esame della vicenda alcun illecito, di qualunque natura, a carico della banca. 7) Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in L. 74.800, oltre a L.
5.000.000 per onorari di difensore.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999